Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29635 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 22/10/2021), n.29635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15342/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SEGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

R.A., R.M., G.D., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4829/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 10354/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.A., R.M. e G.D., eredi di R.L. esponevano che il loro dante causa, pensionato iscritto al soppresso Fondo autoferrotranvieri, aveva fruito del pensionamento anticipato D.L. 25 novembre 1995, n. 501, ex art. 4, conv. in L. 5 gennaio 1996, n. 11; che con sentenza passata in giudicato il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla commisurazione del trattamento pensionistico sulla base di 35 anni di contributi comprensivo della maggiorazione di anzianità ai sensi delle norme citate e che l’Inps aveva erogato una pensione in misura inferiore al dovuto non avendo imputato il beneficio della maggiorazione di cui all’art. 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/94 con il coefficiente di rendimento 2,50.

Convenivano, pertanto, innanzi al Tribunale di Viterbo l’INPS chiedendo il ricalcolo della pensione con condanna dell’istituto al pagamento delle differenze nella misura quantificata in ricorso.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata,in riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto agli eredi di R.L. le differenze pensionistiche richieste ritenendo di includere la maggiorazione dell’anzianità contributiva nella cosiddetta quota B della pensione.

La Corte territoriale ha osservato che la pensione degli autoferrotranvieri era costituita dalla somma di una quota maturata fino al 31/12/1992 con aliquota fissa di rendimento pari a 2,50%, di altra quota dall’1/1/93 al 31/12/1994 con lo stesso coefficiente e infine della quota relativa al periodo successivo all’1/1/1995 soggetta all’aliquota di rendimento del 2% e riteneva corretto il criterio di calcolo esposto dai ricorrenti per la quantificazione della prestazione fondato sull’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1994.

Ad avviso della Corte detto beneficio non poteva essere imputato alla quota di pensione corrispondente all’anzianità successiva all’1/1/1995, come preteso dall’Inps, in quanto la norma prevedeva testualmente che i programmi di prepensionamento fossero predisposti sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/1994.

2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad

un unico motivo cui resistono i R. e la G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3,D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che si tratta di stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31/12/1994, oppure se il calcolo debba essere effettuato collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva a tale data, come indicato dall’Inps, e con il relativo coefficiente di rendimento del 2%. Deduce che la maggiorazione contributiva costituiva contribuzione figurativa, concessa per accedere al pensionamento anticipato, la quale, per pacifico principio generale, doveva essere imputata al periodo nel quale era collocato l’evento a copertura del quale essa era posta e che,nella fattispecie, i contributi non potevano che essere successivi al 31/12/94 in quanto,fino a quella data,esisteva la contribuzione effettiva, ragion per cui l’incremento figurativo doveva essere collocato alla cessazione del rapporto di lavoro, necessariamente compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997.

4. Il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui ” in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 L. cit., deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994″ (Cass. n. 20496 del 29 agosto 2017; Cass. n. 10946 del 26 maggio 2016, alle cui motivazioni si rimanda anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

5. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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