Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29647 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29647 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Ud. 20/09/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 27879-2014 proposto da:
QUERCIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CATONE 3, presso lo studio dell’avvocato AGNESE
IACOANGELI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO BRUNO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNITA’ MONTANA ALTO TIRRENO APPENNINO PAOLANO , in
2017
1751

persona del Commissario Liquidatore legale
rappresentante pro-tempore, Rag. MARIA DELIA MELE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI
114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO
CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GREGORIO

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Data pubblicazione: 12/12/2017

BARBA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 489/2012 del TRIBUNALE di
PAOLA, depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

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FATTI DI CAUSA
1. Antonio Quercia convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Paola,
la Comunità montana Alto Tirreno Appennino Paolano, chiedendo che
fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di una
caduta dalle scale verificatasi presso la sede della convenuta, della quale
l’attore era dipendente, a causa dell’assenza di strisce antisdrucciolo,

L’attore evidenziò che analoga domanda, fondata sulla violazione
dell’art. 2087 cod. civ., era stata da lui proposta davanti al medesimo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, e da questo respinta con
sentenza passata in giudicato.
Si costituì in giudizio la convenuta, eccependo la prescrizione del
diritto fatto valere e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi ed una c.t.u., il Tribunale dichiarò
inammissibile la domanda, attesa l’esistenza del vincolo costituito dal
precedente giudicato.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 31 luglio 2014 pronunciata ai
sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l’appello
siccome privo di qualunque possibilità di essere accolto, condannando
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
In tale pronuncia la Corte calabrese ha precisato che il vincolo del
giudicato non poteva ritenersi esistente, attesa la diversità della

causa

petendi; nel giudizio conclusosi con la sentenza di rigetto pronunciata dal
Giudice del lavoro, infatti, era stata proposta una domanda di natura
contrattuale, mentre nel giudizio odierno era stata proposta una domanda
di natura extracontrattuale, fondata sull’obbligo di custodia di cui all’art.
2051 del codice civile.
Ciò nonostante, la domanda risarcitoria doveva ugualmente essere
rigettata, essendo mancata la prova del nesso di causalità tra la cosa e il
danno. Dagli atti di causa e, in particolare, dall’istruttoria svolta davanti al
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corrimano e maniglie di sicurezza.

medesimo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, era emerso che il
Quercia – desideroso di raggiungere rapidamente la propria autovettura
parcheggiata in divieto di sosta, stante la presenza dei Vigili urbani sul
posto – si era precipitato giù per le scale e in quel frangente si era
scontrato con un collega che stava salendo. Tale genesi del fatto dannoso
era, ad avviso della Corte, idonea ad interrompere il nesso causale tra la

3. Il Quercia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
avverso la sentenza del Tribunale di Paola.
Resiste la Comunità montana Alto Tirreno Appennino Paolano con
controricorso affiancato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in tema di effetti del giudicato.
Osserva il ricorrente che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile la
domanda per l’esistenza di un precedente giudicato, sarebbe incorso in
errore. Una cosa è, infatti, la domanda di risarcimento danni fondata sugli
obblighi di protezione esistenti a carico del datore di lavoro, altra è,
invece, quella fondata sull’obbligo di custodia. L’onere probatorio si inverte
e la diversità della

non rende possibile configurare

causa petendi

l’esistenza del giudicato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti,
nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile.
Osserva il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe dovuto
decidere la causa sulla base della sola testimonianza del teste Osso,
ritenuto falso, bensì avrebbe dovuto valutare il complesso delle altre
deposizioni che dimostravano la fondatezza della domanda. Alla luce dei
principi di cui all’art. 2051 cod. civ., la responsabilità del custode è
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cosa in custodia ed il danno, integrando gli estremi del caso fortuito.

sottratta alle regole del dolo e della colpa, finendo con assumere i
caratteri della responsabilità oggettiva, della quale il custode si libera
soltanto dimostrando il fortuito. La caduta del ricorrente, pertanto, doveva
essere ricondotta all’assenza dei necessari sistemi di protezione della scala
e non allo scontro con il teste Osso, come preteso dalla Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,

dell’art. 1227 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Rileva il ricorrente che, anche volendo ammettere l’esistenza di una
sua cooperazione colposa nella determinazione dell’accaduto, la domanda
non avrebbe potuto mai essere rigettata, al più dovendosi disporre un
accoglimento parziale ai sensi del citato art. 1227.
4. Prima di esaminare le censure poste dai tre motivi di ricorso, la
Corte osserva che è necessario occuparsi di un preliminare profilo di
carattere processuale.
Il ricorrente ha formalmente impugnato la sola sentenza del
Tribunale, come risulta dall’epigrafe del ricorso e, in modo ancora più
chiaro, dalle conclusioni rassegnate alla p. 54 del medesimo. Ciò risponde
in modo corretto alla logica del sistema regolato dell’art. 348-ter cod.
proc. civ., il cui terzo comma prevede che, in caso di pronuncia di
inammissibilità, il ricorso per cassazione debba essere rivolto contro la
sentenza di primo grado; e, d’altra parte, nel momento in cui l’odierno
ricorso fu notificato (14 novembre 2014), la giurisprudenza di questa
Corte era ancora in fase di elaborazione dei propri principi sulla citata
norma, che costituiva sotto tutti i profili un’assoluta novità.
Le vicende successive, com’è noto, hanno condotto alla sentenza 2
febbraio 2016, n. 1914, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte,
componendo un conflitto che si era creato all’interno delle Sezioni
semplici, hanno stabilito i limiti entro i quali l’ordinanza di inammissibilità
pronunciata dal giudice di appello è impugnabilé in via autonoma con
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primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione

ricorso per cassazione. Va da sé, però, che all’odierno ricorrente non può
imputarsi di non aver proposto impugnazione contro l’ordinanza emessa
dalla Corte d’appello di Catanzaro, posto che il quadro giurisprudenziale
esistente alla data di proposizione del ricorso non era affatto chiaro in tal
senso (v. la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 11 luglio 2011, n.
15144, sul c.d. overruling processuale).

ha dato una lettura dell’art. 348-ter cit. ben più ampia di quella
effettivamente delineata da quella norma ed ha emesso una pronuncia
che, sebbene sia formalmente un’ordinanza di inammissibilità, nella
sostanza è una vera e propria sentenza di rigetto,

fondata su

argomentazioni di merito del tutto diverse rispetto a quelle del Tribunale.
Il Tribunale, infatti, aveva dichiarato inammissibile la domanda a causa
dell’esistenza di un precedente giudicato, mentre la Corte d’appello ha
negato il giudicato ed è pervenuta, nella sostanza, al rigetto nel merito
della domanda dell’appellante per ragioni affatto diverse, nella specie
ritenendo esistente il caso fortuito tale da escludere l’obbligo risarcitorio
del custode. Di tale divergenza tra la forma della pronuncia di appello ed il
suo reale contenuto risente tuttavia anche il ricorso, il cui primo motivo è
teso a censurare la decisione di primo grado negando l’esistenza del
giudicato, giudicato la cui esistenza è stata positivamente esclusa dalla
Corte d’appello; mentre gli altri due motivi si rivolgono in modo
indiscutibile contro la motivazione della Corte d’appello.
Da tale situazione il Collegio trae la conclusione, in conformità con
altri precedenti di questa Corte (v. da ultimo la sentenza 23 giugno 2017,
n. 15644), per cui nel caso in esame l’art. 348-ter cod. proc. civ. è stato
applicato al di fuori delle condizioni di legge e «la vera decisione di merito
suscettibile di impugnazione è quella del giudice d’appello» che ha «il
contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena»; sicché il ricorso
va considerato come proposto contro l’autonoma motivazione

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Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso in esame la Corte calabrese

dell’ordinanza della Corte d’appello, benché formalmente sia rivolto nei
confronti della sentenza del Tribunale.
5. Così correttamente interpretato il ricorso, la Corte osserva che il
primo motivo è inammissibile, posto che contiene una censura già vagliata
e ritenuta fondata dalla Corte d’appello, la quale ha escluso che nella
specie fosse esistente un precedente giudicato.

privi di fondamento, posto che non sussistono né le violazioni di legge né i
vizi di motivazione ivi lamentati.
La Corte d’appello, infatti, con una motivazione argomentata in modo
corretto e senza vizi logici, recuperando e facendo propria la ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice del lavoro nella precedente causa promossa
dal Quercia per violazione dell’art. 2087 cod. civ., è pervenuta alla
conclusione secondo cui mancava nella specie la prova del nesso causale
tra la res in custodia e il danno lamentato dall’appellante. In particolare,
l’ordinanza ha affermato che la caduta era stata determinata dalla fretta
con la quale il Quercia aveva disceso le scale, scontrandosi con un suo
collega che stava invece salendo, fretta determinata dalla necessità di
spostare la propria auto parcheggiata in divieto di sosta mentre sul posto
erano arrivati i Vigili urbani. Ragione per cui la Corte d’appello ha
considerato interrotto il nesso causale da un evento idoneo a costituire
caso fortuito, valutando come mendaci le dichiarazioni rese dal teste Osso
per le quali ha trasmesso gli atti alla locale Procura della Repubblica.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge né alcuna omissione
decisiva; l’esclusione dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2051 cod.
civ. rende superflua ogni discussione circa l’applicabilità dell’art. 1227 cod.
civ. (terzo motivo), per cui il ricorso si rivela piuttosto come un evidente
tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame
del merito.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

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Restano da esaminare i motivi secondo e terzo, i quali sono entrambi

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.600, di cui
euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 20 settembre 2017.

per il ricorso.

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