Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29640 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4004/2013 proposto da:

C.L., nata a Napoli il 24.11.1958 (C.F.: (OMISSIS)),

residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Saverio Esposito, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi n. 35, presso

lo studio dell’Avv. Massimo Lauro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)) e presso la stessa domiciliata in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/12/2011 emessa dalla CTR Campania in data

19/12/2011 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

10/9/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. De

Matteis Stanislao nel senso della declaratoria di inammissibilità

del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Salvatore Faraci per la

resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Adendo la CTP di Salerno C.L. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) col quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, aveva elevato il valore dell’immobile in Positano trasferito per atto notar Pansa registrato in data 8/5/2002 al n. 0024T6 e ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione ed erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 3 Cost.. Deduceva, inoltre, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, commi 2 e 1 bis per aver l’ufficio notificato l’avviso di rettifica oltre il termine di decadenza biennale.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, contestando ogni avversa eccezione ed insistendo sulla legittimità e fondatezza dell’avviso di rettifica.

I giudici di prime cure, con la sentenza n. 18/15/2009, rigettavano il ricorso, rappresentando che l’avviso di rettifica aveva valore di provocatio ad opponendum e che quindi le indicazioni in esso riportate potevano ritenersi sufficienti. Inoltre, il valore accertato dall’ufficio doveva considerarsi congruo tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile in zona ad alta vocazione turistica.

Con atto di appello la C. censurava la suddetta sentenza, riproponendo le eccezioni sollevate col ricorso introduttivo sulla carenza di motivazione dell’atto di rettifica e sull’errata valutazione dell’immobile, facendo rilevare che i giudici della CTP non si erano, peraltro, pronunciati sulle eccezioni proposte circa l’inidoneità dell’unico documento allegato all’avviso di rettifica (stime O.M.I.).

L’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che la sentenza impugnata non risultava caratterizzata da un dispositivo generico o da omessa motivazione e che, comunque, la valutazione dell’immobile era stata effettuata sulla base non delle quotazioni OMI, ma dei valori di mercato.

Con sentenza del 19.12.2011 la CTR Campania rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) quanto all’eccezione sollevata sulla carenza di motivazione dell’avviso di rettifica, quest’ultimo era sufficientemente motivato;

2) premesso che l’avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensì amministrativo dalla natura sostanziale, deve contenere l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, nel caso di specie tali elementi dovevano ritenersi presenti, avendo l’ufficio indicato i diversi motivi giustificativi del maggior valore accertato, così che la ricorrente era stata messa nella condizione di esercitare, come aveva fatto, il proprio diritto di difesa;

3) la valutazione, supportata da una serie di considerazioni relative alle caratteristiche dell’immobile e all’ubicazione dello stesso in zona di elevato valore turistico, era stata effettuata sulla base del criterio sintetico-comparativo, tenendo conto del valore venale in comune commercio;

4) pertanto, il riferimento ai valori OMI appariva puramente residuale e non determinante ai fini della valutazione dell’immobile oggetto di trasferimento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.L., sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio per aver presentato istanza di condono regolarmente accolta dal competente ufficio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità degli atti processuali (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) violazione del principio del contraddittorio e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato che era stata omessa, nei suoi confronti, la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza, con conseguente nullità insanabile del procedimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver reso, sul profilo del maggior valore dell’immobile, una motivazione generica, quasi di stile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, commi 2 e 2 bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la contraddittorietà della motivazione con riferimento all’utilizzabilità del documento OMI (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e la carenza di motivazione (sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa un fatto decisivo e controverso del giudizio consistente nell’assenza di documenti idonei a giustificare la valutazione attribuita dall’Ufficio all’immobile, per aver la CTR ritenuto sufficiente a fondare l’accertamento del maggior valore il documento OMI e congruo il richiamo apodittico al criterio sintetico-comparativo ed al valore di beni similari.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, nel processo tributario, l’attore in senso sostanziale è sempre l’amministrazione finanziaria, sulla quale grava l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, commi 2 e 2 bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la carenza e contraddittorietà della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla sussistenza di elementi idonei a fondare l’accertamento, e la violazione della L. n. 88 del 2009, per non aver la CTR considerato che il valore di un determinato immobile non rientra nella categoria del fatto notorio, quando ne sia richiesta una precisa determinazione ai fini dell’individuazione della base imponibile di un tributo, con la conseguenza che non avrebbe potuto ritenere assolto l’onere probatorio da parte dell’Ufficio sulla base della sola “notoria alta vocazione turistica della località in cui è ubicato l’immobile”.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria contenente la rinuncia al ricorso per cassazione notificato all’Agenzia delle Entrate, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito di applicazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3 (conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136).

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir dell’interesse a contrastare il ricorso (Sez. 5 -, Sentenza n. 11033 del 19/04/2019).

Dato atto della rinuncia del ricorrente, va, pertanto, senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018).

Inoltre, in tema di definizione agevolata delle controversie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018).

Infine, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaier, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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