Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29642 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11658-2016 proposto da:

D.F.C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo

Noviello in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

HDI ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Borgatti, 25, presso lo studio dell’avvocato Antongiulio

Agostinelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Martorano i

virtù i procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2016 del Tribunale di Torre Annunziata,

depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

L’avv. D.F.C.L. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace in favore del D.F..

Il tribunale, adito in grado d’appello dalla compagnia soccombente, ha revocato il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente per territorio e, nel rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ha condannato l’ingiungente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio a favore dell’ingiunta HDI Ass.ni S.p.A..

La compagnia ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Nella propria memoria la compagnia chiede la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., instaurato dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e definito con il rigetto della istanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014.

La pretesa a suo tempo fatta valere dal professionista in sede monitoria si riferiva al compenso dovuto dalla compagnia al difensore a seguito di transazione con il danneggiato, richiesto per la somma di Euro 1.288,40. Tuttavia, poichè nelle more fra il deposito del ricorso e la emissione, la compagnia aveva provveduto al pagamento, il decreto ingiuntivo era stato notificato per le sole competenze liquidate nel medesimo, ammontanti a Euro 175,00 per i compensi e a Euro 69,50 per le spese, oltre gli accessori di legge.

Il tribunale ha operato la liquidazione in misura superiore agli importi previsti per lo scaglione di riferimento, tanto per il primo grado, quanto per l’appello, incorrendo per ciò nella violazione della norma.

Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Non può darsi seguito, infatti, alla pretesa del ricorrente, di determinare il valore della causa di opposizione instaurata dalla ingiunta nei limiti delle spese liquidate con la ingiunzione, per il cui recupero egli avrebbe limitato la notificazione del decreto. Senza che sia qui necessario prendere in esame la problematica della possibilità della rinuncia al decreto ingiuntivo (Cass. n. 110/2016), è chiaro che la notificazione del decreto, seppure con la precisazione inserita nella relata, ha costretto l’ingiunta a proporre comunque l’opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo. Si deve ancora considerare che “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 27234/2017).

La censura sul quantum è invece inammissibile, in quanto formulata non solo sulla supposizione di un diverso e minore valore della causa, ma perchè in ogni caso generica, in assenza della analitica indicazione degli errori commessi dal giudice nella liquidazione. Infatti, “la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima” (Cass. n. 30716/2017; n. 22983/2014; n. 18086/2009).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, con esclusione di quelle affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, richieste con la memoria.

“Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e art. 372 c.p.c., comma 2, non notificata alla controparte” (Cass. n. 24201/2018).

Nel caso in esame, poichè la memoria, contenente l’istanza di liquidazione, non risulta notificata al ricorrente, non sussistono le condizioni di contraddittorio per poter procedere alla liquidazione delle ulteriori spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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