Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29647 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11251-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA

FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO, 6,

presso lo studio dell’avvocato CARLO LEPORE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO RIPAMONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere SCARPA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS

LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato

Ripamonti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1180/2015 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 28 ottobre 2015.

Resiste con controricorso T.A., anche quale rappresentante della società di fatto Bar Centrale Tellini & Maccari.

Il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ufficio regionale per la Toscana e l’Umbria – contro la sentenza del Giudice di pace di Bibbiena n. 55 del 2009 e nei confronti di T.A., anche quale rappresentante della società di fatto Bar Centrale Tellini & Maccari. Il Tribunale ha confermato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del Tellini per violazione dell’art. 110, commi 6 e 9, TULPS, ritenendo configurabile l’esimente della buona fede L. n. 689 del 1981, ex art. 3, nel comportamento del Tellini, titolare dell’esercizio commerciale nel quale era installato un apparecchio da gioco risultato non collegato alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, secondo il Tribunale, ritenuto il “ruolo preminente del “concessionario” per gli aspetti legati al collegamento alla rete”, ed avendo quest’ultimo continuato a richiedere ed a percepire il prelievo erariale unico, era possibile escludere la conoscenza o conoscibilità in capo al Tellini della circostanza che la macchina non fosse collegata alla rete, avendo il comportamento del concessionario ingenerato nell’esercente l’erronea convinzione di uso legittimo delle macchina. Il Tribunale ha altresì evidenziato al riguardo come dal verbale di sequestro si evincesse che gli stessi verbalizzanti avevano potuto accertare la mancanza di collegamento alla rete telematica solo attraverso una diretta comunicazione con l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Perugia.

La trattazione del ricorso era stata inizialmente fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis c.p.c., comma 1 per l’adunanza dell’11 settembre 2019. All’esito di tale adunanza, tuttavia, venne pronunciata l’ordinanza interlocutoria pubblicata il 31 ottobre 2019, che rinviò la causa a nuovo ruolo, ritenendo opportuna la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto sulla quale la Corte deve decidere. Fu poi rinviata l’udienza pubblica fissata per il giorno 8 aprile 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione pregiudiziale del controricorrente, risultando adempiuti dai ricorrenti gli oneri imposti a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

L’unico motivo di ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. c), (TULPS), L. n. 689 del 1981, art. 3, art. 5 c.p., contestando la rilevanza della circostanze indicate dal Tribunale (ovvero, nella specie, del fatto del concessionario) al fine di escludere la colpa del T., il quale, come esercente, aveva comunque consentito l’uso dell’apparecchio da gioco in assenza del necessario collegamento alla rete telematica finalizzata al controllo amministrativo delle giocate.

Il ricorso è fondato.

Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c), – TULPS, dispone:

“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 Euro per ciascun apparecchio”.

Il comma 6 del medesimo art. 110 TULPS prescrive, tra le condizioni che consentono di considerare idonea gli apparecchi per il gioco lecito, il collegamento alla rete telematica di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis, comma 4 e successive modificazioni.

Ora, è vero che a seguito del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 (convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326), è venuta meno la possibilità di una forma di gestione del gioco lecito diversa da quella telematica, sicchè: 1) gli esercenti non possono gestire gli apparecchi da gioco in forza del solo nulla osta di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, essendo stata eliminata qualsiasi gestione del gioco che non sia quella telematica; 2) è riconosciuta unicamente al concessionario per la rete telematica la possibilità di richiedere l’autorizzazione per la gestione del gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS; 3) il concessionario è responsabile del gioco verso la PA concedente e provvede al controllo sui gestori delle apparecchiature, adempiendo all’obbligo del collegamento in rete.

Tali restrizioni del legislatore italiano all’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, affidata in concessione ai sensi del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 4, sono state già ritenute da questa Corte compatibili con il diritto dell’Unione Europea e con i principi elaborati dalla Corte di giustizia UE in materia di libertà di stabilimento (Cass. Sez. U, 29/05/2019, n. 14697).

La richiamata disciplina normativa (corredata da quella in tema di responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie inerenti al cosiddetto “prelievo erariale unico”: cfr. indicativamente Cass. Sez. 5, 28/05/2019, n. 14535) delinea, pertanto, a carico dei soggetti gestori ed installatori degli apparecchi da gioco, come anche di coloro che concedano i locali per l’utilizzo degli stessi, obblighi concorrenti di verifica del loro utilizzo lecito, cioè in connessione continua alla rete telematica gestita dal soggetto concessionario.

In tal senso, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110, comma 9, lett. c), (TULPS), prevede sia in capo al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia in capo ai gestori ed agli stessi esercenti, gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco (quali l’attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica), legittimando la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l’uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative (arg. Da Cass. Sez. 6 – 2, 11/01/2012, n. 175; Cass. Sez. 2, 27/10/2017, n. 25614).

Più di recente, Cass. Sez. 5, 04/11/2020, n. 24616, ha ravvisato un obbligo proprio per l’esercente di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco ed accertare l’eventuale mancanza del loro collegamento alla rete tramite il punto di accesso internet/intranet situato nel proprio locale commerciale.

Come visto, il Tribunale di Arezzo ha confermato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di T.A. per violazione dell’art. 110, commi 6 e 9, TULPS, ravvisando l’esimente della buona fede L. n. 689 del 1981, ex art. 3, in favore dell’esercente dell’attività commerciale dove era in uso l’apparecchio da gioco risultato non collegato alla rete telematica; ciò, secondo il Tribunale, alla luce del “ruolo preminente del ‘concessionariò per gli aspetti legati al collegamento alla rete”, ed avendo quest’ultimo continuato a richiedere ed a percepire il prelievo erariale unico.

Secondo, tuttavia, l’interpretazione concolidata di questa Corte, in tema di violazioni amministrative, poichè, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, allo scopo di integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (ad es., Cass. Sez. 2, 31/07/2018, n. 20219; Cass. Sez. L, 12/07/2010, n. 16320; Cass. Sez. 1, 08/05/2006, n. 10477; Cass. Sez. 1, 15/06/2004, n. 11253). Certamente gestori, installatori ed esercenti che consentano l’utilizzo degli apparecchi da gioco non possono essere chiamati a rispondere, agli effetti del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c), (TULPS), del fatto del concessionario dell’attività di gestione della rete telematica, il quale è tenuto ad effettuare tutte la attività strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica.

Tuttavia, ai fini dell’esclusione della responsabilità

amministrativa, in forza del della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, occorre altresì accertare che dall’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso quanto alle verifiche attestanti l’avvenuta attivazione del collegamento dei dispositivi del singolo apparecchio di gioco alla rete telematica, ovvero l’eventuale distacco successivo di detto collegamento avvenuto per fatto proprio del concessionario ed in modo del tutto ignoto all’esercente.

Il motivo di ricorso deve dunque essere accolto, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Arezzo in persona di diverso magistrato, che procederà a nuovo esame uniformandosi all’enunciato principio, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Arezzo in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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