Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29644 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE

ANDREA, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1478/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

13.11.09, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata in data 19 novembre 2009, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda svolta da C.B. – dipendente della s.p.a.

Poste Italiane inquadrata dal 1.1. 2004 nel livello professionale D di cui al C.C.N.L. 11 luglio 2003 – di inquadramento dalla suddetta data nel superiore livello C, con le conseguenti condanne relativamente alle differenze retributive.

In particolare, la Corte territoriale ha descritto le mansioni svolte dalla lavoratrice fino al 12 gennaio 2004, prima del trasferimento ad un diverso reparto e le ha valutate come riconducibili alla declaratoria del livello rivendicato (introdotto con la diversa classificazione stabilita, con decorrenza dal 1. 1.2004, dall’ultima contrattazione collettiva, che ha altresì indicato i criteri di confluenza dalla precedente classificazione), rilevando comunque che la maggior parte delle obiezioni svolte dalla società coi motivi di appello avevano riguardato i compiti svolti dalla C. successivamente al 12 gennaio 2004, che erano pertanto del tutto estranei all’oggetto del giudizio.

Avverso tale sentenza propone ora tempestivo ricorso per cassazione la società Poste Italiane p.a., con un unico motivo attinente la violazione degli artt. 2103, 1362 e 1367 cod. civ. degli artt. 37, 40, 41, 46, 47, 53 del C.C.N.L. del 1994, dell’art. 5 C.C.N.L. del 2001 e dell’art. 21 del C.C.N.L. del 2003 nonchè il vizio di motivazione.

Resiste alle domande la C. con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato tale.

Ed invero, dopo aver descritto l’evoluzione della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale, con particolare accentuazione della regola di fungibilità tra le varie mansioni riconducibili ad alcune delle aree professionali (base ed operativa) di cui alla classificazione precedente a quella del C.C.N.L. del 2003, buona parte del ricorso lamenta l’assenza o l’insufficienza di indagine della sentenza in ordine al demansionamento della C., tema viceversa del tutto estraneo alla materia del contendere.

Inoltre nelle frasi (inframmezzate alle precedenti) con le quali contesta la correttezza e la sufficienza della motivazione in ordine all’inquadramento attribuito dai giudici di merito all’appellata, la società non prende posizione in ordine all’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’appello avrebbe riguardato in massima parte l’analisi di mansioni estranee al giudizio.

In ogni caso poi, con le considerazioni svolte con riguardo al corretto inquadramento della controricorrente, la s.p.a. Poste Italiane non svolge specifiche censure in ordine alle valutazioni delle mansioni compiute dalla Corte territoriale alla luce della normativa collettiva applicabile, limitandosi a dichiarare genericamente che sarebbero errate e poco approfondite e a contrapporre ad esse proprie diverse valutazioni, senza esplicitarne le ragioni con riferimento all’effettivo contenuto delle mansioni considerate”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla C. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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