Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29644 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6427-2013 proposto da:

A.A., AN.AL., elettivamente in ROMA VIA DI

VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TINELLI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 17/07/2012;

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019

dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per ricetta del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.A. e An.Al. hanno acquistato, in data 21 dicembre 2007, un immobile sito in Siracusa, isola di Ortigia. Al momento del rogito le imposte sono state liquidate in misura fissa ritenendo applicabili le agevolazioni fiscali della L. n. 168 del 1982, art. 5, sul recupero dell’isola di Ortigia. L’Agenzia delle entrate è di diverso avviso, poichè alla data di registrazione dell’atto il piano di recupero di Ortigia non era più efficace essendo già trascorso il decennio di validità assegnato dalla regione Sicilia. L’ufficio ha quindi notificato due avvisi, chiedendo il versamento delle maggiori imposte, ipotecaria e catastale.

2. – I predetti avvisi sono stati opposti dai fratelli A. e la CTP di Siracusa ha accolto la tesi dei ricorrenti. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR, con sentenza depositata il 17 luglio 2012 ha accolto l’appello, e ha riformato la sentenza, esaminando anche i motivi assorbiti quali l’eccezione di difetto di notifica degli avvisi opposti, e quella di mancata firma. In rito, ha ritenuto valida la notifica degli avvisi di accertamento e in ogni caso sanata per il raggiungimento scopo, posto che la parte li ha opposti; ha verificato l’esistenza di un provvedimento di delega di firma in favore del funzionario che in concreto aveva firmato gli avvisi, ritenendone la validità. Nel merito ha negato la sussistenza dei presupposti per la fruizione della agevolazione invocata dai contribuenti, accogliendo la tesi della Agenzia.

3. – Propongono ricorso i contribuenti, affidandosi a undici motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5. Secondo i ricorrenti il fatto che sia decorso il termine decennale per il piano di recupero non impedisce l’applicazione delle agevolazioni fiscali invocate, permanendo comunque nella zona una serie di prescrizioni urbanistiche.

Secondo parte ricorrente il piano di recupero di Ortigia non sarebbe divenuto inefficace nella sua interezza, ed è sempre consentito ai privati procedere al recupero degli immobili ricadenti nelle aree di intervento del piano, come confermato dalle delib. n. 178 del 1998 e n. 127 del 2005 del Comune di Siracusa.

Il motivo è infondato. La questione è già stata esaminata e decisa da questa Corte (v. Cass.32964/2018; Cass. 2399/2017) con specifico riferimento alle agevolazioni fiscali per il recupero dell’isola di Ortigia.

La L. n. 168 del 1982, art. 5 (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa) dispone che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”.

Detta norma subordina l’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa all’esistenza di un duplice requisito. Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato. Il secondo è di natura soggettiva, rappresentato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.

Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile. (Cass., Sez. 5, n. 11786 del 12 maggio 2008).

La norma ha natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di agevolare, sul piano tributario, lo sviluppo dell’edilizia abitativa,. (Cass., 5 giugno 2013, n. 14152). In ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero del quartiere di Ortigia, si è già da tempo formato un orientamento consolidato, cui peraltro si richiama anche la CTR (Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010), affermandosi che il disposto normativo si richiama solo al piano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici che continuano a permanere nella zona. Ciò nella considerazione che, spettando l’agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativi indefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando, uno di essi, – appunto la realizzazione del piano particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. 11786/2008, n. 17061/2010). Sulla base di tale orientamento, anche di recente questa Corte ha affermato, con pronuncia che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che va negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico, di validità decennale e quindi, atteso che il pano è stato pubblicato in GURS del 2 giugno 1990, avvenuta nell’anno 2000 (Cass. 2399/2017; Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010).

Non viene qui in rilievo, infatti, la questione amministrativa e cioè la qualificazione del piano attuativo e dei provvedimenti adottati dal Comune di Siracusa a tutela dell’aera di Ortigia, e se sia consentita ed in che limiti la “ultrattività” di taluni effetti del piano particolareggiato sotto il profilo urbanistico, bensì il profilo fiscale e cioè la corretta interpretazione della norma agevolativa, che essendo di natura eccezionale non può applicarsi a ipotesi diverse da quelle in essa strettamente contemplate.

5. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, Secondo la parte ricorrente la CTR avrebbe fatto malgoverno del potere decisorio trascurando di considerare l’elemento decisivo dedotto dai contribuenti, e cioè che la ulteriore efficacia del piano fosse era stata espressamente disposta dal Comune di Siracusa, e che pertanto il piano particolareggiato di Ortigia non può considerarsi scaduto. Si tratta, in sostanza della stessa censura di cui sopra, presentate sotto il profilo dell’omessa motivazione. Il motivo è infondato. La CTR ha motivato sul punto richiamando i precedenti di questa stessa Corte e chiarendo al differenza tra l’attuazione del piano di recupero e la soggezione agli standard urbanistici. La motivazione è peraltro, come sopra si è detto, conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.

6. – Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1 e della L. n. 457 del 1968, art. 27 e della L. n. 1150 del 1942, art. 17.

La parte deduce che la sentenza abbia “sancito” la decadenza del piano particolareggiato di Ortigia per decorrenza del termine decennale, svalutando i provvedimenti del Comune di Siracusa che dispongono l’ultrattività degli effetti del piano. Il motivo è infondato. Non sono qui in discussione gli effetti urbanistici dei provvedimenti amministrativi che conformano l’area in questione, nè il giudice d’appello si è pronunciato sulla vigenza e validità dei provvedimenti amministrativi; il giudizio è limitato alla spettanza della agevolazione fiscale, che la norma concede sulla base di un presupposto di fatto ben determinato, e che non può essere accordata al verificarsi di fatti venti effetti analoghi, in ragione della sua natura eccezionale.

7. – Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e della L. n. 168 del 1982, art. 5. Il contribuente deduce di avere fatto legittimo affidamento sulle ordinanze emesse dal Comune di Siracusa, e la CTR non tenendo conto della perdurante efficacia del piano, ha violato il principio del legittimo affidamento.

Il motivo è infondato. Premesse le ragioni sopra esposte, deve ricordarsi che il legittimo affidamento rilevante in questa sede non è l’affidamento sulla vigenza di uno strumento urbanistico di contenuto simile a quello scaduto o che ne proroga talune misure, ma (l’eventuale) affidamento sulla persistente applicabilità della norma agevolatrice, in ipotesi generato da un atto della Amministrazione finanziaria. Ora, non risulta, nè la parte lo deduce, che l’Agenzia abbia emanato atti di tale contenuto, in particolare sulla possibilità di interpretare la norma analogicamente.

8. – Con il quinto motivo del ricorso si lamenta l’omessa motivazione circa un fatto decisivo in ordine alla dedotta carenza di sottoscrizione degli atti impugnati. La CTR ha verificato la sussistenza di un provvedimento (ordine di servizio) con cui si attribuiva una delega di firma al funzionario ( B.) che ha firmato gli atti oggi impugnati, ritenendolo legittimo. I ricorrenti deducono che il delegato non potrebbe firmare perchè questa tipologia di avvisi di liquidazione sono atti impositivi e non sono state esplicitate nell’ordine di servizio le tipologie provvedimenti per cui il funzionario B. poteva firmare, se non con riferimento all’area di cui egli era direttore. Su questa specifica censura la CTR avrebbe reso una motivazione che secondo i ricorrenti- non può “ritenersi appagante”. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3, artt. 53 bis, 54 e 55; nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17. Secondo i ricorrenti la delega di firma di cui sopra non è comunque legittima perchè non delimitata temporalmente e per oggetto. Con il settimo motivo, si ripropone la stessa questione sotto il profilo della omessa motivazione, in quanto la CTR non avrebbe risposto alla censura relativa alla illegittimità degli avvisi di liquidazione per carenza di una valida delega di firma in ragione della mancata delimitazione temporale e della fissazione di specifici atti cui la delega sarebbe riferita. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. In primo luogo si rileva che la CTR ha esaminato la censura ed esposto il proprio convincimento, ritenendo sufficiente ai fini della legittimità dell’avviso che al funzionario che li aveva firmati fosse stata demandata la “delega di firma” con l’ordine di servizio n. 27/2008 del Direttore della Agenzia. Parte ricorrente, nelle sue censure, cita le norme applicabili alla delega di funzioni, mentre quella in oggetto, come correttamente rilevato dalla CTR, è una delega di firma. Sul punto, premesso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non contiene requisiti previsti a pena di nullità per la delega di firma sull’avviso di accertamento, si possono richiamare le valutazioni, condivisibili, già espresse da questa Corte nella sentenza n. 8814/2019, secondo la quale: “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

Applicando questi principi, la sentenza della CTR risulta immune dai denunciati vizi.

9. – Con i restanti motivi si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, dell’art. 137 c.p.c. della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 e dell’art. 156 c.p.c. La parte lamenta che gli avvisi suddetti siano stati notificati a mezzo del servizio postale, direttamente dall’Ufficio impositore, senza la intermediazione di un qualificato agente notificatore, con consegna al portiere dello stabile e senza un valida relata di notifica. Da ciò deriverebbe la insistenza del procedimento notificatorio e la conseguente nullità degli avvisi. La inesistenza, peraltro, non consentirebbe la applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, che in ogni caso sarebbe applicabile solo agli atti processuali. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Questo Collegio intende richiamarsi al già espresso orientamento, secondo il quale “In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.” (Cass. n. 21071/2018; in senso conforme Cass. n. 8374/2015); ed ancora può ricordarsi che “la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c., considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (Cass. n. 2272/2011 e Cass. n. 18480/2016). Sotto questo profilo pertanto, il ragionamento della CTR appare immune dai dedotti vizi, atteso che, sia che si tratti di inesistenza che di nullità della notifica dell’atto d’imposizione fiscale, il vizio è sanato, a norma dell’art. 156 c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile proprio dalla tempestiva impugnazione (Cass. 21/9/2016, n. 18480/2016; Cass. 30794/2018).

Si deve anche aggiungere, nel merito della censura sulle modalità di notifica, comunque infondata, che in tema di notifica di atti impositivi direttamente da parte dell’ufficio e a mezzo del servizio postale con consegna la portiere, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata (Cass. n. 8293/2018; Cass. n. 12083/ 2016; n. 17598/2010).

Il ricorso è pertanto da rigettare.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA