Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2964 del 01/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5368-2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ANGELOZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3994/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.G. impugnava due avvisi di liquidazione con i quali l’Ufficio, recuperava l’imposta del Registro riferita ad una ordinanza del 14.2.2013 di assegnazione delle somme pignorate, in danno del debitore INPS, dal creditore A..

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dato atto dell’autoannullamento di uno degli atti di liquidazione, dichiarava cessata la materia del contendere e rigettava il ricorso con riferimento all’altro atto di liquidazione.

3 Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione o falsa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, e al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 57 e 59, e del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 158, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene la nullità della sentenza in quanto contenente motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 e n. 1461/2018).

2.2 Nel caso di specie, come si evince dalla lettura dello svolgimento in fatto dell’impugnata sentenza e dai motivi dell’atto di appello versato in atti, A.G. aveva impugnato la sentenza della CTP denunciando l’errore in cui erano incorsi i giudici di primo grado che non avevano dato conto delle ragioni che li avevano indotti a dichiarare estinto, per cessazione della materia del contendere, l’avviso di liquidazione dell’imposta del registro n.

(OMISSIS) e non quello effettivamente annullato in autotutela avente numerazione (OMISSIS) e non avevano esaminato la questione relativa al soggetto tenuto al pagamento dell’imposta del registro sul provvedimento di assegnazione nell’ipotesi in cui il soggetto debitore del procedimento esecutivo è una Amministrazione pubblica e quella della previa escussione del debitore principale in presenza di obbligazione solidarietà passiva.

2.3 Si legge nella parte della sentenza riservata alle ragioni in diritto ” Dalla documentazione prodotta si evince che l’Agenzia ha richiesto la liquidazione dell’imposta di registro anno 2010 in seguito all’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma del 14/02 /2013 nr proc. Esec. 16168/2012. Il ricorrente in questa sede ha ripetuto le argomentazioni già addotte in primo grado e già esaminata dai primi giudici, senza apportare nuove motivazioni eventuali da esaminare. La Commissione, esaminati i documenti relativi al caso di specie respinge l’appello e condanna la ricorrente alle spese di giudizio pari ad Euro 500″.

2.4 Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che, sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente ed apodittica in quanto non viene spesa una sola parola sulle argomentazioni dedotte dal contribuente nel motivo di appello.

2.5 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a confermare la sentenza della CTP.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

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