Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29636 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avv. FABRIZIO CRISCUOLO,

rappresentato e difeso dall’avv. PIACQUADDIO CIRO, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

notificato;

– resistente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2966/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22.9.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Triolo Vincenzo (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per

l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso al Tribunale di Lucera, L.M., operaio agricolo a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2005; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado, con esclusione TP della componente denominata t.f.r., mentre la Corte d’appello di Bari con sentenza depositata il 28 settembre 2009 l’aveva accolta integralmente.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione – consegnato in data 22 settembre 2010 all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c. -, con un unico motivo.

La parte intimata si è difesa con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente principale, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., all’art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere -contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Col ricorso incidentale, la parte resistente lamenta la mancata pronuncia della Corte territoriale in ordine all’istanza di cessazione della materia del contendere da lei proposta, in ragione del fatto che dopo la proposizione dell’appello e in pendenza di questo, l’INPS avrebbe pagato senza riserve quanto richiesto in giudizio.

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

Il ricorso principale è manifestamente fondato mentre è inammissibile quello incidentale, per cui i due ricorsi vanno trattati in camera di consiglio.

Va anzitutto disattesa la deduzione del resistente di inammissibilità del ricorso principale per tardività, deduzione che non tiene conto della disciplina di cui all’art. 149 c.p.c., comma 3.

Inammissibile è poi l’ulteriore deduzione di inammissibilità della produzione del contratto collettivo invocato, operata dall’INPS solo in appello, in quanto il resistente non deduce di avere tempestivamente formulato tale eccezione in sede di appello.

Quanto all’appello principale, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR ” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

Ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso principale andrebbe accolto.

E’ invece inammissibile il ricorso incidentale.

In regime di provvisoria esecutività della sentenza di condanna di primo grado, l’avvenuto pagamento della somma con essa disposto non assume infatti valore di acquiescenza, in difetto di ulteriori elementi di fatto, nel caso in esame solo genericamente enunciati e non indicati specificatamente come dedotti e provati nella sede giudiziale naturale (il giudizio di appello).” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rilevando che recentemente il significato della norma di cui al D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 convertito nella L. n. 111 dello stesso anno, ha specificato che “il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Concludendo, riuniti i ricorsi, la Corte accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Questa dovrà infatti stabilire l’ammontare dell’indennità dovuto al D.C., calcolato sui minimi retributivi reali previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con esclusione del solo elemento del t.f.r.

(secondo la difesa svolta in via subordinata dal controricorrente già in primo grado), questione che non è stata oggetto dell’impugnazione da parte dell’INPS e pertanto da ritenere definitivamente risolta, nell’an, dai giudici di merito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA