Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29647 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 965/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.2.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso di Poste Italiane s.p.a., notificato in data 9/10 novembre 2010, censura, con tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 13 novembre 2009, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le domande svolte nei suoi confronti da G.F. dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti intercorso dal 2 giugno al 30 settembre 1999, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”. In proposito, la Corte territoriale ha fondato la propria valutazione sull’assenza nel contratto della indicazione del lavoratore sostituito e sulla mancanza di prova in ordine alla sussistenza in concreto delle condizioni che giustificherebbero l’apposizione del termine con la causale indicata.

L’intimato non si è costituito in questa sede.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato nel primo motivo, inammissibile nel secondo e manifestamente fondato negli altri due e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Con riguardo al primo motivo, contenente la censura di mancato rilievo della intervenuta cessazione del rapporto per tacito mutuo consenso, richiamati i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr.

ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine non è sufficiente a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso; deve ritenersi corretta la valutazione della Corte di merito che ha ritenuto insussistente la dedotta risoluzione del rapporto con giudizio ispirato a valutazioni di tipicità sociale.

Quanto al secondo motivo, esso censura una affermazione che non è rinvenibile nella sentenza, vale a dire che il potere dei contraenti collettivi di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 di prevedere ulteriori ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato sarebbe soggetto a limiti temporali.

Infine, con riguardo al terzo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

E’ stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro postale del 1994 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale in ferie, con la conseguenza che non è al riguardo necessaria l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e non è configurabile in giudizio in tale ipotesi alcun onere di allegazione e prova della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08).

La decisione della Corte territoriale non si è attenuta ai principi enunciati, per cui il motivo appare manifestamente fondato”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, conforme ai precedenti consolidati di questa Corte. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto delle originarie domande.

Il regolamento delle spese dell’intero processo, che si uniforma al criterio della soccombenza, è stabilito, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda dell’intimato, che condanna alle spese dell’intero giudizio, liquidando quelle di primo grado in Euro 1.230,00 (di cui 400,00 per diritti e 800,00 per onorari) quelle di secondo grado il Euro 1.430,00 (di cui 400,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari) e quelle di questo giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, in tutti i casi oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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