Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29646 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 969/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.2.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base di una relazione, redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che proponeva di ritenere manifestamente infondata la domanda.

La questione posta col relativo ricorso delle Poste Italiane notificato in data 11/12 novembre 2010 avverso la sentenza depositata dalla Corte d’appello di Roma il 13 ottobre 2009, era se il contratto a tempo determinato stipulato dal 14 giugno al 30 settembre 2000 con C.D. “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” sia illegittimo, come avrebbe immotivatamente ritenuto la Corte territoriale oppure se questa, nella sua valutazione, abbia violato la L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, la L. n. 56 del 1987, art. 23 l’art. 8 CCNL 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg..

La lavoratrice, regolarmente intimata, non si era costituita in questa sede.

Dopo le rituali notifiche, la società ricorrente ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia tra le parti, stipulata in data 27 gennaio 2011.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per il venir meno dell’interesse allo stesso. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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