Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29636 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 28/12/2020), n.29636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23806-2019 proposto da:

C.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 5520/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A.F., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 27 giugno 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, e quindi ha escluso sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia il pericolo di danno grave alla persona, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, evidenziando che nel Paese d’origine e nell’area di provenienza del richiedente (provincia del Punjab) non si riscontra una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata.

In senso ostativo al riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha escluso la condizione di vulnerabilità del richiedente, ritenendo che lo svolgimento in Italia di attività lavorativa per un periodo di soli otto mesi, unitamente alla disponibilità di alloggio autonomo, non sia sufficiente a dimostrare inserimento e integrazione sociale del richiedente, il quale, in caso di rimpatrio, non sarebbe comunque esposto al rischio della privazione dei diritti fondamentali.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi ai quali ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche alla luce dell’art. 10 Cost., motivazione apparente, omesso o comunque contraddittorio esame delle fonti informative, e si contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè difetto di motivazione e travisamento dei fatti, e si contesta la mancanza di istruttoria in ordine alle condizioni socio-economiche del Paese d’origine del richiedente, ai fini del giudizio di comparazione tra la qualità di vita raggiunta nel Paese d’accoglienza e quella che il richiedente avrebbe in caso di rimpatrio.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, anche in riferimento all’art. 10 Cost., nonchè omesso esame della situazione socio – economica del Paese d’origine e della condizione personale del richiedente.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati.

4.1. Il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza idonea a superare le argomentazioni del giudice di merito, il quale ha ritenuto, per un verso, irrilevante la storia narrata ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di vicenda di carattere personale, e, per altro verso, ha escluso la presenza nella regione di provenienza del richiedente – il Punjab – di una situazione di violenza indiscriminata o di insicurezza diffusa significativa ai fini della concessione della protezione sussidiaria, fondando tale valutazione sul contenuto del più aggiornato report del Ministero degli esteri (maggio 2019).

Come già chiarito da questa Corte, la contestazione dell’apprezzamento delle fonti deve essere condotta allegando fonti successive, che smentiscano quelle indicate dal giudice di merito (Cass. 18/02/2020, n. 4037), e che, pertanto, il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base detto giudice ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate da altre e più aggiornate fonti qualificate, e solo qualora dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria.

In caso contrario – come è nella fattispecie in esame – la generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente differente da quello ricostruito dal giudice del merito, si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

4.2. In termini analoghi si atteggia la contestazione riguardante la ritenuta assenza di condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, che il Tribunale ha argomentato sulla base dell’esame della situazione del richiedente nel Paese d’origine giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455).

Esclusa la condizione di vulnerabilità in partenza, in ragione sia della non credibilità del racconto (in particolare pagg. 7-8 del decreto impugnato), sia delle informazioni sulla situazione del Paese d’origine, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a far ritenere l’avvenuta integrazione in Italia, ed ha quindi escluso la vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Anche sul punto, perciò il ricorso si risolve nella richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale, che è estranea al giudizio di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell’interno, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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