Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29638 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 28/12/2020), n.29638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31626-2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 3669/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– Q.B. evocava, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, la Fondiaria Sai (ora UnipolSai Assicurazioni) s.p.a. esponendo di essere perito assicurativo regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale della categoria e di avere in detto ruolo espletato perizia relativa ad un sinistro automobilistico su incarico della convenuta, attività per la quale non aveva ricevuto alcun compenso e pertanto ne chiedeva la condanna al pagamento di una somma di Euro 592,17, oltre accessori, a titolo di competenze professionali;

– instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta che formulava numerose eccezioni, il giudice adito accoglieva la domanda;

– in virtù di appello interposto dalla Fondiaria Sai s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), riproponendo le eccezioni di litispendenza, di continenza e di connessione, nonchè quella relativa alla necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti dal Q., ovvero ancora di improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque l’infondatezza della pretesa, il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Q., accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, respingeva la domanda avanzata dal medesimo Q. nei confronti dell’appellante, osservando che il rapporto di collaborazione tra l’assicuratrice ed il Q. si era protratto per molti anni e per tale periodo erano sempre state emesse fatture di analogo importo, dandosi luogo ad un rapporto continuativo, secondo condizioni convenute ed osservate da ciascuna delle parti; ritenuta, quindi, assorbita la questione dell’improponibilità della domanda per il frazionamento del credito, la domanda del Q. risultava perciò infondata, in quanto quest’ultimo mostrava un comportamento concludente di accettazione dell’offerta contrattuale di un compenso inferiore rispetto alle tariffe professionali;

– avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Q., articolato in otto motivi, cui ha resistito con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Atteso che:

– in via pregiudiziale va esaminata la richiesta di parte ricorrente di rimettere la trattazione del giudizio in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 – in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l’unitarietà dell’obbligazione accogliendo i ricorsi del Q. e le successive pronunce – in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso.

Osserva il Collegio che non sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c., come invece auspicato dal ricorrente, giacchè la questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata già decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass., Sez. Un., n. 4315 del 20 febbraio 2020 ed in precedenza dalle ordinanze rese da questa Corte all’esito delle adunanze ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, del 18 ottobre 2017, del 22 marzo 2018 e del 18 giugno 2018, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., n. 4090 del 16 febbraio 2017.

Per le medesime considerazioni neppure si rende necessaria la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi che è inammissibile la produzione da parte del ricorrente degli identificativi di pagamento e dei moduli IES (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata, da cui discendono le conseguenze che verranno meglio specificate con riferimento al quinto motivo di ricorso;

– passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., per avere il Giudice di pace pronunciato secondo equità unicamente sulla base del criterio obiettivo del valore della causa, come stabilito dall’art. 113 c.p.c., comma 2. La questione sebbene formulata per la prima volta con ricorso per cassazione è ammissibile, ma destituita di fondamento perchè, se è vero che l’inammissibilità dell’appello attiene ai presupposti dell’impugnazione e, come tale, è rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità (Cass. 25 settembre 2017 n. 22256; Cass. 31 ottobre 2005 n. 21110), è altrettanto vero che nel caso in esame la società assicuratrice aveva riproposto il tema dell’abusivo frazionamento del credito già sollevato in primo grado sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell’art. 88 c.p.c. (ne dà atto la stessa sentenza impugnata a pag. 2 ove dà conto della riproposizione da parte dell’appellante società di tutte le eccezioni già sollevate in primo grado).

Ora, poichè, come è noto, la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo e si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (v. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007 n. 23726 richiamata in Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2017 n. 4090; v. altresì Cass. 27 luglio 2018 n. 19898), nel caso in esame la sentenza del giudice di pace, anche se pronunciata secondo equità, era appellabile in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 339 c.p.c., comma 3 (che include, appunto, tra i casi di appellabilità, anche la violazione di norme costituzionali) (v. in termini: Cass. 6 giugno 2019 n. 15398);

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631 del 2011).

Del pari non può essere dato ingresso alla seconda censura.

Infatti, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 (intervenuta a definizione di analogo ricorso proposto dal Q.) il motivo di appello del quale il ricorrente si duole non è stato proposto dal medesimo (che non risulta abbia nemmeno impugnato la sentenza del giudice di pace) da UnipolSai, sicchè il ricorrente non è legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui.

Peraltro la censura, anche in punto di merito, non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155). Il Tribunale di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015 n. 2245; Cass. 30 marzo 2018 n. 8024). L’omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell’art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. 10 marzo 2014 n. 5457);

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

E’ inammissibile anche la quarta doglianza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione che l’attività del perito assicurativo rientri nell’ambito della nozione comunitaria di impresa non dimostra alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (conf. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020);

– con il quarto motivo il Q. lamenta la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 2, art. 19 quaterdecies, che ha modificato la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, relativamente all’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

Essa denuncia la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in tema di equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative. Lo stesso D.L. n. 148 del 2017, art. 19 quaterdecies, dispone che il citato L. n. 247 del 2012, art. 13 bis, si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

Il motivo è inammissibile perchè prospetta in cassazione una questione di diritto nuova, limitandosi a trascrivere le norme di legge, senza specificare che la stessa torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito;

– con la quinta censura è denunciato “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su documenti prodotti, come premesso, in violazione dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c. ed invoca, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un nuovo e più favorevole esame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del compenso offerto in importo medio di Euro 40,00 a pratica, fatto preso in considerazione dal Tribunale di Napoli. Il ricorrente assume che l’avvenuta accettazione di tale compenso costituisse circostanza contestata, ma non osserva l’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi, da cui dedurre l’erronea applicazione del principio di non contestazione;

– con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione del giudicato implicito con riferimento alle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di Codesta Corte.

Il sesto motivo è inammissibile in quanto richiama l’efficacia preclusiva asseritamente derivante dal giudicato intervenuto a seguito di alcune precedenti pronunce di questa Corte, di cui, in maniera del tutto generica richiama il numero senza riportare con precisione nè il contenuto delle medesime nè il contenuto delle sentenze di merito sulle quali le stesse sono intervenute.

Inoltre, rileva la circostanza che trattasi di pronunce che hanno disposto la cassazione con rinvio delle decisioni di merito gravate, il che non determina evidentemente l’immediato passaggio in giudicato di queste ultime, senza che nulla venga dedotto in merito alla sorte dei relativi giudizi di rinvio;

– con il settimo motivo è lamentata la violazione del giudicato che – a dire del Q. – scaturirebbe dalla sentenza n. 19575 del 2016 del Giudice di pace di Napoli, non impugnata dall’assicurazione e passata in giudicato in data 10 giugno 2018, resa fra le medesime parti e su circostanze analoghe a quelle del ricorso odierno, con rilevanza di giudicato esterno, con la quale è stata negata l’unitarietà del rapporto obbligatorio tra le parti.

La censura è priva di pregio.

Invero non può ravvisarsi alcun giudicato esterno quanto alla qualificazione e al carattere dell’intero rapporto corrente tra il Q. e la Fondiaria Sai rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19575 del 2016, passata in cosa giudicata, per difetto di impugnazione, in data 10/06/2018, con la quale sarebbe stato escluso l’illegittimo frazionamento del credito, in ragione delle varie domande separatamente proposte dal Q. e volte ad ottenere il compenso per i numerosi incarichi professionali assolti nell’interesse della compagnia, aventi ad oggetto l’esecuzione di perizie estimative, occorre osservare che in senso contrario a quanto affermato dal precedente invocato, è intervenuta proprio la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020 (nonchè in senso conforme altre decisioni di questa Corte, sempre successive al giudicato invocato dal ricorrente, tra cui ex multis Cass. n. 24371 del 2018; Cass. n. 24224 del 2018) che ha invece determinato il passaggio in giudicato della decisione di merito che era pervenuta a ravvisare l’abusivo frazionamento del diritto di credito a seguito delle iniziative processuali del ricorrente, dovendosi quindi dare applicazione al principio secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo (cfr. ex multis Cass. n. 13804 del 2018; Cass. n. 28506 del 2018).

Nè può essere condivisa l’ulteriore pretesa invocazione di giudicato implicito (sempre sulla qualificazione e sul carattere dell’intero rapporto in questione) corrente tra il Q. e la Fondiaria Sai per effetto della medesima sentenza, trattandosi di pronuncia che, per l’appunto, aveva escluso che il credito azionato in quel singolo giudizio fosse assimilabile ad altri oggetto di distinte azioni per diverse obbligazioni contrattuali in corso tra le parti;

– con l’ottavo motivo è lamentata, infine, l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007, n. 23726 e del 13.02.2017, n. 4090.

Anche l’ottava censura è parimenti inammissibile.

La decisione del Tribunale di Napoli qui impugnata è conforme a diritto, sulla base del principio enunciato da Cass., Sez. Un., 16.02.2017 n. 4090, secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2 (cfr., altresì, in senso conforme Cass. n. 17893/2018, con riferimento ad una controversia intercorsa tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto). Nel caso in esame, come peraltro confermato anche da Cass. Sez. Un. 4315 del 2020, il Tribunale di Napoli ha accertato l’esistenza di un rapporto negoziale complesso tra la compagnia assicurativa e il ricorrente, in esecuzione di una moltitudine di incarichi per la liquidazione dei sinistri. La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto risultavano invariate per l’intera durata dello stesso, non risultando alcuna specifica contrattazione in relazione all’affidamento dei singoli incarichi come alla determinazione dei relativi compensi. Nè, nonostante l’eccezione all’uopo sollevata dalla compagnia di assicurazioni sin dal primo grado, il Q. risulta aver mai prospettato un qualche interesse meritevole di una tutela processuale frazionata. La linea difensiva adottata dalla assicuratrice convenuta era stata, invero, da subito improntata sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. Per contro, il ricorrente si limita genericamente a prospettare un proprio interesse alla tutela processuale frazionata facendo riferimento al “rischio di prescrizione” (peraltro scongiurabile già mediante costituzione in mora, ex art. 2943 c.c., comma 4), senza specificare, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nè quando tale interesse fosse stato esplicitato nel corso del giudizio di merito, nè quali elementi fossero stati dedotti a sostegno del rilievo (decorrenza del termine di prescrizione e relativa scadenza in riferimento alla singole prestazioni oggetto della molteplici cause).

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Considerata la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass., Sez. Un., n. 22405 del 2018; v. anche Cass. n. 29462 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016) per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, mediante la condanna del Q. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.

Non deve qui provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Pubblico Ministero, potendosi a tal fine fare rinvio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020, a mente del quale detto potere nel giudizio civile spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – in mancanza di rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, e ciò avvalendosi della conoscenza della decisione del giudice di legittimità a seguito della trasmissione disposta ex art. 388 c.p.c..

Pur risultando il ricorrente Q.B. ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e non essendo in questa sede possibile la revoca, trattandosi di decisione che compete al giudice di merito, deve qui darsi unicamente atto della sussistenza delle condizioni – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, ancorchè l’effettiva debenza sia condizionata alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, anche quando il mancato versamento sia legato ad una causa successibile di venir meno, come nel caso di revoca dell’iniziale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna Q.B., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al pagamento in favore di UnipolSai Assicurazioni p.a. della ulteriore somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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