Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29636 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13120-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che

la rappresenta e unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 04/04/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 del Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, l’accoglimento dal secondo al settimo motivo, assorbimento

l’ottavo e nono motivo, inammissibile il decimo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con raccomandata del 14 maggio 2008, Equitalia Polis s.p.a. ha notificato a N.M. un preavviso di fermo per mancato pagamento di cinque cartelle, per la somma complessiva di Euro 6.760,48.

2.- Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo e il giudice di primo grado lo ha annullato per difetto di motivazione. Equitalia ha impugnato la decisione innanzi alla CTR del Veneto; il contribuente non si è costituito e il giudice d’appello, d’ufficio, ha dichiarato il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale di Equitalia, perchè in base al D.L. n. 203 del 2005, art. 3 l’agente di riscossione è l’Agenzia delle Entrate, ed ha dichiarato inammissibile l’appello.

3.-Propone ricorso per cassazione Equitalia Nord s.p.a., nella qualità di società subentrata a Equitalia Polis s.p.a. affidandosi a dieci motivi. Non si costituisce l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. Secondo la parte ricorrente la CTR ha erroneamente pronunciato, d’ufficio, sul rapporto sostanziale tra Equitalia s.p.a., Equitalia Polis e l’Agenzia delle Entrate. Il motivo è infondato. Sulla correttezza delle

motivazioni esposte dalla CTR -secondo la quale il trasferimento del diritto controverso comporrebbe la perdita della legittimazione processuale- appresso si dirà; qui occorre rilevare che il giudice di secondo grado ha verificato la legittimazione a impugnare, che è una questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e in quanto tale rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. un. 6132/2018).

5) Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.L. n. 203 del 2005, art. 3. La parte lamenta l’errore della CTR secondo la quale l’interesse giuridico alla riscossione del tributo è stato -per effetto del citato art. 3- trasferito esclusivamente alla Agenzia delle Entrate, affermazione che secondo la ricorrente è in aperto contrasto con il testo della norma. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, e alla L. n. 546 del 1992, art. 10. La ricorrente censura la sentenza di secondo grado affermando la propria legittimazione a stare in giudizio, negata dalla CTR sulla base del ritenuto “trasferimento” della “difesa dell’interesse giuridico alla riscossione” da Equitalia alla Agenzia delle Entrate, mentre -deduce la ricorrente- Equitalia mantiene, ex lege la qualità di Agente della riscossione. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 111 c.p.c. Il giudice di secondo grado pur ritenendo che nel caso di specie si è verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso non ha però fatto corretta applicazione dell’art. 111 c.p.c. in virtù del quale anche in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione, argomentata con riferimento ad alcune sentenze della Corte di legittimità che tuttavia fanno riferimento al diverso istituto della successione ex lege e a titolo particolare nel processo, una delle quali peraltro riferita ad un caso in cui la parte appellante era un soggetto diverso dalla parte costituita in primo grado. Con il sesto motivo si lamenta la omissione della motivazione, resa, secondo il ricorrente nella forma della “motivazione apparente”. Secondo la CTR la proposizione dell’appello avrebbe potuto essere consentita solo in forza di una nuova procura speciale, secondo quanto disposto dall’art. 22 dello Stato della società. La ricorrente osserva che l’art. 22 dello Statuto, riguarda la rappresentanza legale di Equitalia e non i rapporti tra Equitalia e le società controllate. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 12 e al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43.

Questi motivi possono essere esaminati tutti congiuntamente essendo connessi tra di loro. I motivi sono fondati in ragione di quanto appresso si dirà.

In primo luogo deve osservarsi che la legittimazione ad impugnare la sentenza in appello spetta a chi ha rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado e ciò anche a prescindere dalla titolarità del rapporto sostanziale (Cass. civ. n. 13584/2017).

Inoltre, il trasferimento di funzioni di cui al D.L. n. 203 del 2005 realizza non già un fenomeno successorio riconducibile all’art. 110 c.p.c. bensì all’art. 111 c.p.c. in virtù del quale il processo prosegue tra le parti originarie (v. Cass. 7318/2014; Cass. 3369/2018).

In particolare, questa Corte ha affermato che “in base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia semplicemente concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. 3116-06;sez. un. 6774-03), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 1110 c.p.c., sebbene a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (ancorchè con ampio riferimento a una materia). E, vi sia stata o meno una successione nell’universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, il fenomeno giuridico che dà corso alla fattispecie processuale non è l’estinzione della parte (art. 110 c.p.c) sebbene appunto il trasferimento dei rapporti pendenti (art. 111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge” (Cass. n. 7318/2014).

Non pertinente appare il richiamo dall’art. 22 dello Statuto di Equitalia s.p.a, argomento che peraltro si fonda sull’implicito -ed erroneo- presupposto che Equitalia Polis non fosse soggetto legittimato a proporre appello, benchè parte soccombente in primo grado.

Infine quanto all’argomento dell’inammissibilità della impugnazione perchè proposta da un avvocato del libero foro, si deve osservare che la legislazione vigente all’epoca in cui è stata conferita la procura non precludeva alle agenzie della riscossione di farsi rappresentare da avvocati del libero foro. Infatti solo con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. d) entrate in vigore il 1.1.2016, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2 estende l’inammissibilità della rappresentanza volontaria processuale anche all’ufficio dell’agente della riscossione. L’appello, invece è stato proposto da Equitalia Polis, prima della entrata in vigore della norma nella sua attuale formulazione.

Pertanto, ha errato la CTR a ritenere che Equitalia non fosse legittimata a proporre l’appello e a dichiararlo inammissibile.

Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, dal momento che il giudice d’appello ha argomentato sul presupposto -errato- che l’attività di riscossine sia stata privatizzata formalmente ma non sostanzialmente per effetto del DL 203/2005. Con il nono motivo si ricorso si lamenta il vizio di contraddittoria motivazione su un fatto deciso per il giudizio, poichè la CTR argomenta sul trasferimento della difesa dell’interesse giuridico alla riscossione del tributo non avvedendosi che il preavviso di fermo è stato emesso nell’anno 2008 sicchè paradossalmente la conseguenza sarebbe che già in primo grado Equitalia Polis non era legittimata al giudizio (pur avendo emesso l’avviso) e quindi avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado anzichè dichiarare inammissibile l’appello.

Entrambi i motivi si possono considerare assorbiti in base alle considerazioni che precedono.

Con il decimo motivo di ricorso la parte chiede alla Corte di pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e dichiarare che il preavviso di fermo è immune da vizi perchè la CTR ha violato il disposto dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza di primo grado -si osserva-ha annullato il preavviso per difetto di motivazione, vizio che non è stato sollevato dal contribuente, il quale ha lamentato altri e diversi vizi.

Il motivo è inammissibile poichè riguarda questioni sulle quali la CTR non si è pronunciata, ritenendole assorbite. Sul punto manca quindi la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione e salva la facoltà per la parte di riproporre le medesime questioni al giudice del rinvio (Cass. 22095/2017).

Pertanto, va respinto il primo motivo, dichiarati assorbiti l’ottavo ed il nono e inammissibile il decimo, e, in accoglimento dei motivi, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame, e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti i motivi ottavo e nono; dichiara inammissibile il decimo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, per un nuovo esame, e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA