Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29637 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28748/2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TASSO 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NOBILE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), CONSERVATORIO

MUSICA ROMA S CECILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 895/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 10697/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale con cui era stata respinta la domanda proposta dal Prof. P.G., docente titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di (OMISSIS), volta a ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del predetto Conservatorio al pagamento, in suo favore, la complessiva somma di Euro 77.787,21 o, in subordine, di Euro 43.483,01 a titolo di compenso per le ore di insegnamento eccedenti l’orario della cattedra, svolte negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007.

1.1. La Corte territoriale ha svolto le seguenti premesse in punto di fatto.

Con nota 18 gennaio 2006, il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di (OMISSIS), visto il rilevante numero degli iscritti al corso di chitarra nell’ambito del corso triennale e/o ordinamentale di primo livello e considerata l’impossibilità di effettuare le lezioni a tutti gli allievi iscritti nell’ambito dell’orario di servizio e preso atto della disponibilità del prof. P., aveva conferito al medesimo l’incarico di effettuare 20 ore aggiuntive per l’insegnamento di chitarra a partire dall’11 gennaio 2006 fino al 14 giugno 2006 (richiamati il R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945, recante norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame, e il D.I. 22 luglio 1980, recante norme per l’istituzione di corsi speciali permanenti di chitarra presso i conservatori di musica, che fissano in 12 ore settimanali l’orario d’obbligo per i docenti e in 10 il numero massimo di allievi). Con nota 25 febbraio 2006, il Conservatorio aveva ribadito che le ore aggiuntive erano state date per il maggior numero di allievi iscritti al corso e che la retribuzione delle ore aggiuntive dei docenti era stabilita dal nuovo CCNL AFAM. Analogamente era avvenuto per l’anno accademico 2006/2007 per il quale, con nota 29 gennaio 2007, il Conservatorio aveva conferito al prof. P. l’incarico di effettuare 60 ore aggiuntive per l’insegnamento di chitarra, sempre a motivo del superamento del limite massimo di capienza del corso. Con nota 22 marzo 2007, il Conservatorio aveva poi conferito al ricorrente l’ulteriore incarico di svolgere 30 ore di lezione nell’anno accademico 2006/2007 per l’insegnamento di: “prassi esecutive e pratica del repertorio; musica d’insieme per chitarre; chitarra”, da retribuire secondo i vigenti norme contrattuali per le ore aggiuntive di lezione. I due incarichi relativi all’anno accademico 2006/2007 implicavano un numero complessivo di 90 ore aggiuntive di lezione. Per tali ore il prof. P. era stato compensato nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva del comparto AFAM per le c.d. ore aggiuntive.

1.2. Il P. aveva però censurato il comportamento dell’Istituto sostenendo che il Conservatorio, considerata la presenza di allievi in esubero, avrebbe dovuto istituire una seconda cattedra di chitarra o quantomeno remunerare le ore di lezione svolte con il medesimo compenso previsto per le ore di lezione curricolari, in quanto non si trattava di ore aggiuntive, bensì di “ore eccedenti su cattedra collaterale per svolgere il programma di insegnamento ministeriale”. L’appellante aveva inoltre sostenuto che, per le ore di insegnamento svolte prima dell’attribuzione formale dell’incarico aggiuntivo, il trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. comparto Scuola era dovuto ai sensi dell’art. 2126 c.c. e che per le ore svolte dopo l’attribuzione dell’incarico il medesimo trattamento era dovuto ai sensi dell’art. 36 Cost.. Aveva altresì dedotto che il C.C.N.L. del personale AFAM non aveva espressamente abrogato la previgente disciplina di cui al CCNL comparto Scuola, per cui era legittimo fare riferimento, per il personale dei conservatori di musica, al compenso ivi previsto per le ore c.d. eccedenti anzichè alla disciplina prevista dal nuovo contratto per le ore c.d. aggiuntive.

1.3. La Corte territoriale, fatte tali premesse, ha osservato che la L. 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato la disciplina dei Conservatori di musica, trasformandoli in Istituti Superiori di Studi musicali e coreutici, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, e all’art. 2, comma 6, ha stabilito che il rapporto di lavoro del personale delle predette Istituzioni è regolato contrattualmente ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito di un apposito comparto, articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

In attuazione della legge di riforma, in data 16 febbraio 2005 è stato sottoscritto il primo C.C.N.L. del nuovo comparto relativo alle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), che comprende anche le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti musicali pareggiati.

In particolare, ha richiamato l’art. 23 del C.C.N.L. comparto AFAM che, ferma restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, ha previsto che le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione attraverso modalità da definire in sede di relativa, avrebbero potuto attribuire ai propri professori l’affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell’organico o anche incarichi aggiuntivi di durata massima annuale, rinnovabili, per l’attivazione di corsi integrativi o sperimentali di insegnamenti o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione artistica. Ha poi ritenuto che l’assegnazione di ore di insegnamento aggiuntive finalizzata allo svolgimento del programma ministeriale e giustificata dalla presenza di allievi in esubero è configurabile come una rimodulazione del corso istituzionale di lezione del docente, mentre l’incarico conferito al P. il 22 marzo 2007 per l’insegnamento di prassi esecutive, pratica di repertorio, musica d’insieme per chitarre e chitarra è configurabile come assegnazione di un corso integrativo.

Ha poi specificamente osservato che la misura del compenso spettante per le c.d. ore aggiuntive è contenuta nel contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 24 luglio 2006: l’art. 4, commi 3 e 4, ha stabilito che “le ore di didattica aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo previsto per le singole discipline sono retribuite in misura oraria pari ad Euro 50”, mentre “le ore aggiuntive relative all’attività di ricerca di produzione artistica sono retribuite secondo criteri e modalità definiti in sede di contrattazione decentrata di istituto e comunque misura oraria non superiore ad Euro 45”.

1.4. Il fatto poi che il P. hanno avesse lavorato per un certo periodo fino al conferimento formale dell’incarico, avvenuto ad anno scolastico iniziato, costituiva deduzione nuova: era dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., la richiesta che tali prestazioni dovessero essere ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e retribuite perciò nella stessa misura delle ore della prestazione ordinaria; parimenti nuova era la deduzione relativa alla violazione dell’art. 36 Cost., formulata per la prima volta in appello.

1.5. Neppure poteva essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui il Conservatorio avrebbe dovuto istituire una seconda cattedra per i corsi di chitarra, una volta rilevato il superamento del tetto di iscritti. Ai sensi del D.I. 22 luglio 1980, art. 7, l’istituzione di una cattedra è meramente eventuale, essendo la decisione rimessa alle scelte discrezionali dell’Istituto. Allo stesso modo, le norme del C.C.N.L. AFAM non sono in contrasto con il R.D. n. 1945 del 1930: infatti, l’art. 45 di tale decreto stabilisce quale sia il numero di ore settimanali obbligatorie di lezione per i docenti dei conservatori di musica, ma non stabilisce quale sia il trattamento retributivo delle ulteriori ore di lezione eventualmente svolte dai docenti.

1.6. Quanto alla dedotta violazione del principio di parità di trattamento, sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, si trattava anche in questo caso di deduzione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto formulata per la prima volta in appello. In ogni caso, il riferimento non è conferente, perchè il principio riguarda il confronto fra trattamenti retributivi riservati a dipendenti che svolgono le stesse mansioni e non rispetto agli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva che definisce il trattamento economico dei dipendenti pubblici.

1.7. Infine, nessun valore di riconoscimento di debito può essere attribuito alle deduzioni svolte dalla difesa del Ministero nelle note conclusionali depositate in primo grado, in quanto la contestazione del quantum è stata effettuata in via meramente subordinata, senza alcuna rinuncia alle altre precedenti difese.

2. Per la cassazione di tale sentenza il prof. P.G. propone ricorso affidato a tre motivi di ricorso. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1364, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e falsa applicazione dell’art. 23 CCNL comparto AFAM del 16.2.2005, censura la sentenza per violazione della regola ermeneutica contrattuale, laddove ha ignorato il fatto che le parti sociali, con l’art. 23 cit., avevano regolato una fattispecie diversa dalla prestazione aggiuntiva resa dal ricorrente. Non era stata considerata la distinzione tra l’art. 21, che riguarda i compiti e le funzioni obbligatorie legate l’insegnamento delle materie del programma ministeriale, e l’art. 23 che riguarda i compiti facoltativi per l’insegnamento di discipline diverse da quelle del programma ministeriale.

2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 1815 del 1918, art. 14, D.P.R. n. 399 del 1988 e art. 2126 c.c. e art. 2099c.c., art. 36 Cost., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che l’assegnazione di ore di insegnamento aggiuntive non è sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 23, comma 1, poichè non è possibile rimodulare un programma ministeriale il cui contenuto è fissato dalla legge. Ugualmente, quanto all’incarico ritenuto sussumibile dell’art. 23 CCNL, comma 2, non erano state chiarite le ragioni per le quali si sarebbe trattato di corsi integrativi distinti dal corso istituzionale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla statuizione di inammissibilità dell’appello circa la pretesa di vedere riconosciute differenze retributive ex art. 2126 c.c. o ex art. 36 Cost.. La Corte aveva trascurato le allegazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo di primo grado.

4. Il ricorso è infondato.

5. Innanzitutto, quanto alla ricostruzione normativa e all’assoggettamento del personale docente appartenente al comparto AFAM alla disciplina contrattuale che regola lo specifico settore, giova premettere quanto già affermato in via generale da questa Corte con le sentenze nn. 14101 e 21522 del 2018.

La L. 21 dicembre 1999, n. 508, ha previsto, dell’art. 2, comma 1, che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati “costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’art. 33 Cost., riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. Nessun dubbio può nutrirsi sulla portata innovativa della qualificazione, perchè, sino all’entrata in vigore della riforma, gli enti sopra indicati rientravano tutti nel più vasto genus degli istituti di istruzione artistica (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 206, lett. c)) sottoposti alla vigilanza diretta del Ministero della Pubblica Istruzione e la loro disciplina era dettata, pur se con significative differenziazioni rispetto alle altre scuole statali, dal D.Lgs. n. 297 del 1994, ossia dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. La diversa qualificazione data ed il richiamo all’art. 33 Cost. sono stati posti dal legislatore alla base del riconoscimento dell’autonomia “statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile”, riconoscimento che ha comportato la riduzione dei poteri ministeriali a meri poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.

La riforma, peraltro, se da un lato ha determinato il definitivo superamento dell’assimilazione agli istituti di istruzione secondaria, dall’altro non ha comportato la totale equiparazione degli istituti AFAM alle università, perchè, al contrario, si è ritenuta necessaria una disciplina specifica, dettata dalla legge e dalle fonti regolamentari alle quali la stessa rinvia, evidentemente giustificata dalle peculiarità proprie di detti istituti, che si caratterizzano per essere “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale” necessariamente finalizzate a valorizzare la creatività individuale degli allievi, mentre in ambito universitario assume rilievo prevalente la ricerca scientifica, sia in campo tecnologico che umanistico (L. n. 168 del 1989, art. 6, comma 4).

Quanto al rapporto di lavoro con il personale docente ed amministrativo la L. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, ha previsto che lo stesso “è regolato contrattualmente ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente” ed ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento, rimarcandone la diversità rispetto sia agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia ai professori universitari, per i quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, ha mantenuto Io statuto pubblicistico.

Il CCNQ del 6.3.2001 ha, quindi, istituito il comparto di contrattazione ed a partire dal quadriennio 2002/2005 il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche in sede contrattuale, è stato differenziato rispetto a quello dei dipendenti della scuola e le parti collettive hanno dettato una compiuta disciplina degli istituti economici e normativi, a partire dal CCNL 16.2.2005.

5.1. In detto contesto, appare destituita di fondamento la pretesa di vedere applicata ai docenti appartenenti al comparto di nuova istituzione una disciplina contrattuale (quella del comparto Scuola, secondo la tesi di parte ricorrente) diversa da quella che regola il rapporto di lavoro del personale in questione.

Come è noto, nell’impiego pubblico contrattualizzato sono riservate alla contrattazione collettiva la disciplina dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40) e la quantificazione della retribuzione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3 e art. 45), tanto che non è consentito al datore di lavoro pubblico attribuire trattamenti diversi da quelli contrattualmente stabiliti, neppure se di miglior favore. Per giurisprudenza costante di questa Corte “il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (Cass. n. 10105/2013 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 1037/2014 e Cass. n. 19043/2017).

5.2. Sulla scorta di tali premesse, deve rilevarsi l’infondatezza della domanda, interamente incentrata sulla pretesa applicabilità alla fattispecie di una disciplina contrattuale contenuta nel contratto del comparto Scuola, anzichè quella del comparto di appartenenza, ossia del CCNL comparto AFAM del 16.2.2005 (le pretese economiche oggetto della domanda sono sussumibili, anche ratione temporis, nell’alveo di vigenza del predetto CCNL).

5.3. E’ dunque esatta la considerazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 6), secondo cui, trattandosi di comparti diversi, le norme del CCNL comparto Scuola non possono avere ingresso nella disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto AFAM e che ogni confronto tra le due regolamentazioni contrattuali non è pertinente.

6. La Corte territoriale, interpretando il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) 24 luglio 2006, ha rilevato che alla stregua della relativa disciplina, all’art. 4, commi 3 e 4, le ore di didattica aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo previsto per le singole discipline sono retribuite in misura oraria pari ad Euro 50, mentre le ore aggiuntive relative all’attività di ricerca di produzione artistica sono retribuite secondo criteri modalità definiti in sede di contrattazione decentrata di istituto e comunque misura oraria non superiore ad Euro 45.

6.1. Non è contestato in giudizio che tale sia stata la remunerazione effettivamente attribuita al prof. P. per le ore di didattica svolte oltre l’orario d’obbligo. Nè l’interpretazione del contratto collettivo integrativo è stata specificamente censurata da parte ricorrente. La pretesa di vedere remunerate le ore di didattica aggiuntive (così qualificate e disciplinare dalla normativa contrattuale di comparto) secondo un parametro normativo diverso è, per tutto quanto detto in precedenza, destituito di fondamento.

Occorre poi aggiungere che – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – in base alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062 del 2013, n. 3681 del 2014).

Il ricorso non investe l’interpretazione che la Corte di appello ha dato della disciplina contenuta nel contratto collettivo integrativo. Nè peraltro l’odierno ricorrente ha adempiuto gli oneri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., atteso che la possibilità di valutare la conformità alla legge e al c.c.n.l. del settore pubblico di un contratto integrativo – che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, stipulato dalle amministrazioni pubbliche sulle singole materie, nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, se pure applicabile al territorio nazionale in ragione della P.A. interessata, non è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (Cass. n. 7981 del 2018, n. 19227 del 2011).

7. Una volta stabilito che il prof. P. è stato compensato, per le ore aggiuntive svolte oltre l’orario d’obbligo, nella misura prevista dal contratto collettivo integrativo di comparto, alla cui disciplina ha rinviato il contratto collettivo nazionale di lavoro, non vi è spazio per l’attribuzione di una diversa e superiore remunerazione.

8. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese, essendo le Amministrazioni rimaste intimate.

Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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