Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29641 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6415/2013 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109,

presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO VORANO, GABRIELE DALLA SANTA

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – , in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. entrambi elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/02/2012 R.G.N. 675/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 821 del 2011, ha rigettato l’appello proposto da N.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto dell’opposizione a precetto fondato sulla esecutività dei decreti ingiuntivi nn. 632 del 1996 e 615 del 1996, emessi in favore dell’Inps e dallo stesso notificati il 27 marzo 1996 ed il 13 maggio 1996 in (OMISSIS), a N.A. & C. s.n.c. Vetreria Artistica;

le ragioni di opposizione erano fondate sulla nullità del precetto opposto derivante dalla affermata inefficacia dei decreti ingiuntivi per mancata notifica nel termine di sessanta giorni presso la sede della società, che era in (OMISSIS), sulla mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e sulla prescrizione dei crediti vantati;

la Corte d’appello ha motivato la decisione ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione in applicazione del disposto dell’art. 2953 c.c., che prevede il termine decennale di prescrizione dei crediti oggetto dei decreti ingiuntivi non opposti; inoltre, la Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice, senza che sul punto vi fosse motivo d’appello, aveva correttamente osservato che i decreti ingiuntivi erano stati emessi anche nei confronti di N.A., personalmente, quale socia personalmente responsabile in via solidale e, dunque, la notifica alla medesima (dimostrata dal ritiro dei plichi) rendeva irrilevanti i rilievi circa la notifica nei riguardi della società che avrebbero dovuto, comunque, essere sollevati nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione N.A. sulla base di due motivi: a) violazione e o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., non potendo essere applicato il suo contenuto all’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto; b) violazione e o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., relativo alle modalità di notifica alle persone giuridiche nella formulazione vigente all’epoca di notificazione dei decreti ingiuntivi.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo è infondato;

questa Corte di cassazione ha consolidato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo, non opposto tempestivamente, viene ad acquisire valenza di giudicato al pari di una qualunque sentenza di condanna (cfr., fra le altre, sul giudicato prodotto dal decreto ingiuntivo non opposto, Cass., 25 ottobre 2017, n. 25317 e Cass. 26 giugno 2015, n. 13207);

in particolare, si è ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all’art. 647 c.p.c., acquista l’efficacia di giudicato formale e sostanziale (principio del tutto pacifico: ex multis, Cass. n. 1650 del 27/01/2014; n. 6198 del 2009) ed inoltre il giudicato sostanziale “copre il dedotto ed il deducibile”, impedendo alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato;

il secondo motivo, relativo alla affermata violazione dell’art. 145 c.p.c., derivante dalla omessa notifica dei decreti ingiuntivi presso la sede della società, è infondato;

la Corte territoriale ha riferito che risultava dagli atti che N.A., già indicata nel ricorso monitorio quale debitrice illimitatamente responsabile anche in proprio, in quanto all’epoca legale rappresentante della N.S. & c. s.a.s., aveva ritirato personalmente, presso l’ufficio postale, in data (OMISSIS) il piego relativo al decreto ingiuntivo n. 294 del 1996 ed il (OMISSIS) quello relativo al decreto ingiuntivo n. 310 del 1996, dunque, entrambi i decreti ingiuntivi, oltre che il precetto, erano stati notificati alla debitrice che, infatti, aveva tempestivamente proposto l’opposizione a precetto;

a fronte di tale specifico riferimento a circostanze storiche concrete, la ricorrente, non contestandole, non si confronta con le medesime e si limita a reiterare la denuncia di violazione dell’art. 145 c.p.c., per la mancata notifica presso la sede della società in accomandita semplice ribadendo che da tale circostanza debba derivarne necessariamente la nullità del titolo esecutivo e l’assenza di valido atto interruttivo della prescrizione;

il motivo è, dunque, per larga parte inammissibile per difetto di specificità ed inoltre poggia su presupposti teorici contrari a quelli espressi da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “l’inesistenza della notificazione (del ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01);

in base a tale principio di diritto, la notificazione in questione avrebbe potuto essere considerata (al più) nulla, ma non avrebbe potuto essere considerata giuridicamente inesistente, con la conseguenza che se i decreti ingiuntivi sono stati notificati, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 – 01; Sez” U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006, Rv. 592285 – 01 Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 – 01);

il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

l’esito del giudizio determina, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la presenza dei presupposti per il pagamento della somma ivi prevista.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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