Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29644 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 84/2014 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIEDILUCO 22, presso lo studio dell’avvocato ALVISE VERGERIO DI

CESANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

e da:

ANAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

75, presso lo studio dell’avvocato ROSA LANATA’, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4830/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2013, R.G.N. 4489/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA;

udito l’Avvocato ROSA LANATA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 21.6.2013, la Corte di appello di Roma riformava solo quanto al capo sulle spese la pronuncia del Tribunale capitolino, che aveva rigettato la domanda proposta da C.G., quadro, posizione organizzativa ed economica A, profilo di Tecnico Nuove Costruzioni, diretta ad ottenere la condanna dell’ANAS s.p.a. al pagamento della somma di Euro 290.435,64 a titolo di compenso per l’attività prestata quale segretario di commissione aggiudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della costruzione del collegamento autostradale tra le città di (OMISSIS).

2. La Corte rilevava che la nomina a segretario del C. nella Commissione di Gara indetta dall’Anas per l’affidamento a mezzo di licitazione privata, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 21, comma 2, lett b) e L. n. 109 del 1994, artt. 37 e ss., della progettazione definitiva esecutiva della costruzione dell’opera suddetta doveva ricondursi per il membro interno, quale era appunto il ricorrente, all’espletamento di mansioni tipiche della qualifica rivestita, sicchè, solo ove fosse stato dimostrato che il cumulo di mansioni ulteriori avesse comportato maggiore impegno qualitativo rispetto a quello caratteristico delle qualifica rivestita, sarebbe spettato al predetto un supplemento di retribuzione ai sensi dell’art. 2099 c.c., ciò che non aveva ricevuto conforto probatorio nel caso considerato. Le norme di riferimento non potevano, poi, interpretarsi nel senso voluto dal ricorrente, in quanto il segretario non poteva considerarsi quale membro della commissione. In ogni caso, i compensi, secondo il giudice del gravame, erano dovuti solo ai membri esterni, non dipendenti delle stazioni appaltanti, come confermato dal fatto che le eventuali spese previste dal regolamento di esecuzione ex art. 17, comma 1, lett. b), erano indicate come meramente eventuali.

3. Peraltro, tra le mansioni del profilo di appartenenza del C. erano ricomprese anche quelle di consulenza e rappresentanza dell’ente in organi collegiali, comitati e commissioni e consigli, le quali erano assimilabili a quelle di “segretario di comitati e commissioni” con autonomia organizzativa rispetto alle attività di supporto previste come proprie del Profilo di responsabile legale, sia del Responsabile amministrativo contabile, collocati nel medesimo livello di inquadramento, ossia nell’ Area Quadri, posizione organizzativa ed economica A. Rispetto a tali compiti non era stato dimostrato un impegno qualitativo maggiore e neppure erano state precisate quante fossero state le sedute della Commissione ed i compensi che si assumevano già erogati in occasione di altre procedure erano stati ben più modesti di quelli richiesti.

4. Il motivo relativo alle spese di primo grado veniva, invece, accolto, disponendosi la relativa compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla specifica questione in trattazione.

5. Di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Anas s.p.a., che propone ricorso incidentale, rispetto al quale il C. non ha svolto difese.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, è dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, artt. 21 e 37 quater, del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 17,92 e 152, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 12 disp. gen., evidenziandosi l’erroneità dell’interpretazione della Corte territoriale per essere la complessità dell’attività espletata e le relative responsabilità garantite da membri dotati di elevata professionalità, oggetto di specifica remunerazione (utilizzo del termine “compenso” e non “indennità”), come avallato anche da decreto del Ministero delle Infrastrutture del 31.10.2007, che specificava come la legge non ponesse nessuna preclusione alla corresponsione di compensi spettanti anche ai membri segretari e per essere il riferimento alle spese chiaramente inteso a garantire che le commissioni fossero dotate dell’intera provvista economica necessaria al funzionamento delle Commissioni per il compenso anche dei commissari e segretari (Artt. 17 e 152 Regolamento). Si osserva che una diversa opzione interpretativa contrasterebbe con l’art. 3 Cost.e si richiama anche il parere della Quinta Sezione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, che avallerebbe la non necessità di distinzione quanto a compensi di membri interni ed esterni. Si assume che l’art. 92, comma 3, si esprima in termini inequivoci nel senso della previsione nell’atto di nomina della Commissione anche del relativo compenso e che la distinzioni tra membri interni ed esterni è contraddetta dal testo dell’art. 21, che non pone alcuna distinzione in tale senso. Il senso fatto palese dal significato proprio delle parole della legge è tale, dunque, secondo il ricorrente, da indurre a disattendere le conclusioni del giudice del gravame.

2. Con il secondo motivo, si denunzia violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dipendenti ANAS del 18.12.2002, nonchè dell’art. 36 Cost., artt. 2103 e 2099 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., sul rilievo che nella declaratoria contrattuale del ricorrente (responsabile tecnico e nuove costruzioni) non era ricompresa l’attività di segretario di commissioni giudicatrici e che l’attività di rappresentanza faceva riferimento ad organismi di carattere ordinario ed era diversa da quella delle commissioni giudicatrici, organi tecnici straordinari e temporanei. Si osserva che, se l’attività rientrava nel mansionario del ricorrente, non vi sarebbe stato bisogno di un espresso atto di nomina e che anche l’affermazione in ordine alla mancanza di deduzioni sul maggiore impegno era contraddetta, con violazione quindi dell’art. 115 c.p.c., dai contenuti di disposizione ANAS 18/2002 e dal valore confessorio della stessa in ordine al compenso spettante ai componenti della segreteria.

3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 21 quater, degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1175,1176,1337 e 1375 c.c., in ordine all’interpretazione della Det. ANAS 18/2002, provvedimento amministrativo con il quale l‘ANAS aveva attribuito al Presidente della Commissione il potere di nominare i componenti della segreteria, con rinvio a successiva disposizione per la determinazione del compenso da erogare (punto 4), sicchè l’omissione sul punto era da ritenersi in violazione dei principi di lealtà e trasparenza che devono guidare l’attività della P.A. e che, comunque, anche in un rapporto contrattualizzato, i principi di cui agli artt. 117511761337 e 1375 c.c., dovevano ritenersi violati palesemente.

4. Con il quarto motivo, è ascritta alla decisione impugnata violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 109 del 1994, art. 21 e degli artt. 17, 92 e 152 Regolamento di Attuazione 554/99. Si richiamano una serie di provvedimenti e disposizioni Anas che deporrebbero per il carattere discriminatorio della mancata liquidazione dei compensi richiesti e quindi del trattamento riservato ai membri interni ed ai segretari.

5. Il ricorso incidentale è fondato su tre motivi, dei quali a) il primo è relativo al capo della decisione in cui, per mero errore, era stato indicato come accolto il motivo, in realtà rigettato, il secondo b) attiene al mancato rilievo, da parte del giudice del gravame, della tardività di produzione documentale di cui era stata contestata l’acquisizione agli atti di causa, il terzo c) verte sulla compensazione delle spese di lite.

6. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto, al di là del richiamo al criterio interpretativo dell’art. 12 preleggi, fondato sull’attribuzione alla norma del senso fatto palese dal significato proprio delle parole della legge, si indicano ragioni affatto generiche che risultano riconducibili ad una mera contrapposizione delle soluzioni prospettate a quelle assunte a base dell’impugnata sentenza, sicchè il motivo si profila sostanzialmente volto a dimostrare piuttosto vizi di motivazione che non errori di diritto. Ciò non è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui “il vizio di violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (in termini, tra le altre, Cass. 12.8 2015 n. 16760, Cass. 15.1.2015 n. 635, Cass. 26.6.2013 n. 16038, Cass. 8.3.2007 n. 5353, Cass. 16.1.2007 n. 828, Cass. n. 8106 del 2006). Peraltro, lo stesso ricorrente, nell’ affermare che il testo della L. n. 109 del 1994, art. 21, non pone alcuna distinzione tra membri interni ed esterni della Commissione giudicatrice, conferma che la norma non offre elementi interpretativi utili ai fini considerati, rispetto ai quali il richiamo alla remunerabilità di prestazioni di elevata professionalità esprime una considerazione di carattere anch’essa generale che prescinde dall’indagine sul significato da attribuire alle norme secondo i canoni prescritti in tema di interpretazione delle stesse. Anche il richiamo all’art. 3 Cost. ed a profili di discriminazione tra membri interni e membri esterni della Commissione giudicatrice e tra membri e segretari di commissione si rivela destituito di giuridico fondamento rispetto a quanto argomentato dalla Corte del merito con riguardo alla sussistenza di valide ragioni a sostegno del diverso trattamento, consistenti nell’essere le mansioni del C., membro interno, riconducibili a quelle caratteristiche delle qualifica rivestita o ad altre analoghe di uguale livello, già remunerate, e nella funzione meramente ausiliaria e documentale e senza diritto al voto dei segretari.

7. Ulteriore profilo di inammissibilità è connesso alla considerazione che non è riportato o trascritto in ricorso, quanto meno nelle parti di interesse, il contenuto sia del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, sia dell’invocato parere della sezione del Consiglio dei Lavori pubblici, in dispregio anche del principio di specificità del ricorso in cassazione, che trova la sua consacrazione normativa nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e che impone di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali;

8. Anche il secondo motivo del ricorso principale sconta i rilievi di inammissibilità già evidenziati in relazione al primo motivo, con riferimento alla dedotta erronea valutazione della disposizione ANAS 18/2002 ed al valore confessorio che alla stessa avrebbe dovuto asseritamente attribuirsi ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

9. Pur prescindendo da profili di inammissibilità connessi all’incompletezza del CCNL del quali sono depositato solo stralci, la lettura fornita dai giudici di secondo grado è conforme alla corretta interpretazione delle norme dei c.c.n.l.. Ed invero, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la declaratoria dell’area Quadri prevede che nella stessa rientrino, tra gli altri, i dipendenti con: a) compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità; e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna. In relazione alla posizione organizzativa ed economica A, cui apparteneva il C., è stato evidenziato che la declaratoria ha riguardo, tra le altre, ad attività gestionali aventi anche rilevanza esterna (lett. b), in particolare prevedendosi nel medesimo c.c.n.l., con riguardo alle peculiarità di alcuni profili professionali ricompresi nella stessa area C di appartenenza del ricorrente, l’espletamento di funzioni di segretario di comitati, commissioni con autonomia organizzativa, partecipazione ad organi collegiali in rappresentanza dell’ANAS.

10. Per disattendere le altre censure, relative all’ impossibilità di ricomprensione dell’incarico di membro interno della Commissione giudicatrice nelle mansioni e qualifica della declaratoria contrattuale di appartenenza del C., va condiviso il richiamo effettuato dalla Corte territoriale ai principi affermati da questa Corte in tema di ius variandi, che consente al datore di adibire il lavoratore a mansioni molteplici ma di eguale livello, senza che ciò comporti un diritto a compenso maggiore di quello dovuto nel caso in cui l’impiego delle energie lavorative si concentri nell’espletamento di una sola delle mansioni stesse. A ciò consegue che correttamente è stata esclusa la configurabilità di un diritto ad un supplemento di retribuzione ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost., non essendo stato dimostrato che tale cumulo abbia comportato per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita (cfr. Cass. 13.9.1995 n. 9678; Cass. 21.12.1998 n. 12763).

11. D’altronde, anche in ambito pubblico, pur avendosi riguardo alle innegabili peculiarità del settore, è pacifico, secondo svariate sentenze della giustizia amministrativa che, laddove il componente della commissione giudicatrice, all’atto della nomina, rivesta la qualifica di dirigente della stazione appaltante, per di più addetto all’ufficio direttamente competente all’istruttoria della procedura selettiva in questione, correttamente l’amministrazione nega le competenze professionali spettanti quale componente della commissione giudicatrice” (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, n. 3592 dell’8 luglio 2013, TAR Puglia-Bari. Sez. 1^, sent. n. 235/2005, ed anche, in senso conforme, TAR Campania-Salerno, sez. 2^, n. 145/2007 relativamente a controversia sollevata da dipendente comunale nominato componente di una commissione giudicatrice di appalto concorso, Corte dei conti, sez. Puglia, 5 ottobre 1994 n. 93, che ribadiscono, per i componenti interni, sia pure nell’ambito del pubblico impiego, il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità con giusta parametrazione alle prestazioni richieste, e dei valori di economicità e sana gestione, prevedendo, invece, per i membri esterni, una differente disciplina).

12. Il terzo motivo che censura l’interpretazione della Det. ANAS 18/2002 non precisa come i canoni ermeneutici siano stati violati, con ciò contravvenendosi all’insegnamento di questa Corte secondo cui il ricorrente deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione -nei termini in cui attualmente è consentito dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (Cfr. Cass. 2.8.2016 n. 16057 e, fra le altre,: Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 11343/2013).

13. L’ultimo motivo del ricorso principale va disatteso con richiamo agli stessi principi indicati a confutazione delle censure proposte nel primo motivo, osservandosi che il richiamo a tutte le disposizioni ed ai provvedimenti ANAS che deporrebbero, secondo il ricorrente, per l’illegittimità della mancata liquidazione del compenso in suo favore, non è effettuato a termini di legge, non essendo tali atti nè depositati, nè indicati, alternativamente, con riferimento alla sede precisa del loro avvenuto deposito nei gradi del merito, in modo tale da renderne possibile l’agevole reperimento.

14. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato, sia perchè è evidente che solo per svista terminologica – confermata dalla coerenza della motivazione con decisione di diverso segno, nonchè dal dispositivo – la Corte ha dichiarato come fondato il secondo motivo, sia perchè l’ulteriore rilievo che la compensazione delle spese sarebbe sorretta anche da tale dichiarazione di fondatezza del motivo va disatteso alla luce di quanto si rileva dalle argomentazioni svolte dal giudice del gravame con riguardo alle ragioni della disposta compensazione, che risiedono nel parziale accoglimento dell’appello in relazione al capo delle decisione impugnata, riguardante solo le spese di lite, e nella esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata.

15. il secondo motivo è di natura condizionata all’accoglimento del ricorso principale e pertanto rimane assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

16. In relazione al terzo motivo, è sufficiente, per disattenderlo, osservare che il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione originaria, era nel senso che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51), con la previsione “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

17. Poichè la fattispecie in esame rientra ratione temporis nella disciplina da ultimo richiamata (per essere stato il ricorso introduttivo depositato il 25.11.2008) e la compensazione esplicita i motivi della stessa (richiamati in relazione al primo motivo) in modo coerente ed esaustivo, la decisione è conforme alla previsione di legge.

18. Per tutte le considerazioni svolte, deve pervenirsi al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

19. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

20. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per entrambe le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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