Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29639 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 28/12/2020), n.29639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18585 – 2016 R.G. proposto da:

Z.V., – c.f. (OMISSIS) – B.N., – c.f. (OMISSIS)

– in qualità di successori della ” Z.V. e B.N.”

s.n.c., rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in

calce al ricorso, dall’avvocato Alessandro Signorato ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Anastasio II, n. 139,

presso lo studio dell’avvocato Tiziana Del Bufalo;

– ricorrenti –

contro

AXYS s.r.l. (già “Axys” s.p.a.) – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Lazio, n. 20/c, presso lo studio

dell’avvocato Claudio Coggiatti che disgiuntamente e congiuntamente

all’avvocato Roberto Cattini la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 825/2016 della Corte d’Appello di Bologna;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 settembre 2020

del consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Modena la ” Z.V. e B.N.” s.n.c. chiedeva ingiungersi alla “Axys” s.p.a., in virtù della fattura n. (OMISSIS) del 10.10.2008, il pagamento della somma di Euro 11.340,00, oltre interessi e spese, quale saldo della fornitura di porte blindate da installarsi presso il cantiere di “Querciagrossa”.

2. Con decreto n. 16/2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con atto notificato il 24.3.2009 la “Axys” s.p.a. proponeva opposizione.

Deduceva che giammai aveva commissionato la fornitura delle porte blindate cui alla fattura n. (OMISSIS)/2008, giammai aveva ricevuto in consegna le porte blindate, giammai aveva assunto obblighi di pagamento nei confronti della ricorrente.

Deduceva che il cantiere menzionato nella fattura n. (OMISSIS)/2008 afferiva ad un contratto d’appalto da essa, quale committente, siglato per la costruzione di una palazzina con “Arte Casa” s.r.l.; che al contratto era allegato un capitolato che, al punto n. 199, contemplava, tra gli obblighi dell’appaltatrice, la fornitura di porte blindate; che alla data del sopralluogo, effettuato il 22.10.2007, le porte blindate risultavano presenti in cantiere e parzialmente messe in opera.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

4. Resisteva la ” Z.V. e B.N.” s.n.c. Invocava il rigetto dell’opposizione.

5. All’esito dell’istruzione probatoria il Tribunale di Modena, con sentenza n. 39/2012, rigettava l’opposizione.

6. Proponeva appello la “Axys” s.p.a.

Resistevano Z.V. e B.N., quali successori universali della ” Z.V. e B.N.” s.n.c..

7. Con sentenza n. 825/2016 la Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento, condannava gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Evidenziava la corte che non vi era prova che l’appellante si fosse sostituita ad “Arte Casa” nel rapporto di fornitura delle porte blindate e se ne fosse accollata il pagamento.

Evidenziava che, per giunta, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalle risultanze della relazione contenente la descrizione dello stato di avanzamento dei lavori era emerso che le porte blindate erano state installate antecedentemente alla risoluzione del contratto d’appalto intercorso tra la “Axys” e la “Arte Casa”, cosicchè la “Axys” non aveva alcun interesse ad assicurarsi la fornitura di beni che risultavano già consegnati e dunque ad accollarsene il pagamento.

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Z.V. e B.N., quali successori universali della ” Z.V. e B.N.” s.n.c.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni ulteriore statuizione.

La “Axys” s.r.l. (già “Axys” s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

9. I ricorrenti hanno depositato memoria.

10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la corte di merito non ha considerato che la “Axys” ha accettato la fattura n. (OMISSIS) ed ha provveduto a contestarla unicamente a distanza di cinque mesi dalla ricezione, con l’atto di opposizione all’ingiunzione, dunque tardivamente ed inefficacemente; che la tardiva contestazione della fattura è indizio grave e preciso del subentro della “Axys” nel rapporto di fornitura delle porte blindante.

Deducono che la corte di merito non ha considerato che il geometra I., socio della “Axys” e coniuge dell’amministratrice di tale società, così come risulta da documenti da costui sottoscritti e dalla “Axys” non contestati, ha scelto le porte blindate e le maniglie; che è quindi congruo supporre che la “Axys” abbia ordinato le porte e sia subentrata nel contratto.

Deducono che la corte di merito non ha considerato che la ” Z.V. e B.N.”, così come si desume dal fax in data 15.10.2007, dalla “Axys” per nulla contestato, ha consegnato le porte blindate presso il cantiere di “Querciagrossa”.

Deducono che la corte di merito non ha tenuto conto delle circostanze riferite dai testi C. e Ba., ovvero che l'”Arte Casa” non ha ordinato le porte blindate e non ha intrattenuto rapporti con i fornitori a partire da giugno – luglio 2007 a motivo della grave situazione economico – finanziaria in cui versava, che il geometra I. aveva necessità di portare a termine il cantiere e si è fatto carico dei pagamenti ai fornitori.

Deducono dunque che le circostanze di cui la corte di merito non ha tenuto conto, sono di gravità, precisione e concordanza tale che avrebbero dovuto determinare la stessa corte ad opinare per il subingresso di “Axys” nel rapporto già intrattenuto dalla “Arte Casa” con la ” Z.V. e B.N.”.

11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Deducono che la corte distrettuale ha erroneamente disconosciuto il buon fondamento degli elementi presuntivi ai quali il tribunale aveva ancorato il suo convincimento.

Deducono che gli esiti della vicenda processuale danno conto di un complesso di circostanze, ovvero dell’accettazione della fattura n. (OMISSIS)/2008 da parte della “Axys”, della sottoscrizione dei cataloghi per la scelta delle porte blindate e delle maniglie da parte del geometra I., dell’impegno assunto dal geometra I. di provvedere al pagamento dei fornitori, della consegna e della messa in opera delle porte blindate da parte della ” Z.V. e B.N.” presso il cantiere di “Querciagrossa”.

Deducono quindi che siffatte circostanze, gravi precise e concordanti, avrebbero dovuto indurre la corte distrettuale a reputar comprovato, in chiave presuntiva, il subingresso di “Axys” nel rapporto già intrattenuto dalla “Arte Casa” con la ” Z.V. e B.N.”.

Deducono che viceversa la corte distrettuale ha attributo valenza indiziaria circostanze del tutto irrilevanti, ha travisato le dichiarazioni rese dal teste Ba., non ha tenuto conto dei documenti n. 1, n. 2 e n. 3 prodotti dalla ” Z.V. e B.N.”.

12. La sostanziale identità delle argomentazioni e dei rilievi che la delibazione di ambedue i motivi di ricorso postula e sollecita, ne giustifica appieno la disamina contestuale.

Entrambi i motivi di impugnazione comunque sono inammissibili.

13. Si premette che pur il secondo motivo di ricorso si qualifica in via esclusiva in relazione al disposto del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero pur con il secondo mezzo i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” alla cui stregua la Corte di Bologna ha disconosciuto che la “Axys” fosse subentrata alla “Arte Casa” nel rapporto già intrattenuto da tal ultima società con la ” Z.V. e B.N.” s.n.c. (“nella concreta fattispecie, infatti, dalle risultanze processuali è emersa una pluralità di elementi (…) sui quali il Giudice avrebbe potuto porre a fondamento la prova presuntiva del rapporto intercorso tra la ditta Z. – B. s.n.c. e la società Axys s.p.a.”: così ricorso, pagg. 21 – 22).

Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ed, in pari tempo, si reputa, in tema di prova presuntiva, che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234).

Su tale scorta gli asseriti vizi motivazionali sono da vagliare, oltre che nel solco della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

14. Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la Corte di Bologna ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, id est le ragioni per le quali ha negato il subentro della “Axys” alla “Arte Casa” nel rapporto già intrattenuto da tale società con la ” Z.V. e B.N.” s.n.c..

La corte bolognese ha aggiuntivamente specificato che la società opposta non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che le porte blindate fossero state ordinate dalla “Axys” ed a questa consegnate; che d’altra parte la fattura n. (OMISSIS)/2008 era stata emessa, a distanza di oltre un anno dalla consegna delle porte, nei confronti della “Axys” verosimilmente a motivo dello stato di decozione della “Arte Casa”, tant’è che tal ultima società era poi stata dichiarata fallita.

Per altro verso, la corte emiliana ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il preteso subentro della “Axys” alla “Arte Casa”.

15. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte di Bologna risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, assolutamente congruo ed esaustivo.

16. All’uopo si rimarca ulteriormente quanto segue.

17. I ricorrenti in fondo si dolgono per l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie, delle dichiarazioni testimoniali.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

18. In ogni caso, già nel vigore dell’abrogato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte spiegava che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

19. In tema di prova per presunzioni spetta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che assolutamente non è nel caso di cui al presente ricorso – restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

20. In conclusione i motivi di ricorso sono inammissibili perchè propriamente fuoriescono dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

21. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Z.V. e B.N., a rimborsare alla controricorrente, “Axys” s.r.l. (già “Axys” s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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