Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29635 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
TRISCHITTA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEGLI INTERNI
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 72/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
21.1.2010, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato tra il 12 e il 24 agosto 2010, L. P. chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione della L. n. 66 del 1962, art. 8 e successive modifiche e/o al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 24 febbraio 2010, con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della sua domanda di riconoscimento della pensione e della indennità di accompagnamento quale cieca civile assoluta o, in via subordinata, l’indennità quale cieca parziale c.d. “ventesimi sta”, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 4 agosto 2004. In proposito, la Corte territoriale ha condiviso la relazione del C.T.U., secondo la quale l’assistita ha un “visus pari ad ombre e luci in occhio destro” e “pari a due decimi in occhio sinistro” e ha confermato il rigetto della domanda sulla base della considerazione che la legge attribuisce il beneficio richiesto unicamente nel caso di residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore.
Resiste alle domande l’INPS con rituale controricorso, mentre gli altri due intimati non si sono costituiti in questa sede.
Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Conformemente a quanto rilevato dai giudici di merito, la L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8 come anche la L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3 attribuiscono infatti i benefici della pensione e della speciale indennità a coloro che “abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”, mentre in giudizio è stato accertato che la P. presenta un residuo visivo pari a due decimi nell’occhio sinistro.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso. Nulla per le spese, avendo la ricorrente effettuato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011