Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2964 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 29/23/2007 depositata il 27/3/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal G. contro la sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 42/2/05 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap per gli anni 1998-2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il requisito dell’autonoma organizzazione, e dunque il presupposto impositivo dell’Irap, sarebbe intrinseco alla natura dell’attività svolta dal contribuente quale agente di commercio.

Con secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso. Nonostante la puntuale indicazione dell’Ufficio circa il notevole valore di beni strumentali, di quote di ammortamento. L’omessa valutazione dei singoli dati contabili evidenziata dall’Ufficio e l’omessa valutazione della loro incidenza sulla rilevanza ai fini Irap vizierebbe la decisione.

Appare fondato il secondo motivo di appello alla luce della decisione delle SS.UU. (Sentenza n. 12108 del 26/05/2009), secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l”‘id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamele non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo i ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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