Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2964 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6670/2012 proposto da:

Egeo Costruzioni Generali S.r.l. in Liquidazione, (p.i. (OMISSIS)),

in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Salaria n. 162, presso l’avvocato Meineri Giovanni che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iorfida Antonio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comunità Montana Valle Maira;

– intimata –

avverso la sentenza n. 251/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 18 febbraio 2011, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società Egeo Costruzioni Generali Srl avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, ha ridotto la somma dovuta dall’appellante, a titolo di garanzia per i danni conseguenti ai vizi dell’opera, nei confronti dell’attrice Comunità Montana Valle Maira, confermando nel resto la sentenza di condanna dell’appaltatrice, per la realizzazione – in Comune di San Damiano Macra – di un centro di esposizione e commercio dei prodotti delle imprese agricole ed artigiane della zona (denominato (OMISSIS)) in ordine al quale, pur essendo stato attestato lo stato finale dei lavori (il giorno 11 ottobre 2004) e redatto il certificato di regolare esecuzione delle opere (il 16 novembre 2004), nonchè pagate le somme dovute quasi per intero, previa emissione di fattura da parte della società esecutrice delle opere, erano risultati difetti costruttivi comportanti un danno quantificato sulla base dei calcoli del CTU.

1.1. Secondo la Corte territoriale, l’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi dell’opera pubblica andava respinta perchè, da un lato, non era applicabile l’art. 1667 c.c., ma la speciale disciplina (di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 28, commi 3 e 10 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 199, comma 3), che prevede il termine biennale decorrente dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e, dall’altro, perchè la denuncia dei vizi era avvenuta il 25 marzo 2005, ossia prima ancora della piena conoscenza dei vizi, ottenuta solo a seguito della perizia stragiudiziale del 17 settembre 2005.

1.2. Inoltre, secondo la Corte d’Appello, andava esclusa sia l’applicabilità dell’art. 1665 c.c., per l’esistenza di una disciplina speciale, sia la chiamata di alcuni terzi in causa in quanto, ove anche fossero sussistite le loro responsabilità, l’appaltatore non sarebbe stato comunque esonerato dalla sua responsabilità per la realizzazione dell’opera viziata e difettosa, quantomeno per l’omesso controllo sull’attività della impresa subappaltatrice. Senza dire che, non essendo stata proposta la chiamata in garanzia impropria dei pretesi corresponsabili, non poteva darsi corso al suo esame (essendogli comunque consentita la successiva rivalsa).

1.3. Infine, il costo di ripristino per l’eliminazione dei difetti non poteva tener conto del valore dell’opera, dovendo prescindere da essa per essere determinato in modo analitico, attraverso una CTU, alla luce dei prezzi attuali anche se applicando una percentuale di degrado annuale, non considerata dal primo giudice, con il conseguente abbattimento dell’importo liquidato.

4. Avverso tale pronuncia l’impresa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi di ricorso.

5. La Comunità Montana non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1667 c.c., artt. 132 e 119 attuaz., art. 345 c.p.c., D.P.R. n. 380 del 2001, L. n. 109 del 1994, D.P.R. n. 554 del 1999; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia), l’impresa lamenta, anzitutto, l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della denuncia dei vizi, secondo la disciplina comune (art. 1667 c.c.) anche in ragione della erronea citazione, da parte del giudice di merito, del L. n. 109 del 1994, art. 28, commi 3 e 10 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 199, comma 3, in quanto riferibili esclusivamente alle costruzioni in cemento armato o conglomerato cementizio e, quindi, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da escludersi con riferimento ai sottofondi stradali ed alle asfaltature ed all’importo dei lavori.

1.1. Senza dire che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare che nella specie v’era stata l’accettazione, senza riserve, dell’opera pubblica da parte della Comunità Montana (che avrebbe dato inizio all’attività commerciale), ciò che avrebbe implicato la rinuncia all’azione sia per i difetti conosciuti che per quelli conoscibili. Senza che potesse darsi ingresso all’eccezione sollevata dalla Comunità Montana solo in sede di impugnazione quando ha eccepito l’inapplicabilità della presunzione di accettazione di cui all’art. 1665 c.c., nell’ambito delle opere pubbliche.

1.2. Infatti, il collaudo non sarebbe previsto per le massicciate stradali o delle aree di parcheggio ma solo per le opere in cemento armato e, nella specie, comunque era stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione delle opere, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, nonchè richiesta la fatturazione per i pagamenti, onde l’opera appaltata era stata accettata non essendo state formulate riserve.

1.3. Inoltre, la conoscenza dei vizi da parte dell’ente pubblico sarebbe avvenuta ancor prima della perizia stragiudiziale del 17 settembre 2009, così come del resto segnalato nel corpo di quella a p. 3 (segnalazione della presenza dei vizi da parte della Comunità montana).

2.Con il secondo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1322, 1662, 1665, 1667 c.c., L. n. 1086 del 1971, art. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia), l’impresa lamenta, in secondo luogo, la postulazione della natura occulta dei vizi, ignorando le risultanze di causa che avrebbero consentito di concludere per la conoscenza o conoscibilità (anche considerando i doveri propri del direttore dei lavori), della natura non occulta di quei vizi atteso che, i materia,; impiegati e la scarsa consistenza della massicciate, ne consentivano di prevedere agevolmente l’esito.

2.1. Inoltre, per l’iniziata attività commerciale e l’uso delle opere, avrebbe dovuto ritenersi rinunciato – da parte della Comunità Montana – il beneficio del termine biennale.

3.Con il terzo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia), l’impresa lamenta, in terzo luogo, che la sentenza abbia fatto applicazione di un principio di diritto erroneo in quanto, affermando la responsabilità della società appaltatrice salvo rivalsa non avrebbe considerato che l’accertamento di tali corresponsabilità, con speciale riferimento a quella del proprio dipendente, avrebbe comportato una diminuzione del risarcimento per il suo concorso nel cagionare il danno.

3.1. Inoltre, la CTU e la sentenza avrebbero ignorato che la scelta dei materiali, ritenuta causativa dei vizi manifestatisi dopo la consegna delle opere, sarebbe stata concordata dalle parti, onde tale concorso nella causazione del danno avrebbe dovuto portare ad una diminuzione del danno risarcibile.

3.2. Infine, la CTU sarebbe stata errata con riferimento al computo metrico estimativo, onde la necessità di una nuova e più approfondita indagine.

4.Con il quarto mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. gen. e artt. 1362 c.c. e segg.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia), l’impresa lamenta erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della L. n. 109 del 1994, art. 28, commi 3 e 10 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 199, comma 3, in quanto riferibili esclusivamente alle costruzioni in cemento armato o conglomerato cementizio e, quindi, nella specie non andava applicato il termine biennale di decadenza ma quello ordinario stabilito dal codice civile.

5. Il primo ed il quarto motivo del ricorso, tra di loro strettamente legati, debbono essere trattati congiuntamente ma respinti, perchè infondati.

5.1. La ricorrente, infatti, innanzitutto, lamenta l’errore del giudice di merito il quale non avrebbe fatto applicazione della disciplina di diritto comune ma, in luogo di questa, di quella speciale costituita dalla L. n. 109 del 1994, art. 28, commi 3 e 10 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 199, comma 3, che invece sarebbe esclusa perchè riferibile esclusivamente alle costruzioni in cemento armato o conglomerato cementizio e, quindi, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità non riguardante, come nel caso in esame, i sottofondi stradali e le asfaltature.

5.2. Ma tale critica non coglie appieno la ratio decidendi contenuta nella sentenza di appello che, al contrario, ne contempla anche un’altra costituita, oltre che dalla inapplicabilità dell’art. 1667 c.c. (ma, in luogo di essa, dalla speciale disciplina di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 28, commi 3 e 10 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 199, comma 3, che prevederebbe un termine biennale di denuncia decorrente dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori), anche dal fatto che, nella specie, la denuncia dei vizi dell’opera era stata tempestiva in conformità della disciplina civilistica comune, in quanto avvenuta il 25 marzo 2005, ossia prima ancora della piena conoscenza dei vizi, ottenuta solo a seguito della consegna di una perizia stragiudiziale, il 17 settembre 2005.

5.3. A tale proposito il ricorso insinua che la conoscenza dei vizi da parte dell’ente pubblico sarebbe avvenuta ancor prima della menzionata perizia stragiudiziale (ossia prima del 17 settembre 2009), così come del resto segnalato nel corpo di quella a p. 3 (segnalazione della presenza dei vizi da parte della Comunità montana) senza che però tale allegazione in fatto possa tradursi in un ammissibile motivo di ricorso corrispondendo ad una pretesa dimostrazione in fatto, non esaminabile in questa sede.

5.4. Il primo mezzo di ricorso contiene anche un’altra censura, costituita dall’omessa considerazione del fatto che nella specie vi sarebbe stata l’accettazione, senza riserve, dell’opera pubblica da parte della Comunità Montana (che, subito, avrebbe dato inizio all’attività commerciale), ciò che avrebbe implicato la rinuncia all’azione: sia per i difetti conosciuti che per quelli conoscibili. E senza che potesse darsi ingresso all’eccezione sollevata dalla Comunità Montana, solo in sede di impugnazione, quando ha eccepito l’inapplicabilità della presunzione di accettazione, di cui all’art. 1665 c.c., nell’ambito delle opere pubbliche.

5.4.1. Ciò anche in considerazione che, secondo l’argomentazione della ricorrente, il collaudo non sarebbe previsto per le massicciate stradali o delle aree di parcheggio ma solo per le opere in cemento armato e, nella specie, comunque era stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione delle opere, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, nonchè richiesta la fatturazione per i pagamenti, onde l’opera appaltata era stata accettata, non essendo state formulate riserve.

5.5. Ma, procedendo in ordine logico, anche tali doglianze non hanno pregio.

5.5.1. Innanzitutto, perchè nell’appalto di opere pubbliche, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, anche per le massicciate stradali o per le aree di parcheggio (e non solo per le opere in cemento armato) occorre procedere al collaudo delle opere, ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, senza che si possano operare eccezioni di sorta che non trovano giustificazione in deroghe legislative, atteso che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2307 del 2016) “il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, che rappresenta l’unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l’obbligazione dell’appaltatore sia stata regolarmente eseguita, e che è indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante, mentre resta estraneo, e non rileva, il momento della consegna, come disciplinato, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c.)”.

5.5.2. L’opposta tesi, e salvo che sia operata una apposita esclusione, è contraria a tali principi ed arbitraria nella parte in cui tende ad escludere alcuni tipi di opere pubbliche dall’obbligo della collaudazione.

5.6. In secondo luogo, non ha pregio la tesi dell’avvenuta accettazione da parte dell’ente pubblico-stazione appaltante per la consegna dell’opera e per l’inizio delle attività, rispetto al momento delle procedure di collaudo, concluse successivamente.

5.6.1. Infatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15013 del 2011), “alla consegna dell’opera pubblica prima del collaudo (non) è applicabile la presunzione di cui all’art. 1665 c.c., comma 4, giacchè la consegna di un’opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l’atto formale indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera stessa da parte della pubblica amministrazione”.

6. Tale ultima considerazione fa ritenere superato anche il secondo profilo di doglianza contenuto nel secondo mezzo di cassazione, volto peraltro anche a richiedere, inammissibilmente in questa sede, la rivalutazione di alcuni comportamenti dell’ente pubblico in termini di rinuncia.

6.1. Il primo profilo (tendente a sollecitare la postulazione della natura occulta dei vizi), introduce una richiesta di rivalutazione di fatti e circostanze neppure proposte con modalità autosufficienti, non risultando chiarito il “se, come, quando e dove” esse siano state svolte nel corso della fase di merito.

7. Anche il terzo mezzo, volto a conseguire una diminuzione del quantum liquidato dal giudice appare, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

7.1. Infatti, risulta inammissibile in questa sede il riesame delle questioni relative alla natura fattuale dei vizi, alla loro causazione ed alla reiterazione dell’accertamento peritale sul computo metrico, trattandosi di verificazioni fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede.

7.1.1. In particolare, quanto al rinnovo della indagine tecnica, pur essendo principio condivisibile e preferibile (rispetto ad enunciazioni diverse) quello secondo cui “il giudice è tenuto a motivare sul rigetto della argomentata richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche rivolta dalla parte” (Sez. 1, Sentenza n. 9379 del 2011), la censura nella specie – non è stata esposta nella sua completezza, spiegando (con sintesi autosufficiente) le ragioni svolte in quella fase di merito e la loro decisività ai fini della soluzione del caso.

7.2. Quanto al principio di diritto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla mancata chiamata in garanzia impropria dei presunti corresponsabili dei vizi delle opere, esso non viene censurato, ma aggirato da una nuova prospettazione, quella secondo cui la responsabilità del direttore dei lavori ridonderebbe a danno dell’ente pubblico committente. Ma tale (nuova) ipotesi giuridica non risulta essere stata svolta nella fase di merito e nè essa è richiamata, con modalità autosufficienti, dall’odierna ricorrente.

8.In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto senza che occorra provvedere sulle spese di questa fase, non avendo l’intimata Comunità Montana svolto attività difensiva in sede di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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