Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29643 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10161-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via e Buccari

3, presso lo studio dell’avvocato Maria Cristina Salvucci,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANIELLO PULLANO;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Baiamonti 2, presso lo studio dell’avvocato Susanna Stranieri, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maria Grattà,

Maria Teresa Petitto;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 390/2015 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, resa nel contraddittorio fra P.F. e S.A., imponendo al giudice di rinvio la nuova regolamentazione delle spese dei due gradi del giudizio, riguardante opposizione a decreto ingiuntivo proposta da P.F. e definito con la revoca della stessa ingiunzione. Il P. aveva denunciato in cassazione la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

La corte di rinvio ha posto le spese dell’intero giudizio a carico dello Scerbo, condannato al pagamento anche delle spese del giudizio di legittimità.

Contro la sentenza il P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso S.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Si sostiene che la pronuncia emessa in sede di rinvio sia errata, laddove ha inteso l’espressione “spese” usata nella norma di cui all’art. 91 c.p.c., come riferita ai soli compensi, omettendo interamente (salvo che per il giudizio di primo grado) di concedere al P. il rimborso delle spese esenti e sostenute per la proposizione delle relative azioni giudiziarie. L’omissione riguarda in particolare le spese sostenute per il pagamento dei contributi unificati, delle spese di notifica del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio e del contributo fisso a suo tempo previsto per la proposizione del ricorso per cassazione.

Si sostiene ancora che non ci sono le condizioni per ravvisare l’esistenza di una pronuncia implicita in applicazione del principio di Cass. n. 18828/2015, tenuto conto che non è stata semplicemente omessa l’indicazione del contributo unificato, ma l’intera liquidazione di tutti gli esborsi monetari sostenuti dal P. nei gradi di giudizio successivi al primo. Nè l’erroneità del dispositivo, sempre secondo il ricorrente, è superabile per via interpretativa, perchè l’esame complessivo della sentenza impugnata, caratterizzata dall’uso di espressione neutre e generiche, quali “oneri di lite”, “spese”, “oneri processuali”, non consente di estendere la condanna per spese sostenute a titolo diverso rispetto agli onorari di difesa. Anzi si dovrebbe desumere nella specie che la corte d’appello abbia consapevolmente omesso di concedere la rifusione degli esborsi documentati nel giudizio di cassazione e in quello di riassunzione, che sono state proprio le due fasi promosse dal ricorrente, il quale aveva perciò sostenuto le spese maggiori. La corte d’appello è perciò incorsa nella violazione dell’art. 91 c.p.c., che impone l’esenzione della parte vittoriosa dalle spese del processo, con riferimento alle spese sostenute per promuoverlo, prima ancora che ai compensi dovuti al patrocinatore.

Il ricorso è infondato.

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione (Cass. n. 18529/2019; n. 18828/2015).

In termini generali la giurisprudenza di questa Corte di legittimità aveva chiarito che l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; n. 2891/1999).

In tempi più recenti le Sezioni Unite hanno identificato nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. il rimedio da esperire nel caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, quando in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente. In questo caso il rimedio della correzione consente alla parte vittoriosa di ottenerne la quantificazione (Cass., S.U., n. 16415/2018).

Secondo il ricorrente tali principi non sono applicabili nel caso in esame, nel quale la liquidazione insufficiente sottintende un errore nella interpretazione della norma. La corte d’appello avrebbe consapevolmente omesso la liquidazione integrale delle spese vive, persuasa che la norma consentirebbe al giudice, pure fuori dalla ipotesi della compensazione, di lasciarle a carico della parte vittoriosa.

Fatto è però che nella sentenza impugnata non si legge alcunchè che possa autorizzare una simile interpretazione, dovendosi ritenere al contrario che l’insufficiente condanna costituisca conseguenza di una mera svista del giudice. In quanto all’ulteriore rilievo del ricorrente, che il ricorso al procedimento di correzione implicherebbe comunque la presenza di una statuizione di condanna, errata o incompleta, il medesimo rilievo trascura il recente insegnamento delle Sezioni Unite sopra richiamato: quando in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porre le spese a carico della parte soccombente, il procedimento di correzione è utilizzabile anche per porre rimedio alla liquidazione totalmente omessa; quindi, a jò rtion, a una liquidazione carente delle sole spese vive (cfr. Cass. S.U., n. 16415/2018 cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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