Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29637 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/12/2017, (ud. 20/04/2017, dep.12/12/2017),  n. 29637

Fatto

RILEVATO CHE:

la Banca Antonveneta S.p.A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, P.G. e P.L.T. chiedendo che il contratto di compravendita stipulato dai convenuti in data 21 giugno 1999 fosse dichiarato affetto da simulazione assoluta “e che, in ipotesi, il contratto venisse dichiarato inefficace nei confronti dell’attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c.”, esponendo di essere creditrice nei confronti di P.G. dell’importo di Lire 135 milioni in quanto lo stesso era fideiussore rispetto alle obbligazioni della società Siltif, consacrate in un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Lucca del 28 luglio 1999. Inoltre, riguardo ai beni venduti in data 21 giugno 1999, l’acquirente risultava cugina del venditore, pensionata di 80 anni e sostanzialmente priva di redditi adeguati, con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi simulato o, comunque, concluso in pregiudizio delle ragioni del creditore;

con sentenza del 13 novembre 2008 il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda dichiarando nullo per simulazione assoluta il contratto di compravendita;

avverso tale decisione proponeva appello principale P.G. ed incidentale P.L.T. deducendo, sulla base di analoghe considerazioni, che il primo giudice aveva errato nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello relativo all’opposizione d decreto ingiuntivo e che la prova della simulazione risiedeva in elementi irrilevanti, senza rilevare l’incompatibilità tra l’azione di simulazione e quella revocatoria. Interveniva nel giudizio la Srl Elipso Finance che aveva acquistato i crediti che facevano capo a P.G., con conseguente successione nei diritti dell’attrice Banca Antonveneta S.p.A. che, quindi, rimaneva contumace;

con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta da P.G. nei confronti di Banca Antonveneta S.p.A. e di P.L.T. con condanna di P.G. al rimborso delle spese sostenute dal terzo intervenuto, Elipso Finance;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.G. sulla base di cinque motivi. Resiste in giudizio Elipso Finance Srl con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 344 c.p.c. e art. 1260 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’intervento in appello della S.r.l. Elipso Finance, dimenticando che il giudizio in oggetto non riguarda il credito di cui il terzo sarebbe divenuto successore a titolo particolare, ma l’azione di simulazione o quella revocatoria proposta da chi ha ceduto il credito, cioè Banca Antonveneta S.p.A.;

il motivo è fondato. Nell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e non il diritto di credito, sicchè il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 cod. proc. civ. (per il caso di revocatoria fallimentare: Sez. 1, Sentenza n. 25660 del 04/12/2014 – Rv. 633414). Detto in altri termini, la cessione del credito non ha trasferito il diritto all’inefficacia della vendita. E questa Corte si è di recente espressa in modo analogo, ritenendo inapplicabile l’art. 111 c.p.c., nel caso di esercizio di revocatoria, ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F., della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell’immobile, con cui si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c., ma non il diritto di farne dichiarare l’inefficacia (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16652 del 22/07/2014, che richiama a sua volta i principi della sentenza n. 8419/2000). La Corte in quel caso faceva discendere l’inammissibilità dell’intervento dell’aggiudicatario, nel giudizio promosso dal curatore ex art. 67 legge fall.. Nel caso in esame, in occasione dell’intervento in appello della S.r.l. Elipso Finance la società, con l’atto di costituzione, non si è qualificata quale successore “anche” nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione. Conseguentemente il motivo deve trovare accoglimento;

la sentenza della Corte territoriale va cassata sul punto e, decidendo nei merito, l’intervento di S.r.l. Elipso Finance in appello va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di appello nei rapporti tra appellante principale, incidentale e Elipso Finance Srl vanno compensate in considerazione dell’esito della lite;

con il secondo motivo lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., dell’art. 112 dello stesso codice per omessa pronunzia sulla domanda di accertamento del credito che la banca avrebbe inteso tutelare con le azioni spiegate e, in particolare, per aver omesso di pronunziare sulla eccepita invalidità della fideiussione, ai sensi degli artt. 1956,1175 e 1371 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore, per avere la banca continuato a fare credito alla società garantita che si trovava in gravi difficoltà, come dimostrato dal successivo fallimento della stessa. La Corte territoriale non avrebbe provveduto sulla domanda di accertamento proposta dalla banca “nell’ipotesi in cui la causa non dovesse essere sospesa”. Rispetto a questa domanda l’odierno ricorrente avrebbe reiterato l’eccezione di estinzione della garanzia prestata, ai sensi dell’art. 1956 c.c.;

il motivo è inammissibile per difetto di interesse poichè P.G. si duole del mancato esame della richiesta che la controparte, Banca Antonveneta S.p.A., avrebbe formulato nell’ipotesi di mancata sospensione del giudizio e rispetto alla quale il P. avrebbe proposto, in ipotesi, un’eccezione di estinzione. Il motivo è inammissibile, altresì, per totale difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente trascritto la domanda che assume proposta dall’istituto di credito in via subordinata, con allegazione della stessa, specificazione della ritualità di tale richiesta, sia in primo che in secondo grado, essendosi limitato a riportare tra virgolette una frase inconferente ai fini che qui rilevano;

con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello pronunziato la sentenza in violazione del principio di divieto di ultrapetizione riguardo ad una domanda giudiziale non avanzata dall’appellata in sede di gravame;

il motivo, che presenta profili di inammissibilità per mancanza di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto, esattamente individuato o allegato, nè la domanda rispetto alla quale non vi sarebbe stata una pronunzia, da parte del giudice di prime cure, nè la domanda rispetto alla quale vi sarebbe stata, al contrario, ultrapetizione, è infondato. La questione prospettata, infatti, riguarda esclusivamente un’integrazione della motivazione del Tribunale da parte della Corte territoriale, attraverso il pertinente richiamo della giurisprudenza relativa al presunto rapporto di dipendenza logica tra l’azione di simulazione e quella revocatoria, da un lato e quella di accertamento della sussistenza del credito, dall’altro. Rispetto a tale questione la Corte territoriale ha richiamato, oltre alla giurisprudenza citata dal Tribunale, che riguardava l’azione revocatoria, anche quella relativa, specificamente, alla domanda di simulazione;

con il quarto motivo deduce l’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in ordine alla sussistenza dei presupposti della simulazione. La Corte territoriale non avrebbe preso in esame ed adeguatamente valutato una serie di elementi di fatto evincibili dalle risultanze probatorie, adottando una motivazione palesemente insufficiente;

il motivo è inammissibile poichè si sottopone al sindacato di legittimità la valutazione comparativa degli elementi di prova e la minore o maggiore decisività degli stessi, profili che costituiscono prerogativa di esclusiva competenza del giudice di merito. Sotto altro profilo il motivo è inammissibile poichè, sotto il rilievo formale di una assenza di motivazione o di motivazione del tutto apparente, in realtà si censura espressamente un vizio di inadeguata o insufficiente motivazione che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie in esame, non consente;

con il quinto motivo deduce insufficiente motivazione in relazione al rigetto della richiesta d’inammissibilità delle domande di simulazione e revocatoria per incompatibilità delle stesse, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente pur concordando con la circostanza evidenziata dalla Corte territoriale, secondo cui le domande di simulazione e revocatoria sarebbero state proposte in via gradata, ribadisce la contraddittorietà delle stesse, non sufficientemente affrontata dal giudice di appello;

il motivo è inammissibile poichè sotto l’apparente riferimento al vizio previsto all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’ipotesi di motivazione assente (art. 132 c.p.c., n. 4), in realtà il P. intende censurare l’accertamento del fatto processuale della ritenuta subordinazione della domanda di revoca, pur concordando contraddittoriamente sul fatto che le domande fossero state proposte in via gradata;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al primo motivo e, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile l’intervento in appello di S.r.l. Elipso Finance, con compensazione delle spese di tale giudizio;

quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, nei rapporti tra il ricorrente P. e la società Elipso Finance, in considerazione dell’esito della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre alcun provvedimento va adottato nei confronti di Banca Antonveneta poichè la stessa non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte accoglie primo motivo, rigetta gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’intervento in appello di S.r.l. Elipso Finance e compensa le spese tra appellante principale ed incidentale e S.r.l. Elipso Finance.

Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità nei rapporti tra il ricorrente e s.r.l. Elipso Finance. Nulla per le spese nei rapporti tra il ricorrente e Banca Antonveneta S.p.A..

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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