Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29643 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29643 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 5453-2015 proposto da:
SIMTECO SRL , in persona del legale rappresentante
pro-tempore, Sig. DONATO CORICCIATI, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DONATO P. SARACINO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

2017
1484

COMUNE ORTELLE , in persona del Sig. Sindaco in
carica,

dott.

FRANCESCO M.

RAUSA,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115, presso
lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE, che

Data pubblicazione: 12/12/2017

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SALVATORE COPPOLA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 963/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

di LECCE, depositata il 30/12/2013;

R.G.N. 5453/15
Udienza del 27 giugno 2017

FATTI DI CAUSA
1.

La società Simteco s.r.l. (che in seguito si fonderà per

incorporazione nella società Donato Coricciati s.r.I.; d’ora innanzi, per
brevità, sempre e comunque “la Coricciati”) nel 2004 convenne dinanzi
al Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, il Comune di Ortelle,

(-) nel 1987 aveva stipulato col Comune di Ortelle un contratto di
appalto, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione di un
tratto d’una canalizzazione per il deflusso delle acque;
(-) il Comune non aveva pagato il corrispettivo dovuto.
Chiese pertanto la condanna del Comune al pagàtfiy del corrispettivo,
ovvero, in subordine, al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato
arricchimento.

2. Con sentenza 14.7.2009 n. 262 il Tribunale di Lecce rigettò la
domanda di condanna all’adempimento, ed accolse quella di
ingiustificato arricchimento.
Tale sentenza venne appellata in via principale dal Comune, ed in
via incidentale dall’appaltatore.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 30.12.2013 n. 963,
accolse il gravame dell’amministrazione, e dichiarò prescritto il credito
per ingiustificato arricchimento.
La Corte d’appello ritenne che:
(a) il contratto d’appalto era nullo per mancanza di forma scritta;
(b)

il diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento fosse

prescritto.
Sotto questo secondo aspetto la Corte d’appello osservò che uno
degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dalla Coricciati, ovvero
una lettera datata 16 febbraio 1994, in realtà non contenesse alcuna
manifestazione della volontà del creditore di essere pagato, e di

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esponendo che:

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Udienza del 27 giugno 2017

conseguenza che quella lettera non avesse avuto alcuna efficacia
interruttiva della prescrizione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla
Coricciati, con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da ampia

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione
degli artt. 1219 e 2943 c.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due
censure, così riassumibili:
(a) la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la lettera datata 16
febbraio 1994, spedita dalla Coricciati al Comune di Ortelle, non avesse
avuto efficacia interruttiva della prescrizione del diritto all’indennizzo
ex art. 2041 c.c..
Quella lettera, secondo la ricorrente, doveva ritenersi un atto di
costituzione in mora, perché con essa la società Coricciati (che era la
cessionaria dell’azienda dell’originario appaltatore), informò il Comune
dell’avvenuta cessione d’azienda, e precisò che tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi, già in essere con l’impresa cedente, sarebbero
proseguiti con l’impresa cessionaria; alla lettera, inoltre, era allegato
un elenco dei contratti stipulati tra il Comune e l’impresa cedente, tra
i quali figurava anche quello da cui era scaturito il credito oggetto del
presente giudizio;
(b) in ogni caso, anche a volere ammettere che quella lettera non
avesse avuto efficacia interruttiva, la prescrizione del diritto
all’indennizzo ex art. 2041 c.c. sarebbe stata ugualmente impedita

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r

memoria; ha resistito il Comune di Ortelle con controricorso.

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Udienza del 27 giugno 2017

dalla “ricognizione di debito” contenuta, secondo la ricorrente, in una
lettera datata 5 novembre 1984, sottoscritta da un assessore regionale,
con la quale la Regione Puglia aveva rifiutato al Comune di Ortelle il
finanziamento dell’opera eseguita dalla Coricciati. Secondo la
ricorrente, tale dichiarazione equivaleva ad un rifiuto espresso di

1.2. La prima delle suddette censure è inammissibile.
L’interpretazione degli atti giuridici, e la ricostruzione della volontà
in essi manifestata dal loro autore, costituiscono accertamenti di fatto
riservati al giudice di merito.
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe davvero violato l’art. 2943
c.c. solo se, ad esempio, dopo aver accertato in fatto che la lettera
inviata dalla Coricciati al Comune di Ortelle contenesse una costituzione
in mora, le avesse negato efficacia interruttiva della prescrizione.
Ma non è questo il nostro caso: la Corte d’appello, accertato in facto
che la lettera suddetta non conteneva alcuna volontà intimativa del

pagamento,

ha concluso

in iure

che quell’atto fu inidoneo ad

interrompere la prescrizione.
La regola giuridica è stata dunque applicata correttamente; lo
stabilire, poi, se la qualificazione del documento fu giusta o sbagliata,
è questione di fatto, sottratta al giudizio di legittimità.

1.3. Non sarà superfluo aggiungere che, in ogni caso, la censura
del ricorrente è manifestamente infondata nel merito, sotto due profili.
In primo luogo, perché la lettera 16.2.1994 aveva ad oggetto il
pagamento del corrispettivo dell’appalto. Ma la Corte d’appello ha
dichiarato prescritto il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c. (v. pag. 6,
terzo capoverso, della sentenza impugnata), non certo il diritto al
corrispettivo contrattuale.

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vv

adempiere, e rendeva quindi superflua la costituzione in mora.

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Udienza del 27 giugno 2017

Perciò quella lettera non avrebbe comunque potuto interrompere la
prescrizione del credito indennitario ex art. 2041 c.c., per la semplice
ragione che in essa non si chiedeva il pagamento di quel credito, ma
d’un altro (cfr. per l’affermazione del principio, Sez. 3, Sentenza n.

1.4. In secondo luogo, questa Corte ha già stabilito che la
costituzione in mora del debitore esige una richiesta inequivoca di
adempimento.
Tale richiesta non è ravvisabile nelle mere sollecitazioni, negli inviti,
nelle richieste di informazioni o nell’invio di informazioni (per
l’affermazione del principio, sia pure in diversa fattispecie, si veda, tra
le tante, Sez. 1, Sentenza n. 10789 del 16/05/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 3371 del 12/02/2010).
Nel caso di specie, con la lettera di cui si discorre la società
Coricciati (cessionaria del credito) informò il Comune di Ortelle
(debitore ceduto) dell’avvenuta cessione, e dunque correttamente ne
è stata esclusa dalla Corte d’appello l’equiparazione ad una costituzione
in mora.

1.5. La censura con cui si prospetta la violazione dell’art. 1219 c.c.
è, del pari, inammissibile.
Sia dallo “svolgimento del processo” riassunto nella sentenza
impugnata; sia dalla narrativa dei fatti contenuta nel ricorso, non
risulta che nei gradi di merito si sia mai dibattuto dell’efficacia di
ricognizione di debito dell’atto, datato 5 novembre 1984, col quale la
Regione Puglia rigettò la richiesta, avanzata dal Comune di Ortelle, di
finanziamento dell’opera affidata alla Coricciati.

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6570 del 29/03/2005).

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Udienza del 27 giugno 2017

Sarebbe stato pertanto onere della ricorrente, in ossequio a quanto
prescritto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., precisare quando ed in che termini
tale questione fu sollevata.
In ogni caso, anche tale censura sarebbe manifestamente infondata
nel merito, per due ragioni.

costituzione in mora, ma provoca solo l’interruzione, e non la
sospensione, del decorso del termine di prescrizione. Nel caso di specie,
la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nell’ultimo
atto di costituzione in mora, datato 25 settembre 1990. Pertanto,
anche ad ammettere che il 5 novembre 1984 il debitore riconobbe il
proprio debito, tale atto non avrebbe impedito il maturare della
prescrizione nel decennio successivo al 1990.
La seconda e decisiva ragione è che, in ogni caso, è la stessa
ricorrente ad affermare che il preteso atto di ricognizione del debito
provenne da un soggetto diverso dal debitore (la Regione Puglia, invece
che il Comune di Ortelle), ed aveva un oggetto ben diverso dal
riconoscimento del debito dell’amministrazione comunale, in quanto
conteneva il rigetto dell’istanza di finanziamento dell’opera appaltata
dal Comune. Quell’atto, dunque, era privo sia del contenuto oggettivo
d’una ricognizione di debito, sia del requisito soggettivo della
provenienza dal debitore.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – formalmente
– che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di “insufficiente

e contraddittoria motivazione”.
Spiega che il Comune di Ortelle era stato costituito in mora, tra
l’altro, con una lettera raccomandata datata 12.9.2003; che l’avviso di
ricevimento di tale lettera, ritualmente prodotto in primo grado, era

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i

La prima è che la ricognizione di debito esonera il creditore dalla

,i/

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andato

“inopinatamente perduto”;

che di conseguenza aveva

depositato una copia di quell’avviso di ricevimento unitamente alla
memoria di replica in grado di appello; che la Corte d’appello ritenne
inammissibile perché tardiva tale produzione documentale.
Tale decisione, conclude il ricorrente, sarebbe erronea perché

originale lo autorizzava a depositarne una copia, in applicazione
analogica dell’art. 234 c.p.p..

2.2. Il motivo resta assorbito, per irrilevanza, in conseguenza del
rigetto del primo motivo di ricorso.
Poiché, infatti, l’ultimo atto interruttivo della prescrizione rimonta
al 25.9.1990 (lo ammette la stessa ricorrente); e poiché per effetto del
rigetto del primo motivo di ricorso si è formato il giudicato
sull’inidoneità della lettera del 16.2.1994 ad interrompere la
prescrizione, diventa inutile stabilire se vi fosse o non vi fosse la prova
della costituzione in mora del 12.9.2003.
Anche se quella prova vi fosse, infatti, alla data del 12.9.2003 il
diritto della Coricciati era già estinto per prescrizione.
In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile, perché nella sostanza
censura un error in procedendo (l’erronea esclusione di un documento
dal novero delle prove utilizzabili), rispetto al quale non è concepibile
il vizio di motivazione (ex multis, in tal senso, Sez. L, Sentenza n. 8069
del 21/04/2016).

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso (contraddistinto col numero “4”; in ogni
caso illustrato alle pp. 14 e ss. del ricorso) la ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la

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“immotivata”, dal momento che lo smarrimento del documento

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violazione degli artt. 17 e 18 r.d. 18.11.1923 n. 2240; 8 I. reg. Puglia
12.8.1978 n. 37); sia da un vizio di “omessa ovvero insufficiente e
contraddittoria motivazione”.
Il motivo, se pure formalmente unitario, contiene due censure.

d’appello avrebbe errato nel ritenere che il contratto stipulato dal
Comune con l’appaltatore fosse privo di forma scritta, e perciò
inefficace.
In realtà la forma scritta doveva ritenersi sussistente per effetto
dello scambio epistolare avvenuto fra le parti, nonché da altri
documenti, ed in particolare:
(-) da un verbale di sospensione dei lavori, dal quale risultava
l’oggetto del contratto;
(-) da una deliberazione della giunta comunale, sottoscritta dal
sindaco, datata 3.11.1978, nella quale si stabiliva di voler affidare i
lavori per l’esecuzione di un’opera accessoria “alla medesima impresa
aggiudicataria dei lavori principali”, cioè quelli oggetto del presente
giudizio;
(-) da un verbale di ripresa dei lavori.

3.1.2. Con una seconda censura la ricorrente soggiunge che l’opera
appaltata alla Coricciati non fu pagata dal Comune, perché non venne
finanziata dalla Regione; e non venne finanziata dalla Regione perché
la richiesta di finanziamento fu inviata dal Comune alla Regione a lavori
già eseguiti, e dunque in violazione dell’art. 8 I. reg. Puglia 12.8.1978
n. 37
Pertanto la mancata erogazione del finanziamento regionale, che la
ricorrente eleva a “condizione” del contratto, doveva ritenersi avverata
ex art. 1359 c.c., con la conseguenza che la Coricciati doveva

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3.1.1 Con una prima censura la ricorrente deduce che la Corte

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ammettersi a “godere del diritto di chiedere l’adempimento del
contratto”.

3.2. La prima delle suesposte censure è infondata.
Il verbale di sospensione dei lavori e quello di ripresa degli stessi

l’atto di appello, e correttamente la Corte d’appello ne ha dichiarato
l’inutilizzabilità, non essendo indispensabili (il perché si dirà tra breve,
esaminando il quarto motivo di ricorso).
Quanto alla delibera di giunta essa, come correttamente osservato
dalla Corte d’appello, è un atto interno, dal quale non risulta lo scambio
di proposta e accettazione, e non supplisce alla mancanza di forma
scritta del contratto.

3.3. Il motivo infine, nella parte in cui invoca la violazione dell’art.
1359 c.c., è manifestamente inammissibile per la novità della
questione, che non risulta prospettata nei gradi di merito, né dedotta
come motivo di appello. Ovvero, il che conduce al medesimo approdo,
non è stato indicato nel ricorso se e quando tale questione sia stata
prospettata nei gradi di merito, in violazione del precetto di cui all’art.
366, n. 3, c.p.c..

4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità
processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo
345 c.p.c., espungendo dal novero delle prove utilizzabili i documenti
prodotti in grado di appello, e già ricordati supra, al § 3.1.1 della
presente motivazione.

Pagina 10

liit

sono stati prodotti, per ammissione della stessa ricorrente, solo con

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Sostiene che quei documenti erano indispensabili ai fini del
decidere; che l’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis,
consentiva la produzione in appello di documenti indispensabili, e che
di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto utilizzarli.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l’art. 345, comma
terzo, c.p.c., non impedisce la produzione in appello di documenti nuovi,
se reputati dal giudice “indispensabili” ai fini del decidere (Sez. U,
Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
Hanno, in seguito, precisato che documenti “indispensabili” sono,
alternativamente:
(a) quelli che eliminano ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti

“senza lasciare margini di dubbio”;
(b) quelli che provano un fatto rimasto indimostrato (Sez. U, Sentenza
n. 10790 del 04/05/2017).

4.2.1. Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti non è mai stata
in dubbio: non fu in contestazione l’esecuzione delle opere, né la natura
di esse. Semplicemente, la domanda di pagamento del corrispettivo
contrattuale fu rigettata a causa della nullità del contratto di appalto,
per difetto della forma scritta.
“Indispensabile”, pertanto, ai sensi dell’art. 345, comma terzo,
c.p.c., poteva essere ritenuto soltanto un contratto di appalto messo
per iscritto, che dimostrasse perciò l’errore del primo giudice, nell’avere
ritenuto che quella forma mancasse.
Ma questo documento è continuato a mancare anche in grado di
appello. I documenti che la Coricciati ha inteso produrre in appello
(verbale di sospensione e di ripresa dei lavori) sono atti che
documentano l’esecuzione dei lavori, che non fu mai in contestazione

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4.2. Il motivo è infondato.

4AAi

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Udienza del 27 giugno 2017

(se quei lavori non fossero stati eseguiti, nemmeno la domanda di
arricchimento si sarebbe potuta esaminare).
Ma la domanda di pagamento del corrispettivo fu rigettata dal
Tribunale e dalla Corte d’appello non perché non vi fosse prova
dell’esecuzione dei lavori, ma per la nullità del contratto.

non viene sanata dall’esistenza di documenti che dimostrino
l’esecuzione dell’accordo, “non essendo comunque sufficiente che da

atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale”
(così, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015).
Pertanto:
(a) i due verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, prodotti dalla
Coricciati in appello, non supplivano al difetto di forma scritta e non
sanavano la nullità del contratto;
(b) essi, pertanto, non erano prove “indispensabili”;

(c) ergo, non potevano essere prodotti in appello, e correttamente la
Corte d’appello non li ha utilizzati.
E’ appena il caso di soggiungere che, per quanto detto, anche se
quei documenti fossero stati utilizzati non avrebbero potuto mutare
l’esito della lite, non potendo sanare il difetto di forma scritta.

5. Le spese.
5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico
della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate
nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto
con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,

Pagina 12

Nullità che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte,

/IK
,

R.G.N. 5453/15
Udienza del 27 giugno 2017

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;

Comune di Ortelle delle spese del presente giudizio di legittimità, che
si liquidano nella somma di euro 2.900, di cui 200 per spese vive, oltre
I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte della
Donato Coricciati s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 27 giugno 2017.

(-) condanna la Donato Coricciati s.r.l. alla rifusione in favore del

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