Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29644 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29644 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 1677-2015 proposto da:
GASSER PHILIPP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TITO
OMBONI 21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PISANI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MANUEL D’ALLURA giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
SEEBER IMMOBILIEN GMBH SRL in persona del legale rappresentante
p.t. PESLAIZ DANIEL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato MARGARETH

Qi3M-

AMITRANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERT HOFMANN giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 109/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST.
di BOLZANO, depositata il 02/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA

depositata il 4 luglio 2012, rigettò la domanda – proposta da Philipp
Gasser nei confronti della Seeber Immobilien GmbH S.r.l. – di
risarcimento dei danni per la mancata nomina del contraente ai sensi
dell’art. 1401 cod. civ. con riferimento al preliminare di
compravendita del 16 marzo 2007 stipulato tra Philipp Gasser, in
qualità di promittente acquirente, e .Josef Lechner, in qualità di
promittente venditore, e avente per oggetto il maso chiuso
“Lienerhof”, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla
convenuta volta alla condanna dell’attore al pagamento di ulteriori
somme a titolo di provvigione e compensò per intero le spese di lite_
Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, affermò che nel
caso in questione non era stato dimostrato che l’attore Gasser avesse
stipulato un contratto di mandato con la società convenuta, ai sensi
dell’art. 1703 cod. civ., con l’indicazione espressa di inserire nel già
richiamato preliminare la clausola di riserva di nomina del contraente
di cui all’art. 1401 cod. civ. e che sarebbe invece emerso dalle prove
assunte che alla stipula del detto preliminare non sussistesse alcun
mandato da parte dell’attore alla Seeber Immobilien GmbH S.r.l. per
l’inserimento della clausola in questione, la quale non sarebbe
nemmeno stata accettata dai fratelli Lechner, in quanto questi
volevano vendere espressamente il maso solo a “locali”. Secondo il
primo Giudice, inoltre, dalla dichiarazione scritta del 31 dicembre
2008 del Seeber non emergeva a chi quest’ultimo avesse diretto la
dichiarazione riguardo alla confessione di errore in relazione
all’inserimento della detta clausola contrattuale e che, dalla
Ric. 2015 n. 01677 sez. 53 – ud. 28-06-2017
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Il Tribunale di Bolzano, sede distaccata di Brunico, con sentenza

valutazione delle prove, emergeva che il mandato per la realizzazione
del trasferimento diretto a Bernd Erich Beetz da parte dell’attore
avrebbe dovuto essere conferito solo alla sottoscrizione del
preliminare con i fratelli Lechner. Infine, riteneva il Tribunale che, pur
a voler ritenere, in base alla confessione Seeber, che la convenuta

clausola di riserva di nomina del contraente, dall’atteggiamento dei
fratelli Lechner si deduceva che questi non avrebbero firmato il
preliminare con detta clausola, e che l’attore aveva firmato il
preliminare con la consapevolezza che mancava la clausola di riserva,
sicché non sussisteva alcun danno per inadempimento di un mandato
né per inadempimento del dovere di diligenza derivante dal rapporto
di mediazione.
Avverso tale sentenza il Gasser propose gravame cui si oppose la
società appellata.
La Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con
sentenza pubblicata il 2 agosto 2014, rigettò l’impugnazione
confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte e condannò
l’appellante alle spese.
Avverso la sentenza della Corte di merito Philipp Gasser ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Seeber Immobilien S.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è così rubricato: «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360, n. 5, c.p.c.; in particolare, sulla rilevanza e sul valore
giuridico da attribuire alla dichiarazione dd. 31.12.2008 a firma del
legale rappresentante della società Seeber Immobilien GmbH-S.r.l. e
destinata al sig. Gasser Philipp».
Con tale mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella
parte in cui ometterebbe di esaminare «un fatto decisivo – ossia la
Ric. 2015 n. 01677 sez. 53 – ud. 28-06-2017
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avesse ricevuto effettivamente dall’attore il mandato di inserire la

rilevanza e il valore giuridico da attribuire alla dichiarazione dd.
31.12.2008 a firma del legale rappresentante della società Seeber
Immobilien GmBH-S.r.l. e destinata al sig. Gasser Philipp».
2. Con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione

testimonianza della sig.ra Lechner Anna e quella del [] sig.
Reichegger Josef», il ricorrente lamenta che la Corte di merito non
avrebbe tenuto conto delle deposizioni rese dai predetti testi.
3. I due motivi che precedono, i quali ben possono essere
esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Ed invero tali mezzi, in sostanza, pongono questioni di fatto e
tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito,
non consentita in questa sede. Secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’esame dei documenti
esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,
come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056; Cass. 21/07/2010, n.
17097; Cass. 24/05/2006, n. 12362).
A quanto precede deve aggiungersi che l’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
Ric. 2015 n. 01677 sez. 53 – ud. 28-06-2017
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all’art. 360, n. 5, c.p.c.; in particolare sulla rilevanza decisiva della

n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione
temporis nel caso all’esame, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di

esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo
restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato – come nella specie – comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un.,
7/04/2014, n. 8053; v. anche Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Infine, comunque gli elementi istruttori di cui si lamenta l’omessa
valutazione non appaiono offrire la prova di circostanze di tale portata
da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi
venga a trovarsi priva di fondamento (arg. ex Cass., ord.,
28/09/2016, n. 19150).
4. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto, in particolare degli artt. 1401 ss. e 2932 c.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in particolare, sulla natura e sugli
effetti giuridici della clausola di riserva di nomina ex art. 1401 c.c. »,
il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe
Ric. 2015 n. 01677 sez. 53 – ud. 28-06-2017
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discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se

«trascurato» il dato normativo di cui all’art. 1401 cod. civ., con
particolare riferimento «alle conseguenze giuridiche della clausola di
riserva di cui nomina del terzo contraente», ed avrebbe, invece,
attribuito decisivo rilievo all’atteggiamento tenuto nel caso di specie
dal Lechner, originario proprietario ed alienante del maso chiuso di

maso a persona diversa dal Gasser.
5.1. Anche il motivo in scrutinio è inammissibile. Lo stesso, infatti,
non solo non risulta correttamente dedotto, atteso che il vizio della
violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena
d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di
diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica
indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da
prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte
soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere
al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della
denunziata violazione (Cass. ord., 26/06/2013, n. 16038), ma
neppure coglie la ratio decidendi espressa dalla Corte di merito a p. 7
e 8 della sentenza impugnata.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da

dispositivo, seguono la soccombenza.
8.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore

Rie. 2015 n. 01677 sez. 53 – ud. 28-06-2017
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cui si discute in causa, che si sarebbe rifiutato di vendere il detto

importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che

compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

liquida, in favore della controricorrente, in euro 6.000,00 per

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