Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29649 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 16/11/2018), n.29649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27416/2013 proposto da:

P.S., P.V., P.G. quali

eredi di D.G., ex lege domiciliati in Roma p.zza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Marseglia;

– ricorrenti –

contro

Eredi di D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 900/2012 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 07/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Carlo Marseglia per i ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1009/2008, pronunciando sulle domande proposte dalla signora D.L. nei confronti dei signori D.G. e Pa.Gi. ed in accoglimento delle stesse, determinava il confine esistente tra i fondi di parte attrice e quelli di parte convenuta, ordinava l’apposizione di termini lapidei e la restituzione di una parte di terreno illegittimamente occupata da parte convenuta; quantificava, inoltre, il risarcimento dei danni per tale abusiva occupazione e costituiva la servitù coattiva di passaggio così come richiesto da parte attrice su una particella di proprietà dei convenuti.

2.Avverso detta sentenza la parte soccombente proponeva gravame e la Corte d’appello di Bari pronunciava la sentenza non definitiva n. 962/2010 con la quale, per quanto qui di interesse, dichiarava che la domanda attorea, tesa ad ottenere il regolamento dei confini, non era coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza del Pretore di Accadia n. 16/82. Con la sentenza definitiva n. 900 depositata il 10 luglio 2012, espletata istruttoria orale e ctu, la corte barese, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda attorea di costituzione di servitù coattiva sul fondo di proprietà di D.G. con assorbimento di ogni profilo concernente la determinazione dell’indennità di cui all’art. 1053 c.c., così aderendo alla prospettazione cui era pervenuto il ctu circa la possibilità di un passaggio meno gravoso su altra particella, confermando nel resto la sentenza impugnata ed adeguando le spese di lite alla pronuncia emessa.

3. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dagli odierni ricorrenti, quali eredi di D.G., con ricorso ritualmente notificato il 30.10.2013 ed articolato su cinque motivi, uno riguardante la sentenza non definitiva n. 962/2010 e quattro la sentenza definitiva n. 900/2012.

4. Non si sono costituiti gli eredi di D.L. cui è stata notificata l’impugnazione. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione alla sentenza non definitiva n. 962/2010, nei confronti della quale era stata fatta riserva di impugnazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere i giudici di secondo grado illegittimamente respinto l’eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Pretore di Accadia che, pur pronunciando nell’ambito del procedimento per denuncia di nuova opera poi trasformato in possessorio, aveva comunque accertato il confine tra i due fondi in relazione all’asserito sconfinamento conseguente alle opere effettuate dai signori D.G. e dal figlio P. nei primi di giugno 1979.

1.1. Il motivo è infondato, avendo la corte d’appello fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacchè l’esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla consistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (cfr. Cass. 2300/2016; id. 14979/2015; 21233/2009).

2. Con il secondo motivo, in relazione alla sentenza definitiva n. 900/2012, si deduce violazione degli artt. 1141,1142,1143 c.c., art. 1146 c.c., comma 2, artt. 2227,2228 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere illegittimamente la corte territoriale rigettato l’eccezione di usucapione, non tenendo conto che l’immissione in possesso era venuta con l’atto di donazione del 1972, consentendo così, entro la data di notifica dell’atto di citazione, la maturazione del termine ventennale valido ai fini dell’usucapione.

2.1. Il motivo presenta vari profili di doglianza che, tuttavia, appaiono tutti destinati ad essere disattesi: in principalità si rileva, infatti, come la censura non riguarda l’applicazione concreta delle regole di diritto cumulativamente invocate senza specificare quale sarebbe la regola di giudizio di volta in volta erroneamente applicata (cfr. Cass. 26307/2014), bensì l’esito del giudizio di merito in ordine alla domanda di usucapione, sottratto al sindacato di legittimità.

2.2. La censura è inoltre inammissibile in quanto del tutto privo di specificità è pure il profilo di censura relativo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo, relativo sempre alla sentenza definitiva, si contesta l’illegittimità del rigetto della richiesta di sostituzione dei due testi deceduti.

3.1. La censura formulata in relazione all’asserito errores in procedendo riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, appare inammissibile per difetto di specificità atteso che la Corte ha precisato che anche per i vizi procedurali valgono i requisiti di ammissibilità dei motivi (cfr. Cass. Sez. Un. 8077/2012) con conseguente necessità di specificare i capitoli sui quali i testi asseritamente omessi avrebbero dovuto essere escussi.

4. Con il quarto motivo si deduce con riguardo alla

sentenza definitiva, l’ingiusto rigetto della domanda di rinnovazione della CTU disposta dal tribunale al fine di accertare il confine tra i due fondi, accertamento che erroneamente era stato condotto esclusivamente sulla base delle mappe catastali.

4.1 Si tratta di doglianza infondata che attinge l’esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale non è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU ove ritenga l’idoneità del quadro probatorio come emerso nell’istruttoria alla formazione del suo convincimento, secondo una motivazione incensurabile se non nei limiti ora consentiti (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014).

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., in relazione alla illegittima determinazione equitativa del danno conseguente all’accertato sconfinamento pur in difetto di prova in ordine alla sua esistenza.

5.1 Il motivo è infondato poichè è principio consolidato la ritenuta configurabilità del danno in re ipsa, per il semplice fatto della perdita subita dal soggetto che, privato del possesso del bene, non ne ha potuto trarre l’utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura naturalmente fruttifera del bene stesso (cfr. Cass. 16670/2016; id. 10498/2006; id. 2859/1995; id. 5459/1985).

6. In considerazione dell’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto. Nulla va disposto sulle spese in ragione della mancata difesa degli intimati.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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