Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29648 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29648 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Rep.

ORDINANZA
Ud. 20/09/2017

sul ricorso 18902-2015 proposto da:
CC
FEMMINO’ GIOVANBATTISTA, elettivamente domiciliato

in

ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO PALMERI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE MORABITO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
2017
1752

CONDOMINIO NCETC PAL F VIA PIETRO CASTELLI 68
MESSINA , in persona dell’Amministratore pro tempore,
Dott. NATALE SORACI, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA

DONATELLO

23,

presso

dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA,

1

lo

studio

rappresentato e

Data pubblicazione: 12/12/2017

difeso dall’avvocato FILIPPO FUSCO giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 31/03/2015;

consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
1.

Giovanbattista Femminò convenne in giudizio il Condominio

N.C.E.T.C. di Via Pietro Castelli n. 69 e la s.c.r.l. CEEM Impianti, davanti al
Tribunale di Messina, chiedendo che fossero entrambi condannati al
risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’ingresso di ignoti ladri i
quali, approfittando della presenza di un’impalcatura eretta dalla società
nella

palazzina adiacente alla

sua,

si

erano introdotti

nell’appartamento di sua proprietà, anche grazie alla presenza di una
scala lasciata dagli operai della società CEEM in prossimità della camera
da letto del suo appartamento.
Si costituì in giudizio il solo Condominio, contestando il contenuto
della domanda e chiedendone il rigetto, mentre la società CEEM rimase
contumace.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al
risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 11.000, nonché al
pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal Condominio
N.C.E.T.C. e in via incidentale dal Femminò in ordine alla rivalutazione ed
agli interessi e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 31 marzo
2015, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha rigettato la domanda
del Femminò nei confronti del Condominio, ha confermato la decisione di
primo grado in relazione alla società CEEM, ha dichiarato inammissibile
per tardività l’appello incidentale ed ha compensato le spese di entrambi i
gradi tra l’appellante principale e quello incidentale.
Ha premesso la Corte territoriale che la mancata impugnazione della
sentenza di primo grado da parte della società CEEM aveva comportato il
passaggio in giudicato della condanna pronunciata nei confronti della
stessa, trattandosi di obbligazione solidale e di conseguente scindibilità dei
due rapporti.
Ciò posto, la Corte d’appello ha rilevato che dovevano ritenersi
pacifici la verificazione del furto, l’agevolazione dello stesso grazie alla
3

CEEM

presenza del ponteggio nella palazzina adiacente a quella del Femminò e
la presenza di una scala nei pressi della finestra dell’abitazione dello
stesso, che aveva facilitato i ladri i quali da quel punto si erano introdotti
nell’abitazione, forzando l’apertura della finestra.
Quanto

all’inquadramento

giuridico

della

responsabilità

del

Condominio, la sentenza ha osservato che a suo carico esisteva l’obbligo

dimostrazione dell’esistenza del caso fortuito ai fini dell’esonero dalla
responsabilità. Il Condominio cioè, in quanto custode, era tenuto a
dimostrare di aver adoperato le necessarie cautele, non essendo stata
provata l’esistenza di un servizio di vigilanza dei ponteggi.
La ricostruzione dei fatti, però, induceva ad affermare che il furto si
era verificato nella giornata di venerdì, tra le ore 13 e le ore 15, orario nel
quale il figlio del Femminò era stato assente dalla casa. Trattandosi,
quindi, di un giorno di lavoro e di un orario di lavoro, doveva ritenersi
pacifica la presenza sul luogo della maestranze della società CEEM, di per
sé sufficiente a rendere necessaria la disattivazione degli allarmi ed a
costituire un deterrente nei confronti dei ladri. In altre parole, «la
vigilanza di fatto derivava dalla stessa presenza degli operai»; pertanto,
anche ipotizzando che essa fosse stata tanto inefficiente da permettere
l’ingresso dei ladri, era da considerare ugualmente interrotto il nesso di
causalità tra la condotta del Condominio e l’evento. Poiché non era
ragionevole pretendere da quest’ultimo «una presenza assidua e
permanente di un proprio rappresentante sul posto», la circostanza per cui
nessuno degli operai della società CEEM si era accorto della presenza dei
ladri integrava gli estremi del caso fortuito, con conseguente esonero di
responsabilità da parte del Condominio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propone ricorso
Giovanbattista Femminò con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il Condominio N.C.E.T.C. di Via Pietro
Castelli n. 69 di Messina.
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di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., con conseguente necessità di

La s.c.r.l. CEEM Impianti non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’obbligo di custodia a carico del

Osserva il ricorrente che la responsabilità del custode sussiste sia per
la non adeguata vigilanza del cantiere che per non aver adoperato
l’ordinaria diligenza nella scelta dell’impresa appaltatrice. Nel caso in
esame, il Condominio non avrebbe provato alcuna colpa di esso ricorrente
nella determinazione del fatto dannoso e neppure avrebbe dimostrato
l’effettiva presenza degli operai della società appaltatrice nel luogo e
nell’ora del furto. La Corte di merito avrebbe errato sia nel dare per
pacifica tale presenza sia nel collocare l’orario del furto tra le ore 13 e le
ore 15, mentre era fuori discussione che esso si era verificato tra le ore 15
e le ore 16, e comunque non prima delle ore 15. Richiamando la
giurisprudenza di questa Corte, e in particolare la sentenza 19 dicembre
2014, n. 26900, il ricorrente rileva che la condanna nei confronti del
Condominio doveva essere accolta, posto che esso non aveva in alcun
modo dimostrato l’esistenza del caso fortuito.
1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha correttamente richiamato, a sostegno della propria
tesi, la sentenza n. 26900 del 2014 di questa Corte la quale, confermando
un orientamento precedente (v. la sentenza 6 ottobre 1997, n. 9707), ha
affermato che, in relazione all’ipotesi di furto in un appartamento
condominiale commesso grazie alla presenza di ponteggi esterni per la
ristrutturazione dell’edificio, la responsabilità del condominio a titolo di
custodia si affianca a quella dell’appaltatore di cui all’art. 2043 cod. civ.,
perché sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a
cui sono affidati i lavori. Questa pronuncia si collega anche ad un altro
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Condominio.

precedente che ha ravvisato il fondamento della responsabilità del
condominio, in una fattispecie analoga a quella odierna, sia nella culpa in
vigilando che nella culpa in eligendo, in caso di scelta di un’impresa
appaltatrice del tutto inadeguata all’esecuzione dell’opera (sentenza 17
marzo 2009, n. 6435).
1.2. Ciò premesso, il Collegio rileva che nel caso in esame il motivo di

consentito esame del merito.
La sentenza impugnata, infatti, ha collocato il furto in una precisa
fascia oraria ed ha ritenuto dimostrata l’esistenza del caso fortuito. La
motivazione è costruita sui seguenti passaggi logici: il furto è avvenuto in
un orario in cui erano presenti gli operai dell’impresa appaltatrice; la loro
presenza era un fattore di dissuasione; se dissuasione non c’è stata, ciò
non è imputabile al Condominio dal quale non si poteva pretendere una
vigilanza continua sul cantiere aperto.
Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito
che la valutazione dell’idoneità di un evento ad integrare gli estremi del
fortuito spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile
in sede di legittimità se adeguatamente motivato (così, da ultimo,
l’ordinanza 20 aprile 2017, n. 10014). Così come tale giurisprudenza ha
affermato che il fortuito non attiene ad un comportamento del
responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso
non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Da ciò consegue che le contestazioni del ricorrente – tese a collocare
il furto in una fascia oraria diversa da quella indicata dalla Corte di merito
ed a riaffermare in tal modo la responsabilità del Condominio a titolo di
custodia – sono inidonee a superare la ratio decidendi della sentenza
impugnata, risultando piuttosto indirizzate a sollecitare questa Corte ad un
diverso e non consentito esame del merito.
Quanto, poi, alla deduzione di una culpa in eligendo relativamente
alla scelta dell’impresa appaltatrice – affermazione posta, peraltro, in
6

ricorso tende in modo evidente a sollecitare la Corte ad un nuovo e non

modo del tutto generico – si tratta di una questione nuova o comunque
non discussa in sede di merito, né il ricorrente dimostra che di tale profilo
i precedenti Giudici siano stati chiamati ad occuparsi.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi
euro 2.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 20 settembre 2017.

2014, n. 55.

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