Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29636 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19636/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 190, presso l’avvocato DORA DE ROSE (Area legale territoriale
Centro di Poste Italiane), rappresentata e difesa dall’avvocato
SERGIO GALASSI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE
LUCA N. 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LINGUITI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 27/01/2014 r.g.n. 422/2013.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 52 depositata il 27.1.2014 la Corte d’appello di Ancona, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, rigettava il gravame di Poste Italiane s.p.a. ed accoglieva la domanda di A.A., dipendente della suddetta società, di riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nell’area quadri, 2^ livello CCNL 1994, in virtù delle mansioni di fatto da lui espletate sin dall’aprile 1999 quale addetto a mansioni ispettive singolarmente espletate;
2. per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi e il lavoratore resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Con memoria depositata prima dell’udienza, la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso in data 27.6.20183;
4. Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto della rinuncia, da parte della società, agli atti, al diritto e all’azione di cui al presente ricorso e dell’accettazione, a spese compensate, da parte del lavoratore;
5. con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).
Infine, le spese di lite vanno compensate fra le parti in ossequio all’art. 92 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018