Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2964 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2964 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 19563-2012 proposto da:
COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso
lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3509

contro

LATTANZI TONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 07/02/2018

difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO TOMMASINI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5077/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2011, r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale
Avvocato PROIA GIAMPIETRO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO TOMMASINI.

6566/2009;

Ah— C Z_
RG.2.9g9tstr5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25.6.08, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda
proposta dal Lattanzi diretta alla condanna del COTRAL s.p.a. al
risarcimento del danno patito per il mancato versamento della
contribuzione previdenziale pel periodo settembre 1989-marzo 1994,
relativo alla illegittima mancata assunzione del Lattanzi, con qualifica di

Roma n.830\93, laddove l’azienda lo immise in servizio solo nel marzo
1994, senza corrispondergli alcunché per il passato, neppure le
retribuzioni maturate, ottenute dal lavoratore con successivo titolo
esecutivo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il COTRAL; resisteva il
lavoratore.
Con sentenza depositata il 23.8.11, la Corte d’appello di Roma
rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il COTRAL, affidato a
tre motivi. Resiste il Lattanzi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il COTRAL denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo ritenuto che la domanda
avanzata dal Lattanzi fosse una domanda di condanna generica al
risarcimento del danno per omissione contributiva, mentre nel ricorso
introduttivo il Lattanzi aveva chiesto la condanna del COTRAL al
pagamento di una somma pari a quella necessaria, ex art. 13 L. n.
1338\62 a costituire una rendita vitalizia.
Il motivo è infondato, non versandosi in ipotesi di mancata
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma solo di
interpretazione della domanda, spettante in via esclusiva al giudice di
merito, e da questo compiuta, peraltro in conformità di quanto sul
punto già ritenuto dal Tribunale.

3

conducente di linea, accertata con sentenza definitiva dal Pretore di

CReL29.2264.5

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che con il ricorso
introduttivo era stata anche avanzata, sia pure implicitamente, una
domanda di condanna generica al risarcimento del danno
potenzialmente (e probabilmente) derivante dalla rilevante omissione
contributiva, mentre il riferimento al menzionato art. 13 L. n. 1338\62
costituiva solo uno dei parametri per la quantificazione del danno
medesimo.

applicazione dell’art. 2116 c.c., avendo comunque la sentenza
impugnata ritenuto sussistente il danno in assenza dei suoi presupposti
costitutivi, e cioè l’effettivo verificarsi di un danno e la prescrizione dei
contributi dovuti.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, sin da tempi remoti (cfr. Cass. n. 3933\79) ha affermato
che se è vero che il venir meno del diritto del lavoratore alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali si verifica soltanto al maturarsi
della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento
dei contributi omessi, anteriormente al maturarsi della prescrizione il
lavoratore ha solo un’azione indiretta tendente a: a) sollecitare
(all’epoca) l’azione penale con la denunzia per omissione contributiva;
b) affermare con pronunzia di accertamento l’obbligo del datore di
lavoro al versamento dei contributi; c) ottenere la condanna del datore
di lavoro al pagamento degli importi versati dal lavoratore in
sostituzione di lui, ai sensi dell’ad 13 della legge 12 agosto 1962 n.
1338; d) cautelarsi con la condanna generica del datore di lavoro al
risarcimento del danno, come mezzo per iscrivere ipoteca sui beni dello
stesso, cfr. Cass. n. 2172\80, n. 5228\81, n. 6088\81, n. 7602\83, n.
472\85, Cass.n. 3790\88.
Questa Corte ha successivamente affermato, cfr. da ultimo Cass. n.
1179\15, che l’omissione della contribuzione produce un duplice
pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente,
da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione
previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il
lavoratore raggiunge l’età pensionabile, e, dall’altro, dalla necessità di
costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico
4

2.- Con il secondo motivo il COTRAL denuncia la violazione e falsa

(‘
)

_RG49_1,1645

corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva,
eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui
all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le
situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore,
nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l’età
pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo
al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ.,

mentre, prima del

prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità
contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di
condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ.,
ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale
comportamento potenzialmente dannoso.
3.- Con il terzo motivo il COTRAL denuncia la violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. oltre ad omessa e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5
c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente di
individuare un danno pensionistico in base alla mancata maturazione
dei 18 anni di contributi al 31.12.95 (ex lege n. 335\95), laddove
risultava dall’estratto contributivo del Lattanzi che il periodo in
questione era coperto da contribuzione a titolo di salariato agricolo.
Il motivo è inammissibile posto che, nulla risultando al riguardo dalla
sentenza impugnata, sarebbe stato onere del Cotral dedurre e provare
in quale sede, quando ed in quali termini la circostanza sarebbe stata
dedotta nella fase di merito, al fine di evitare l’inammissibilità della
censura per novità della stessa.
4.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da
dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori del Lattanzi,
dichiaratisi anticipanti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società COTRAL al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00
5

raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della

R43-29771513

per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv.
D.Marazzo e G.Tommasini. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del’
d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.

n. 228, la Corte

dà atto della sussistenza’dei presupposti per versamento, da parte
del ricorrente, deJ1dtriore importo

Idi contributo unificato, pari

a quello dovut6 per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017
Il Presidente

Il Cons. est.
(dr. Federico Balestrieri)

(dr. Giovanni A

so)
I-1.A. •

e

Il Funzionario Giudiziario
Dott.s.se~E

\1_,/

/art.13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA