Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29645 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23468 – 2016 R.G. proposto da:

P.A., – c.f. (OMISSIS) – P.G.P., – c.f.

(OMISSIS) – rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente

in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso

dall’avvocato Franco Tului e dall’avvocato Giovanni Azzena ed

elettivamente domiciliate in Roma, alla via A. Bertoloni, n. 31,

presso lo studio dell’avvocato Fabio Pulsoni;

– ricorrenti –

contro

D.C.R.P.A., nato in (OMISSIS),

D.C.G.E.M., nata in (OMISSIS), D.C.J., nato in (OMISSIS),

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Salvatore Nicola Lorusso

che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 283/2016 della Corte d’Appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 2 ottobre 2020 del

consigliere Dott. ABETE Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione del 12.12.2008, notificato per pubblici proclami ad D.C.E., ai suoi eredi o aventi causa, P.A. e P.G.P. chiedevano al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, di accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto da parte loro per usucapione della piena proprietà di due fondi rustici, ubicati in territorio di (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS)).

2. Veniva dichiarata la contumacia di D.C.E. ovvero dei suoi eredi o aventi causa.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 180/2010 l’adito tribunale dichiarava l’intervenuto acquisito per usucapione della piena proprietà dei terreni anzidetti da parte delle attrici.

4. Con atto notificato ad P.A. e a P.G.P. in data 3.5.2013 D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. chiedevano alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, di accertare e dichiarare che il giudizio definito dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 180/2010 era stato promosso con citazione la cui notificazione, per pubblici proclami, doveva reputarsi nulla o inesistente.

5. Resistevano P.A. e P.G.P..

6. Con sentenza n. 283/2016 la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava la nullità della sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, a motivo della nullità della notifica dell’iniziale citazione, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione e condannava le appellate alle spese del grado.

Evidenziava la corte che difettava la prova pur della semplice difficoltà di identificazione degli eredi di D.C.E., sicchè la notificazione dell’iniziale citazione doveva reputarsi nulla al pari della sentenza di prime cure.

Evidenziava al contempo che l’appello doveva reputarsi tempestivamente esperito alla stregua del disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 2.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.A. e P.G.P.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

8. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

9. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1.

Deducono che D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. sin dall’1.3.2011 avevano conferito mandato al loro difensore ai fini dell’esame del fascicolo e della sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania; che D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. sin dal 15.3.2011 avevano conferito procura al loro difensore ai fini della proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania; che, così come si rileva dalle annotazioni apposte dalla cancelleria sia sull’originale della sentenza di prime cure sia sulla copia ad “uso appello” della stessa sentenza, il difensore degli appellanti aveva richiesto copia “uso appello” della sentenza di primo grado il 2.5.2011 ed aveva ottenuto la copia richiesta il 12.5.2011.

Deducono dunque che, al più tardi, sin dal 12.5.2011 gli appellanti erano appieno a conoscenza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania.

Deducono di conseguenza che, a far data dal 12.5.2011, allorquando, nel maggio del 2013, gli appellanti hanno notificato l’atto di gravame, il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, era ampiamente decorso, cosicchè l’esperito appello era, anche d’ufficio, da dichiarare inammissibile.

10. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c..

Premettono che la corte d’appello ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione di prime cure.

Indi deducono che gli appellanti – ora controricorrenti – non hanno nè provato nè ancor prima allegato, così come viceversa avrebbero dovuto, che, a causa della nullità della notificazione dell’atto di citazione, non hanno potuto acquisire conoscenza nè della citazione nè del processo.

11. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 150 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Deducono che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, avevano prodotto in primo grado il certificato di stato di famiglia di D.C.E..

Deducono che, al di là di una semplice copia della denunzia di successione, peraltro non trascritta, D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. non hanno prodotto alcun documento onde dimostrare di essere eredi di D.C.E..

Deducono che la denunzia di successione non è prova idonea della proprietà, sicchè gli appellanti non hanno dato prova della loro legittimazione.

12. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e renda vana la disamina del secondo e del terzo motivo.

13. Va in premessa ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile decorso del termine annuale (ora semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, qualora si accerti (anche d’ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (cfr. Cass. sez. un. 15.5.1990, n. 4196; Cass. 29.5.2003, n. 8622; Cass. sez. lav. 25.5.2004, n. 10038; Cass. (ord.) 23.1.2019, n. 1893).

14. In quest’ottica si evidenzia che l’esame degli atti fornisce puntuale riscontro delle circostanze denunciate dalle ricorrenti con il primo mezzo (allorquando venga denunciato un error in procedendo – è il caso, nella fattispecie, della denuncia veicolata dal primo motivo – questa Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha quindi il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali: cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 4014; Cass. 23.1.2006, n. 1221).

15. Più esattamente fornisce riscontro – tra le altre – delle seguenti circostanze.

In data 15.3.2011 D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. ebbero a conferire all’avvocato Roberta Campesi procura speciale ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania: il 15.3.2011 è difatti la data che si legge in calce alla procura speciale figurante a margine dell’atto di appello esperito dagli eredi D.C. dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

In data 2.5.2011, così come si rileva dall’annotazione apposta a mano, l’avvocato Roberta Campesi difensore degli eredi D.C. ebbe a richiedere copia per “uso appello” della sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania.

In data 12.5.2011, così come si rileva dalla stampiglia che figura apposta, fu rilasciata la copia per “uso appello” della sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania.

16. Su tale scorta non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso è innegabile che le pregnanti, univoche, surriferite circostanze valgano concordemente a dar conto dell’assunto delle ricorrenti, ovvero che, al più tardi, alla data del 12.5.2011 gli eredi D.C. ebbero ad acquisir piena conoscenza della sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Tempio Pausania e quindi dell’iniziativa giudiziaria intrapresa nei loro confronti da A. e P.G.P..

Per altro verso è innegabile che alla data del 2.5.2013, ovvero allorchè gli eredi D.C. ebbero a notificare alle Pileri l’atto d’appello, il termine “lungo” annuale (annuale, ratione temporis) era ampiamente decorso con susseguente decadenza dall’impugnazione (cfr. Cass. 28.1.1987, n. 797, secondo cui, nel giudizio di cassazione può essere rilevata, d’ufficio, la inammissibilità dell’appello, salvo che l’inammissibilità stessa sia stata dal giudice di secondo grado esclusa con pronuncia esplicita o implicita, essendo necessario in tal caso, per evitare il formarsi del giudicato, che la parte interessata deduca (è il caso di specie) la inammissibilità dell’appello con apposito motivo nel ricorso per cassazione; Cass. (ord.) 19.10.2018, n. 26525; Cass. 7.7.2017, n. 16863).

17. In dipendenza dell’inammissibilità, siccome tardivo, dell’appello proposto da D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. e dunque in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 283 dei 24.5/14.6.2016 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima parte.

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna in solido di D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. alle spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Il ricorso è da accogliere. Non sussistono pertanto i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo; cassa senza rinvio la sentenza n. 283 dei 24.5/14.6.2016 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;

condanna in solido D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. a rimborsare ad P.A. e a P.G.P. le spese del giudizio di appello, che si liquidano nel complesso in Euro 135,00 per esborsi ed in Euro 1.890,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna in solido D.C.R.P.A., D.C.G.E.M. e D.C.J. a rimborsare ad P.A. e a P.G.P. le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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