Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29645 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28446/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA LOMBARDI,

giusta delega in atti;

-ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 608/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/05/2015, R.G.N. 556/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna aveva emesso decreto ingiuntivo intimante il pagamento della somma di Euro 8537,25 a titolo di compenso aggiuntivo in relazione a tre collaudi svolti dall’ing. S.L.. Tale provvedimento monitorio era stato revocato, essendo nelle more avvenuto il pagamento del compenso incentivante in favore del ricorrente, e l’opponente era stata condannata al pagamento della residua somma di Euro 4358,00.

2. Con sentenza del 21.5.2015, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto dall’ANAS s.p.a., revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava cessata la materia del contendere in riferimento all’incentivo nelle more corrisposto, respingendo quanto al resto le domande di S.L..

Rilevava la Corte territoriale che il compenso incentivante era previsto in favore del personale degli uffici tecnici di P.A. per la progettazione di opere pubbliche dalla L. n. 109 del 1994, art. 18 e ss. modifiche e che, nella specie, ad esclusione delle opere per le quali era stato redatto il progetto ed il cui compenso era stato pagato, con ciò determinandosi la cessazione della materia del contendere, i due collaudi oggetto di controversia erano esitati da mere perizie, sicchè nulla era dovuto al dedotto titolo.

Di tale decisione domanda la cassazione lo S., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’ANAS s.p.a., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, sostenendo che la Corte di appello ha confuso un’attività di perizia con un corpo documentale di elaborati frutto di una specifica attività di progettazione e che le perizie in ambito di lavori pubblici non risultano diverse, per contenuti e forme, da qualunque progetto di opera pubblica redatto ai sensi del Codice degli appalti. In particolare, lo S. rileva che l’attività espletata aveva riguardato il collaudo di lavoro per il quale aveva ricevuto specifico incarico e nel quale era richiesta un’attività di natura tecnico amministrativa facente capo ad un progetto redatto ai sensi del Regolamento 554/99, nonchè del regolamento interno ANAS approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.1.2001. Non era contestata una qualunque violazione della procedura prevista dallo stesso regolamento interno ed il ricorrente aveva svolto diligentemente i collaudi comprendenti tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore per verificare che le opere eseguite fossero conformi al progetto ed eseguite a regola d’arte.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Pur condividendosi l’orientamento secondo cui l’individuazione dei testi normativi e dei principi di diritto che si assumono violati può risultare anche implicitamente dall’esposizione delle censure addotte, senza che rilevi che delle norme indicate non venga fatta esplicita e separata menzione in una apposita rubrica, e senza che si configuri quindi nel caso di specie violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. Cass. civ., sez. il, 7.3.2001, n. 3314, Cass. Cass. 14.6.2007 n. 13957), il motivo integra una mera richiesta di riesame del merito, invocandosi la violazione di legge sulla base di considerazioni la cui rilevanza si ferma alla soglia del fatto.

4. Il ricorrente si limita, invero, a sostenere che l’attività svolta era di natura tale da comportare il diritto al compenso incentivante di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18 e ss. modificazioni, laddove lo stesso, secondo la Corte, non aveva svolto attività qualificante che dava titolo alla peculiare remunerazione, non potendo rientrare in quest’ultima l’attività di collaudo relativa ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, svolta a valle di opere pubbliche realizzate all’esito di una perizia e non di un progetto, consuetudinariamente espletata da tecnici istituzionalmente preposti ai diversi ruoli societari, per le quali i medesimi tecnici erano ordinariamente retribuiti (circolare ANAS 2/2005).

5. Le censure non affrontano alcuna questione in diritto, relativa alla possibilità di estendere, in base all’interpretazione della L. n. 109 del 1994, art. 18, il compenso ad altre attività, diverse da quelle di progettazione, o ai collaudi di opere realizzate senza progetto a monte, ma si limitano a considerare meri profili definitori dell’ attività svolta, qualificando come connesse ad attività di progettazione quelle ritenute dalla Corte del merito come relative a mere perizie.

6. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 5.3.2007, Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, in motivazione).

7. Alle svolte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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