Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29649 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29649 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Ud. 20/09/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 26977-2015 proposto da:
MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL,

in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio
dell’avvocato ARIANNA NICOLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIAMPIERO NICOLI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
1753

SIGNORINI ALESSANDRO;
– intimati –

Nonché da:
SIGNORINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 12/12/2017

ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato
FELICE FAZIO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale –

MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio
dell’avvocato ARIANNA NICOLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIAMPIERO NICOLI giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 502/2015 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;

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contro

FATTI DI CAUSA
1. Alessandro Signorini convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Avezzano, la s.r.l. Monte Magnola Impianti, chiedendo che fosse
condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente sciistico a
lui occorso su di una pista sita in Ovindoli, gestita dalla convenuta.
A sostegno della domanda espose che la suddetta pista, poco

roccia; scontrandosi contro uno di questi, egli aveva perso il controllo dello

snowboard ed era caduto riportando gravi danni (rottura e conseguente
asportazione della milza).
Si costituì in giudizio la società convenuta, contestando il contenuto
della domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la convenuta al
risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 30.033,74,
compensando le spese di lite in considerazione del concorso di colpa del
danneggiato.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società
Monte Magnola Impianti e in via incidentale dal Signorini.
Nel corso del giudizio, la difesa del Signorini ha dichiarato di voler
proporre querela di falso nei confronti della relazione di servizio resa dai
Carabinieri subito dopo i fatti, querela che non è stata ammessa dalla
Corte d’appello ed è stata nelle more riproposta in via principale davanti al
Tribunale di Avezzano.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 9 aprile 2015, in
riforma di quella del Tribunale, dopo aver respinto la richiesta di
sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio per
querela di falso, ha rigettato la domanda del Signorini e l’ha condannato
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che, in presenza di querela di falso,
la sospensione del giudizio principale deve essere disposta se la
dichiarazione contestata «costituisca il passaggio necessario della
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innevata, era caratterizzata dalla presenza di numerosi sassi e spuntoni di

decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell’attore».
Nella specie, occorreva stabilire se realmente il Signorini fosse caduto
mentre sciava sulla pista gestita dalla società appellante principale «a
causa della presenza, colpevolmente non segnalata, di sassi affioranti sui
quali lo snowboard avrebbe urtato». Tale nesso di causalità non era stato
provato, perché nessuno dei testimoni aveva dichiarato di aver assistito

più sassi, potesse aver determinato la caduta del Signorini.
Ad ulteriore conferma della mancanza della prova da parte del
danneggiato stavano anche ulteriori elementi: la dichiarazione resa dal
Signorini nell’immediatezza, ove egli aveva dichiarato di essere caduto
accidentalmente, senza parlare di urto contro i sassi; il fatto che lo
snowboard, come risultava dalla relazione dei Carabinieri non impugnata,
sul punto, con querela di falso, non presentava dopo l’incidente né buchi
né ammaccature, per cui era da escludere l’impatto con i sassi; nonché,
infine, le dichiarazioni rese dal padre del minore, due giorni dopo i fatti,
dalle quali emergeva che a suo parere l’incidente era stato determinato da
un difetto della tavola da sci presa a noleggio. Doveva essere, pertanto,
esclusa la necessità della sospensione del processo e rigettata la
domanda, in mancanza di prova di una responsabilità della società titolare
dell’impianto sciistico.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso
principale la s.r.l. Monte Magnola Impianti con atto affidato ad un solo
motivo.
Resiste Alessandro Signorini con controricorso contenente ricorso
incidentale affidato a due motivi e supportato da memoria.
La s.r.l. Monte Magnola Impianti resiste con controricorso al ricorso
incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i due ricorsi
cominciando da quello

incidentale, il cui primo motivo lamenta, in
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alla caduta e di aver verificato se la tavola da sci, impattando contro uno o

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non avere la Corte di
merito sospeso il processo in attesa della definizione del giudizio per
querela di falso.
Rileva il ricorrente incidentale che la relazione di servizio redatta in
data 3 gennaio 2004 dai Carabinieri di Ovindoli dava atto che la pista dove

neve era mista, cioè farinosa ai lati e più dura al centro della pista e che
non erano presenti né sassi, né spuntoni di roccia o altre insidie. Ai
medesimi Carabinieri il Signorini aveva dichiarato di essere caduto per
aver perso il controllo del proprio snowboard. Dall’esito delle deposizioni
testimoniali assunte nella causa, invece, era risultato l’esatto contrario, e
cioè che la pista non era innevata a sufficienza e che vi erano sassi ed
insidie affioranti. Ritiene il ricorrente, quindi, che, una volta proposta la
querela di falso contro la suddetta relazione, la Corte d’appello avrebbe
dovuto sospendere il giudizio, perché, venuta meno la valenza privilegiata
di quell’atto, la domanda doveva essere accolta.
2.

Col secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso di
esaminare una serie di circostanze decisive e, in particolare: che nel punto
della caduta vi erano sassi e spuntoni di roccia affioranti; che il giorno
dopo il fatto era stato appeso un cartello sull’ovovia avvertendo gli utenti
della presenza di tali sassi; che la tavola del Signorini risultava avere
riportato un foro compatibile con la presenza degli indicati ostacoli che ne
avevano in effetti determinato la caduta.
3. I due motivi del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in
considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi
privi di fondamento.
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era avvenuto l’incidente era completamente innevata, che la qualità della

Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorso è formulato con una
tecnica che non risponde a quella con cui dovrebbe essere redatta una
simile impugnazione, posto che il ricorrente riporta interi passaggi degli
atti di causa (fra i quali l’atto di citazione e le deposizioni dei testimoni)
rendendo in tal modo più difficoltosa la comprensione delle censure.
Tralasciando, comunque, questo rilievo formale, giova ribadire che la

cod. proc. civ.), non impone di per sé la sospensione del processo nel
quale essa viene proposta, ma soltanto che il giudice ne valuti la rilevanza
ai fini della decisione della causa (v. anche l’art. 225, secondo comma,
cod. proc. civ.). Nel caso in esame la Corte d’appello, non avendo
ammesso la proposizione della querela di falso nel giudizio di appello, ha
compiuto tale valutazione e, richiamando correttamente l’ordinanza 4
luglio 2011, n. 14578, di questa Corte, ha escluso la pregiudizialità e,
quindi, la necessità della sospensione.
Tale decisione non è stata assunta in modo arbitrario. La querela di
falso, infatti, per come risulta dallo stesso ricorso, si concentra
essenzialmente sulle condizioni effettive della pista in termini di
innevamento e sulla presenza di sassi o spuntoni affioranti. La sentenza
impugnata, invece, pur attribuendo valore e significato anche a quei
documenti provenienti da pubblici ufficiali ed oggetto della querela di
falso, ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria su di un insieme di
elementi probatori, oggetto di una complessiva valutazione. La Corte
abruzzese, infatti, ha supportato il contenuto dei documenti impugnati di
falso con le dichiarazioni provenienti dallo stesso Signorini e da suo padre,
entrambe rese nell’immediatezza dei fatti, oltre che con l’annotazione, non
impugnata con la querela di falso, secondo cui la tavola da neve non
presentava alcun buco o ammaccatura sul fondo. Tali circostanze non
sono, in effetti, contestate nel ricorso incidentale qui in esame.
Da ciò consegue che non è configurabile, innanzitutto, l’omissione di
cui al secondo motivo di ricorso, posto che la Corte d’appello ha
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proposizione della querela di falso, ammissibile anche in appello (art. 355

dimostrato di aver esaminato il complesso delle deposizioni testimoniali
acquisite e l’intero materiale istruttorio a disposizione; e comunque, per
ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di una
delle prove acquisite non può integrare il vizio di motivazione così come
configurato dal testo vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5), del codice
di rito.

conseguenza, l’insussistenza della violazione di legge di cui al primo
motivo, perché la sospensione è stata negata sulla base di un coerente
ragionamento che non è comunque superabile in questa sede, risolvendosi
altrimenti il giudizio di cassazione nell’indebita riproposizione di un
ulteriore grado di merito.
Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
4. Con l’unico motivo del

ricorso principale

si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ. in relazione
all’omessa pronuncia relativa alla condanna del Signorini alla restituzione
delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Osserva la società ricorrente di aver pagato al Signorini, dopo la
notifica del precetto, la somma di euro 30.920,82, al solo scopo di evitare
l’esecuzione. Pur avendo chiesto, sia nell’atto di appello che nella
comparsa conclusionale, la condanna della controparte alla restituzione di
tale somma in caso di accoglimento dell’appello, su tale domanda la Corte
di merito avrebbe omesso ogni pronuncia. La ricorrente dichiara di aver
proposto anche istanza di correzione dell’errore materiale, respinta dalla
Corte abruzzese. Trattandosi di una disposizione dovuta, la sentenza
dovrebbe essere sul punto cassata.
4.1. Il motivo è fondato.
Risulta dalle conclusioni rassegnate con l’atto di appello della società
Monte Magnola Impianti (v. p. 11 al numero 3 di quell’atto), alle quali
questa Corte può avere accesso in considerazione della natura del vizio
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Dall’infondatezza del secondo motivo deriva, come logica

contestato, che effettivamente essa chiese al giudice di secondo grado la
condanna del Signorini alla restituzione della somma pagata in forza della
provvisoria esecuzione della sentenza di condanna pronunciata in primo
grado. Questa Corte, d’altra parte, ha chiarito che la sentenza d’appello
che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla
restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce

senso (sentenze 8 giugno 2012, n. 9287, e 16 giugno 2016, n. 12387).
Fondato è dunque il motivo di ricorso, perché sussiste l’omissione di
pronuncia, giacché la Corte abruzzese nulla ha disposto in ordine alla
domanda restitutoria.
4.2. Ciò posto, occorre verificare se a tale omissione possa o meno
ovviare questa Corte; e la risposta è favorevole.
Risulta dagli atti di causa, infatti, che il Signorini intimò precetto alla
società Monte Magnola Impianti, in data 19 ottobre 2012, per la somma di
euro 30.920,82. Non vi è prova, dagli atti a disposizione di questa Corte,
che a quel precetto abbia fatto seguito il pagamento della suindicata
somma da parte della società oggi ricorrente; soccorre, però, al riguardo,
la prova presuntiva che si desume dalla linea difensiva tenuta dal Signorini
su questo punto. Egli, infatti, ha contestato formalmente la tecnica di
formulazione del motivo in esame, ne ha rilevato la presunta
improcedibilità per mancata allegazione dei documenti sui quali il ricorso
principale si fondava ed ha, infine, sostenuto che la domanda di
restituzione doveva essere considerata nuova in quanto proposta per la
prima volta in grado di appello. Tale linea difensiva è incompatibile con
l’eventualità che egli non abbia ricevuto il pagamento della somma per la
quale aveva, appunto, intimato il precetto, posto che non vi è alcuna seria
negazione di tale circostanza, ed è palesemente infondata la questione
della presunta novità della domanda, posto che il pagamento poteva
essere avvenuto solo dopo il deposito della sentenza del Tribunale.

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titolo esecutivo se non contiene un’espressa statuizione di condanna in tal

Da tanto consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa può essere decisa nel merito, cassando la sentenza
impugnata in relazione e condannando il Signorini alla restituzione di tale
somma, con gli interessi dalla data del pagamento.
Va confermata la condanna del Signorini al pagamento delle spese di
primo e secondo grado, come disposta dalla Corte abruzzese; e lo stesso

cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del solo
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale,
cassa

la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito,

condanna Alessandro Signorini a restituire alla s.r.l. Monte Magnola
Impianti la somma di euro 30.920,82, oltre interessi dalla data del
pagamento al saldo; conferma la condanna del Signorini al pagamento
delle spese del giudizio di primo e secondo grado, così come liquidate
dalla Corte d’appello di L’Aquila; condanna il Signorini al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui
euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
del solo ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 20 settembre 2017.

deve essere condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di

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