Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29648 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8983-2016 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CASSARINO;

– ricorrente –

contro

A.C. QUALE UNICA EREDE UNIVERSALE DEL CONIUGE

G.S., rappresentata e difesa dall’avv. DARIO SEMINARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.A. ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Siracusa sez. dist. di Augusta, G.S. per sentir accertare e dichiarare il suo acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà sul predio di mq 2.000 sito in (OMISSIS) e catastalmente identificato dal foglio (OMISSIS).

Resistendo il G., il primo Giudice accolse la domanda ed accertò l’acquisto mediante usucapione in capo al N. dell’immobile.

Il G. interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Catania e, resistendo il N., la Corte etnea ebbe ad accogliere l’impugnazione, rigettando l’originaria domanda di acquisto mediante usucapione proposta dal N..

Osservava il Collegio etneo come il N. aveva ricevuto il predio, da soggetto che non ne era proprietario, in forza di contratto preliminare mai poi seguito dal definitivo.

Di conseguenza il promissario acquirente non era possessore bensì mero detentore ed in difetto di prova dell’intervenuta interversio animi nemmeno era venuta in essere una situazione di possesso utile ai fini dell’acquisto mediante usucapione preteso.

N.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.

A.C., quale erede del coniuge G.S. nelle more deceduto, resiste con controricorso, che anche illustra con nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da N.A. s’appalesa infondato sicchè va rigettato. Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1140,1141,1158 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè i Giudici etnei hanno escluso che concorra la necessaria interversio animi, manifestata nei confronti del titolare del bene, non adeguatamente valutando gli elementi fattuali versati in atti, i quali invece chiaramente lumeggiano che ciò avvenne in ispecie quando venne realizzato un fabbricato sul terreno di causa.

L’argomento critico svolto dal ricorrente impinge in realtà nella valutazione dei dati probatori operata dalla Corte etnea, così chiedendo a questa Corte di legittimità un’inammissibile valutazione circa il merito della lite.

Difatti il Collegio catanese ha ben posto in evidenza come le concrete attività di godimento del bene – sua coltivazione, ampliamento del fabbricato esistente e la pratica amministrativa di sanatoria dello stesso – poste in essere dal ricorrente, a tenor delle prove testimoniali e documentali versate in atti, non erano condotte fattuali adeguate a lumeggiare la necessaria interversio animi, posto che il N. quale promissario acquirente era stato immesso anticipatamente nel godimento del bene in forza di detenzione quale espressione di un rapporto di comodato.

Parte ricorrente non contesta che la sua relazione con la cosa ebbe origine quale detenzione, ma reputa che adeguata valutazione del materiale probatorio acquisito in causa circa le forme del suo godimento del predio portano a lumeggiare l’intervenuta interversio animi resa palese al titolare del bene ovvero del promissario venditore, sicchè la sua detenzione s’era trasformata in possesso utile all’usucapione.

Evidente appare come con l’argomento critico svolto il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento del compendio probatorio e, non già, dimostra il concorrere della violazione delle norme evocate in rubrica, poichè, nella ricostruzione logico-giuridica della questione fatta nel ricorso, la violazione della legge appare conseguenza diretta di una diversa e, secondo l’impugnante, più adeguata valutazione delle prove acquisite.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del N. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amara, liquidate in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il N. a rifondere all’ A. le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella di Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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