Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29640 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI

EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.2.09, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gianni Emilio Iacobelli che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso di D.S.S., notificato ex L. n. 53 del 1994, con invio in data 15 novembre 2010, censura, con tre motivi, relativi alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 e 277 c.p.c., degli artt. 1421 e 2729 c.c. nonchè art. 1362 c.c. in relazione all’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 16 novembre 2009, in quanto questa, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato le sue domande nei confronti della s.p.a.

Poste Italiane dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti intercorso dal 1 luglio al 39 settembre 2001, ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 per le causali previste dall’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 applicato al rapporto, consistenti in “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” nonchè “la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”.

Resiste alle domande la società con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. viene redatta la relazione che segue.

Il contratto a termine in esame è retto, ai sensi della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, dall’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 applicato al rapporto, stipulato in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo – nell’esercizio del potere di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine finale al contratto di lavoro subordinato, assegnato ai contraenti collettivi dalla L. n. 56 del 1987.

Esso indica alternativamente due diverse causali del termine – tra quelle individuate dalla contrattazione collettiva -, legate l’una ad esigenze straordinarie connesse al processo di ristrutturazione e riorganizzazione della società e l’altra alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre di ogni anno.

In proposito, si ricorda che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 17 giugno 2008 n. 16396), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’individuazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non costituisce di per sè causa di illegittimità della relativa clausola per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice, potendo il datore di lavoro utilizzare in concreto, tra quelle indicate, l’una o l’altra o tutte, anche in tempi diversi.

Nel caso in esame è sufficiente rilevare che è stata concretamente utilizzata la causale legata alla assenza per ferie del personale a tempo determinato, come rilevato anche dalla sentenza impugnata.

Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro subordinato, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla legge che ne prevede l’individuazione o dalla medesima contrattazione collettiva.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

E’ stato infine ripetutamele accertato che questa ultima evenienza ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro postale del 1994, di contenuto identico all’art. 25 del C.C.N.L. del 2001 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale in ferie, con la conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e non è configurarle alcun onere di allegazione e prova della effettività della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08), essendo comunque sufficiente il rispetto della c.d. clausola di contingentamento, vale a dire della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento di quanto imposto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.

In applicazione di tali principi (assorbite le altre questioni legate alla causale delle esigenze di carattere straordinario), deve pertanto valutarsi corretta la decisione della Corte territoriale, in ragione dell’accertamento operato dai giudici di merito nel senso che il contratto a tempo determinato tra le parti è relativo al periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2001 e che è stata acquisita la prova relativa al rispetto della clausola di contingentamento.

Il ricorrente contesta altresì quest’ultima circostanza, deducendo che la documentazione posta a fondamento del relativo accertamento riguarderebbe un periodo diverso da quello del contratto di lavoro, ma non specifica in maniera adeguata a quale diverso periodo essa si riferisca e come ciò risulti in atti, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., per tutte, recentemente, – Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), con conseguente inammissibilità della relativa censura (cfr. anche Cass. S.U. nn. 7161/10 e 20075/10).

Concludendo, ove le considerazioni svolte vengano condivise dal collegio, il ricorso risulterebbe manifestamente infondato, per cui si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

D.S.S. ha depositato una memoria, con la quale, in particolare, ribadisce la fondatezza del terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata prova della osservanza della c.d. clausola di contingentamento. Ricordato che costituiva onere della società provare l’osservanza del limite del 5% nell’assunzione di personale a tempo determinato rispetto al personale stabile, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sufficientemente provata la circostanza sulla base dell’esame di documenti provenienti dalla datrice di lavoro, pertanto inidonei allo scopo e per di più riguardanti il numero medio mensile e non quello effettivo giorno per giorno, delle assunzioni a termine effettuate nel periodo.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rilevando altresì, con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente, che le censure ivi sviluppate sono in parte nuove. In ogni caso, la Corte territoriale non ha desunto la prova circa l’osservanza della percentuale stabilita contrattualmente dai prospetti prodotti dalla società, ma dal fatto che alle reiterate comunicazioni della società alle OO.SS., anche relative al periodo di lavoro dell’appellante, del numero medio mensile e della distribuzione regionale dei contratti a termine, non era risultato che i sindacati avessero formulato contestazioni. Nè appare scorretto il riferimento al numero medio mensile di tali assunzioni, quale ragionevole unità di misura adottata.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle relative spese di difesa, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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