Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2964 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2964 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 9533-2007 proposto da:
MENGONI PAOLO, PI.ME GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L. in
persona del legale rappresentante pro-tempore sig.
PAOLO MENGONI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato
DISCEPOLO MAURIZIO, che li rappresenta e difende
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1

contro

HOLDRINI MARIA ROSARIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 07/02/2013

sul ricorso 13003-2007 proposto da:
BOLDRINI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio
dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLI GIAMPIERO giusta delega in

– ricorrente contro

MENGONI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato
DISCEPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

PI.ME GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L.;

intimato

avverso la sentenza n. 115/2006 del TRIBUNALE DI
ANCONA SEDE DISTACCATA di SENIGALLIA, depositata il
24/11/2006 R.G.N. 11012/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato DIEGO PERUCCA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
L’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

2

atti;

ricorso incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 24 novembre

2006, il Tribunale di Ancona – sez. distaccata di Senigallia ha
rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Senigallia n.

98 del 27 ottobre 2004.

proposta da Maria Rosaria Boldrini avverso l’atto di precetto
notificato a quest’ultima, in data 11 ottobre 2003, ad istanza
di Paolo Mengoni e PI.ME Gestioni Immobiliari s.r.l. per il
pagamento pro-quota delle spese legali al quale era stata
condannata con sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva
dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita con
cui la PI.ME Gestioni Immobiliari s.r.1., Maria Rosaria
Boldrini, Giuseppe Boldrini, Virginia Novellini avevano ceduto
la quota del 53,10% del capitale sociale della società Torre
s.r.l. in favore di Paolo Francesco La Barbera ed aveva
ordinato a quest’ultimo la restituzione delle quote, con
condanna di quest’ultimo nonché di Maria Rosaria Boldrini,
Giuseppe Boldrini e Vtrginia Novellino al pagamento, nella
misura del 50%, delle spese di lite in favore di Paolo Mengoni
e PI.ME Gestioni Immobiliari s.r.l.
L’opponente aveva sostenuto che il capo di condanna al
pagamento delle spese non fosse provvisoriamente esecutivo
perché capo accessorio ad una sentenza non provvisoriamente
esecutiva quanto ai capi restanti.

4

Il primo giudice aveva accolto l’opposizione all’esecuzione

1.1.

Il Giudice di Pace ha, come detto, accolto l’opposizione

all’esecuzione ed il Tribunale, chiamato a decidere a seguito
di appello proposto da Paolo Mengoni e PI.ME Gestioni
Immobiliari s.r.1., ha rigettato il gravame, così confermando
la sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.

lite sia del primo che del secondo grado di giudizio; su queste
ultime il Tribunale si è pronunciato con la condanna, ma ha
omesso la liquidazione.
2.

Avverso la sentenza Paolo Mengoni e PT.ME Gestioni

Immobiliari s.r.l. propongono ricorso affidato ad un unico
motivo.
Maria Rosaria Boldrini resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Paolo Mengoni e
PI.ME Gestioni Immobiliari s.r.l. resistono con controricorso
al ricorso incidentale.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale, vanno
riuniti.
1.

Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt. 282 e 474 cod.
proc. civ. I ricorrenti sostengono che il capo della sentenza
contenente la liquidazione delle spese di lite è, al pari

5

Gli opposti sono stati condannati al pagamento delle spese di

tutte le pronunce di condanna, ed indipendentemente dalla
natura della decisione principale cui accede, suscettibile di
immediata esecutività ai sensi dell’art. 222 cod. proc. civ.
1.1.- Il motivo è fondato e va accolto.
Va ribadito il principio di diritto per il quale a norma

dall’art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto
nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia di
qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente
esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una
condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese
del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di
condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (Cass. n.
16262/05, nonché già Cass. n. 21367/04); va così dato seguito
all’orientamento oramai consolidato di questa Corte (cfr., tra
le altre, Cass. n. 16263/05, n. 16003/08, n. 2554/12, nonché
ord. n.1283/10).
1.2.- La sentenza impugnata, che ha seguito il contrapposto
orientamento di legittimità, affermato fino alla citata
pronuncia di cui a Cass. n. 21367/04, va perciò cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
va decisa nel merito con l’accoglimento dell’appello proposto
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Senigallia in data
23.10.-

27.10.2004

e,

per

l’effetto,

il

rigetto

dell’opposizione all’esecuzione proposta avverso il precetto
notificato in data 11 ottobre 2003 nei confronti di Maria

6

dell’art. 282 cod. proc. civ., nella formulazione novellata

Rosaria Boldrini ad istanza di Paolo Mengoni e di PI.ME
Gestioni Immobiliari.
Poiché l’orientamento di legittimità per il quale va ritenuto
provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 282 cod. proc.
cLv. il capo di condanna al pagamento delle spese di lite

consolidato alle date delle sentenze di primo e di secondo
grado, si ritiene di giustizia la compensazione tra le parti
delle relative spese processuali.
2.-

L’accoglimento

del

ricorso

principale

comporta

l’assorbimento dell’incidentale, essendo quest’ultimo volto a
censurare la mancata liquidazione, da parte del Tribunale,
delle spese processuali per le quali era stata pronunciata
condanna.
3.- Le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo
il principio della soccombenza e si liquidano come da
dispositivo, a carico della resistente ed a favore dei
ricorrenti principali.
Per questi motivi

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
l’appello e, per l’effetto, rigetta l’opposizione
all’esecuzione proposta avverso il precetto notificato in data
11 ottobre 2003 nei confronti di Maria Rosaria Boldrini ad
istanza di Paolo Mengoni e PI.ME Gestioni Immobiliari s.r.1.;
dichiara assorbito il ricorso incidentale.

7

contenuto in ogni sentenza di primo grado non si era ancora

Compensa le spese dei giudizi di primo e di secondo grado;
condanna Maria Rosaria Boldrini al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida, in favore dei ricorrenti,
in solido tra loro, nella somma complessiva di C 2.200,00, di
cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data O gennaio 2013.

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