Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29642 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS) in persona del

Vicedirettore Vicario della Direzione Affari Legali e Societari della

Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo

studio dell’avvocato MANZINI RENATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAX PIERLUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio degli avvocati COSSU BRUNO e

BOMBOI SAVINA, che la rappresentano e difendono, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.2.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Accardo (per delega avv.

Renato Manzini) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Bruno Cossu che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso spedito per raccomandata ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 in data 12 novembre 2010, la Rai s.p.a. chiede, con due motivi, relativi a vizi di motivazione e alla violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) la cassazione della sentenza pubblicata il 21 ottobre 2009 e notificata il 14-15 settembre 2010, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato dalla società con C.S. relativamente al periodo 2 giugno-14 settembre 2001, convertendo il contratto a tempo indeterminato fin dal 2 giugno 2001 e condannando la Rai al risarcimento dei danni, commisurati alla retribuzione maturate dal 19 luglio 2004.

Resiste alle domande l’intimata con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, per cui va trattato in camera di consiglio.

A norma dell’art. 327 c.p.c., “indipendentemente dalla notificazione” della sentenza, il ricorso per cassazione non può essere più proposto “dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza” (il termine minore di sei mesi dalla pubblicazione è stato introdotto dalla L. 18 giugno 1909, n. 69, art. 46, comma 17 con riguardo, ex art. 56, comma 1 della medesima legge, ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore).

Nel caso in esame, come sopra riferito e rilevato anche dalla difesa della contro ricorrente, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21 ottobre 2009, mentre il ricorso avverso di essa è stato notificato dalla società in data 12 novembre 2010, oltre il termine massimo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c.”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio rileva l’esattezza degli accertamenti compiuti dal giudice relatore, condividendo le conclusioni da questi trattene.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a C.S. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%) IVA e CPA, con distrazione agli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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