Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29641 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/12/2017, (ud. 15/06/2017, dep.12/12/2017),  n. 29641

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia accolse la domanda di risarcimento danni, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa, proposta da L.F.G. e da A.E. in relazione ad una lettera a firma di L.S. pubblicata su (OMISSIS) del 23.6.1998; per l’effetto, condannò il L. e la società editrice del quotidiano, in solido, a pagare a entrambi gli attori 15.000,00 Euro a titolo risarcitorio, nonchè il solo L. a versare l’ulteriore importo di 10.000,00 Euro per ciascun attore a titolo di riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12.

La Corte di Appello di Perugia ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che la pretesa non fosse prescritta (dovendo trovare applicazione il termine prescrizionale decennale correlato al reato di diffamazione a mezzo stampa aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato), affermando la portata diffamatoria della lettera e considerando corretta la liquidazione equitativa del danno effettuata dal primo giudice.

Ricorre per cassazione il L., affidandosi a tre motivi; resistono, a mezzo di unico controricorso, il L.F. e l’ A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., commi 1 e 3” e “dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c.”, nonchè “manifesta carenza di motivazione e motivazione meramente apparente”.

Il L. assume che, al momento della notifica dell’atto di citazione, la pretesa era ormai prescritta, atteso che erano decorsi oltre cinque anni dalla pubblicazione della lettera e che non era applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato (secondo la legge ratione temporis applicabile) in quanto il procedimento penale era stato archiviato; censura pertanto la Corte per non avere applicato l’ordinario termine quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 1 e – altresì – per avere omesso “qualsiasi argomentazione e valutazione in punto di efficacia del decreto di archiviazione sul termine di prescrizione”, utilizzando inoltre una motivazione palesemente “apparente” da cui non emergeva che fosse stato compiuto un accertamento in concreto circa la sussistenza di tutti gli elementi integrativi del fatto reato.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il decreto di archiviazione (che non è equiparabile ad una causa di estinzione del reato o a una pronuncia irrevocabile intervenuta nel giudizio penale) non comporta deroga alla previsione del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ., che prevede, per i fatti considerati dalla legge come reati, l’applicazione all’azione civile dell’eventuale prescrizione più lunga prevista per il reato (cfr. Cass. n. 1346/2009 e Cass. n.15699/2010), fermo restando che spetta al giudice civile di stabilire, con piena autonomia di giudizio, se siano ravvisabili gli estremi del fatto-reato al fine di individuare il termine di prescrizione e di apprezzarne gli altri effetti sul piano risarcitorio.

Va escluso, altresì, che la Corte non abbia preso posizione sulla questione della prescrizione o che non abbia compiuto un accertamento sulla concreta sussistenza degli estremi del reato, giacchè, dopo aver affermato che il fatto integrava astrattamente il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dopo aver ritenuto operante, in relazione ad esso, il termine prescrizionale decennale, ha esaminato in modo specifico il contenuto della lettera giungendo alla conclusione che “l’opinione espressa dal giornalista si (fondava) su fatti e circostanze non vere” ed aveva pertanto un “contenuto diffamatorio”.

Va – quindi – esclusa qualsiasi rilevanza alla circostanza che la Corte non abbia affrontato ex professo il tema degli effetti del decreto di archiviazione sull’individuazione del termine di prescrizione dell’azione civile, giacchè è risultata comunque corretta la conclusione dell’applicazione del termine previsto per il reato (come autonomamente apprezzato dal giudice civile).

2. Col secondo motivo, il L. denuncia “nullità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c.. Manifesta carenza, apparenza e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato che il fatto non concerneva un articolo giornalistico in senso stretto, ma una “lettera al Direttore”, ossia un mezzo che consente, anche nella percezione del lettore medio, un più ampio spazio alla “rappresentazione del tutto soggettiva e personalissima di fatti e circostanze” e che comporta la necessità di applicare “con maggiore elasticità” i limiti consentiti all’esercizio del diritto di critica.

2.1. Il motivo è infondato.

Premesso che la Corte ha dato atto che le affermazioni del L. erano contenute in una lettera indirizzata alla rubrica di posta del quotidiano e ha mostrato di avere valutato la possibile ricorrenza delle esimenti (laddove ha affermato: “la non veridicità delle circostanze esclude le esimenti del diritto di critica e di quello di cronaca”), va escluso che la motivazione sia mancante o meramente apparente, giacchè la sentenza dà ampio conto delle ragioni della decisione e risulta immune da vizi che valgano a connotarla in termini di manifesta illogicità.

3. Il terzo motivo (la cui rubrica ripete sostanzialmente quella del secondo motivo) attiene alla liquidazione del danno e censura la sentenza perchè la “motivazione non fornisce alcuna indicazione e non dà in alcun modo conto della esistenza effettiva del danno prima di procedere alla sua liquidazione in via equitativa”; il ricorrente evidenzia che “la sola prova del fatto lesivo non comporta automaticamente la prova del pregiudizio patito” e rileva che la Corte aveva indicato i parametri per definire il quantum, ma non aveva “fornito alcuna motivazione in ordine alla esistenza del danno lamentato, neppure individuando quale interesse sia stato leso”.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Inammissibile, in quanto denuncia in termini di radicale carenza motivazionale (tale da comportare la nullità della sentenza) un vizio che prospetta piuttosto un difetto di prova e, più a monte, la violazione di diritto in cui la Corte sarebbe incorsa per aver ritenuto insita nella lesione la prova del danno.

Comunque infondato, in quanto la Corte non ha desunto l’esistenza del danno dal mero fatto dell’avvenuta diffamazione, ma ha compiuto uno specifico apprezzamento sull’esistenza e sull’entità del pregiudizio laddove ha affermato che “il danno non può essere stato lieve, tenuto conto che i fatti sono stati ripetuti, sono obiettivamente gravi, che i soggetti diffamati rivestono un ruolo sociale primario, che trattasi di personalità note in tutta la nazione e che la notizia è stata pubblicata su un quotidiano avente diffusione nazionale”.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA