Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29643 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29643
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 59, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE SCALI, rappresentata e difesa dall’avvocato MELISSARI
PASQUALE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FISIOCAM DI CAMINITI & C. SAS, in persona del socio
accomandatario
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato GIOVENE
AMBRA, rappresentata e difesa dall’avvocato GANGEMI ANTONIO MARIA
giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1028/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA dell’11/06/2010, depositata il 29/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bs c.p.c.:
“Con ricorso notificato il 12 novembre 2010, M.C. chiede con un unico articolato motivo, relativo alla violazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 29 giugno 2010, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso, come fisioterapista, con la s.a.s. Fisiocam dal settembre 1995 al dicembre 2000 e di condanna conseguente della società a pagarle la complessiva somma di L. 43.430.612 – oltre accessori – a titolo di differenze retributive varie.
Resiste alle domande la società con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Per quanto riguarda infatti le censure di violazione dell’art. 2094 c.c., si rileva che la Corte territoriale ha fatto in realtà buon governo della giurisprudenza di questa Corte in materia di caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato citata dalla stessa ricorrente, evidenziando infine come con riguardo alla figura del fisioterapista operante all’interno di una struttura altrui, ciò che conta per distinguere il lavoratore subordinato dal c.d.
parasubordinato, è la dipendenza dalle direttive altrui, in particolare quanto alla formazione giorno per giorno dei programmi di fisioterapia nei confronti dei clienti (mentre il c.d. collaboratore parasubordinato elabora personalmente tali programmi, in orari convenuti con la titolare della struttura, magari nei riguardi anche di propri clienti).
Del resto, la Corte territoriale non aveva a disposizione molti degli elementi indiziari, la cui applicazione la ricorrente deduce trascurata dalla Corte d’appello, essendo stata, come risulta dallo stesso ricorso, del tutto generica la deduzione di uso di macchinari della struttura (la fisioterapia potendo svolgersi anche senza l’uso di macchinari, sarebbe stato necessario specificare se fosse prevalente l’uso di tali macchinari altrui) mentre quanto all’orario di lavoro, la ricorrente si era limitata e si limita oggi a ricordare di avere dedotto che ella rispettava gli orari di apertura e di chiusura del centro di fisioterapia (indispensabile per chi vuole coordinarsi con l’impresa con cui collabora) e del tutto assenti erano state indicazioni quanto agli eventuali controlli. E tuttavia, analizzando le prove in ordine all’orario di lavoro, la Corte territoriale ne ha escluso la continuità e la precisa determinazione ad opera del Centro.
Per il resto, il ricorso censura la valutazione operata dalla Corte territoriale delle prove testimoniali raccolte in giudizio, per rilevarne, sotto i vari aspetti indicati, la insufficienza a sostenere l’assunto dell’appellante.
Trattasi di valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, incensurabili in questa sede se non per illogicità manifesta o per carenza, nel relativo esame, per ciò che riguarda uno snodo decisivo dell’istruttoria. Connotati che non sono presenti nel ricorso, che si avvale di considerazioni non pertinenti (sui risultati dell’interrogatorio della ricorrente, che non costituiscono alcuna prova in suo favore, o sulla pretesa mancata contestazione di determinati fatti, che non si sa se mai eccepita in precedenza) e, al più, di sporadici richiami alle testimonianze, sovente di contenuto generico e di significato non univoco o relativi a fatti di cui difetta una precisa contestualizzazione. Trattasi pertanto di una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie esistenti, con la pretesa di investire questa Corte del compito, estraneo ai poteri del giudice di legittimità, di una nuova valutazione dei fatti”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso e condannando la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011