Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29646 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24486-2013 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Vice Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

ESCALAR, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EDILINDUSTRIA SPA;

– intimata –

nonchè da:

EDILINDUSTRIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo

studio dell’Avvocato FRANCESCO CERASI che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato ANTONIO TOMASSINI giusta delega a margine;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per la cessata materia del

contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La BNL s.p.a. ed EDILINDUSTRIA s.p.a. hanno stipulato un contratto di compravendita di un immobile per Euro 11.700.000,00. L’Agenzia ha accertato, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, un maggior valore, fondandosi sui valori OMI (31.788.000,00) e conseguentemente ha liquidato le maggiori imposte ipotecarie e catastali. Le società impugnano con distinti ricorsi l’avviso di accertamento.

2. – La CTP di Milano ha accolto solo parzialmente i ricorsi delle società contribuenti; entrambe hanno impugnato la sentenza per quanto di interesse, innanzi alla CTR della Regione Lombardia. L’Agenzia ha proposto appello incidentale.

3. – Con sentenza depositata il 14 marzo 2013, la CTR ha respinto sia gli appelli principali che l’appello incidentale. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambe le società. L’agenzia presenta controricorso.

4. – In data 6 settembre 2019 la BNL deposita istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando una missiva della Agenzia delle Entrate nella quale si comunica che la cartella di pagamento risulta definita per effetto della adesione di EDILINDUSTRIA alla procedura di definizione agevolata. La EDILINDUSTRIA deposta memoria con documenti allegati, con analoga richiesta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. – Nella comunicazione inviata dalla Agenzia delle Entrate alla BNL, presso il legale che difende la società nel processo in cassazione, si comunica che la cartella di pagamento risulta definita per effetto della adesione di EDILINDUSTRIA alla procedura di definizione agevolata, effetto che si estende anche alla BNL.

LA EDILINDUSTRA deposita, in uno alla memoria con la quale chiede dichiararsi la estinzione del giudizio, la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, il piano di rateizzazione e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L’Avvocatura dello Stato, alla odierna udienza di discussione, ha preso atto del pagamento, nulla opponendo.

Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti sia per i gradi di merito che di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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