Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29640 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12310-2016 proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Giordano

in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA SPA, elettivamente domiciliato in Roma, via della Croce 44,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1133/2016 del Tribunale di Torre Annunziata,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Con due distinti atti di citazione I.G. chiamava in giudizio davanti al giudice di pace di Gragnano la Compagnia Nuova Tirrena (ora Groupama S.p.A.), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta in relazione a sinistri stradali per i quali aveva ricevuto incarichi per la stima dei danni ai fini della liquidazione.

Si trattava del compenso relativo a quattro sinistri, due per ciascun giudizio: la somma di Euro 801,97, chiesta nel primo giudizio, e la somma di Euro, 744,59, chiesta nel secondo.

Costituitasi, la compagnia eccepiva, fra l’altro, l’improponibilità della domanda per violazione della regola che vieta il frazionamento del credito, avendo l’istante instaurato una pluralità di giudizi per i singoli incarichi.

A seguito della riunione dei due giudizi, il giudice di pace rigettava le domande e contro la sentenza (n. 2372/2014), emessa nei giudizi riuniti, il I. proponeva appello.

Nel frattempo, il I. iniziava altri due giudizi davanti al medesimo giudice di pace per il pagamento relativo all’attività svolta in relazione ad altri sinistri, richiedendo l’importo di 771,96 nel primo giudizio e l’importo di Euro 759,24 nel secondo.

Instauratosi il contraddittorio e riuniti i giudizi, il giudice di pace rigettava le domande proposte nei giudizi riuniti.

Anche contro tale ulteriore sentenza (n. 2420/2014) il I. proponeva appello.

I due appelli, pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, erano riuniti e, quindi, definiti con unica sentenza, che rigettava le impugnazioni, dichiarando improponibili la pluralità delle domande spiegate dal I., in applicazione del principio che vieta il frazionamento del credito.

Il I. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, Groupama S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343,346,324 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’eccezione di improponibilità della domanda, a causa del frazionamento, già proposta dalla Groupama in primo grado nei giudizi riuniti, era stata esaminata e rigettata dal giudice di pace. Ciò rendeva la compagnia soccombente su di essa, con la conseguenza che non bastava, al fine di devolverne la cognizione al giudice d’appello, la mera riproposizione, ma occorreva, in presenza di una parte appellata che non era totalmente vittoriosa, la proposizione dell’appello incidentale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., art. 88 c.p.c. e art. 111 Cost.

Il frazionamento del credito non comporta la improponibilità della domanda, ma deve trovare rimedio in sede di liquidazione delle spese, che deve avvenire come se il procedimento sia stato originariamente unico.

Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito stabilito il seguente principio:” In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2, (Cass., S.U., n. 11799/2017; conf. n. 24568/2018; n. 21264/2018).

Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalle due sentenze di primo grado (il cui esame è consentito a questa Corte in considerazione della natura di error in procedendo del vizio dedotto), l’eccezione con cui fu dedotta l’improponibilità della domanda a causa del frazionamento del credito fu esaminata ed espressamente respinta dal giudice di pace, pur se le domande del I. furono poi ugualmente rigettate.

In conformità al principio di cui sopra la Groupama Assicurazioni, vittoriosa quanto all’esito finale della lite, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto e non limitarsi alla mera riproposizione della eccezione.

Alla controricorrente non giova porre l’accento sulla supposta rilevabilità d’ufficio del divieto di frazionamento, perchè il rilievo ufficioso è precluso quando sulla questione si sia formato il giudicato in assenza di impugnazione.

Viene in considerazione il seguente principio, applicabile nel caso di specie mutatis mutandir. “Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa la rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell’ente a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune)” (Cass. n. 21906/2019; conf. n. 18540/2009; 23235/2017).

Inconferente è perciò il richiamo, operato nel controricorso, a Cass. 15476/2009. In quel caso, infatti, la questione fu sollevata sì per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, tuttavia si trattava di ricorso proposto contro sentenza del giudice di pace secondo equità. La pronuncia, quindi, non fornisce argomento per sostenere che, nella specie, la parte vittoriosa avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione, senza necessità dell’appello incidentale.

Il secondo motivo è assorbito.

In accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata, che la deciderà in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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