Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29635 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29635 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA

Conseguenze
– Notifica

sul ricorso 9547-2015 proposto da:

della
sentenza

GENERALI

ITALIA SPA

00885351007

nella

qualità

impugnata Decorrenza

d’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime

del termine
breve –

della strada per la Regione Campania, in persona del

Configurabilit
– Fondamento

suo procuratore speciale Dott. GIOVANNI DIGITO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

R.G.N. 9547/2015

62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

Cron.

rappresentata e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERIReP•
giusta procura speciale in calce al ricorso;

Ud. 04/04/2017

– ricorrente – CO
contro

MAURIELLO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA GREGORIO XI °

13,

presso lo studio

Data pubblicazione: 12/12/2017

dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
NAPOLITANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GREGORIO XI ° 13, presso lo studio

difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti nonché contro
GENERALI ITALIA , ARENIELLO SILVIO;
– intimati avverso la sentenza n. 5018/2014 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

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dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/12/2014 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale
accoglimento del gravame interposto dalla sig. Immacolata Mauriello e in
conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Torre Annunziata n.
1353/2006, ha -per quanto ancora d’interesse in questa sede- rideterminato
l’ammontare in favore della predetta liquidato dal giudice di prime cure a

avvenuto il 29/10/1995 a Castellammare di Stabia ed ascritto alla
concorrente paritaria responsabilità dei sigg. Vincenzo Napoletano e Silvio
Areniello, rispettivamente conducente e proprietario del motociclo Yamaha
tg. NA 319264 sul quale era trasportata, nonché del conducente, rimasto
sconosciuto, di autovettura Lancia Thema repentinamente allontanatasi dopo
l’urto, con condanna dei medesimi al pagamento di somma a titolo di
risarcimento in via solidale con la società ma Assitalia s.p.a., quale impresa
designata per il F.G.V.S.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società
Generali Italia s.p.a. (a seguito del conferimento del ramo assicurativo di
Assicurazioni Generali s.p.a. in ma Assitalia s.p.a.), nella qualità di impresa
designata per il F.G.V.S., propone ora ricorso per cassazione affidato a 2
motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la Mauriello e il Napoletano.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata fondata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per tardività sollevata dai contoricorrenti.
Il ricorso per cassazione risulta proposto dalla società Generali Italia
s.p.a., che non ha partecipato al giudizio di gravame avanti alla Corte
d’Appello di Napoli, ove, come risulta dall’intestazione dell’impugnata
sentenza, sono state viceversa presenti -quali appellate ed appellanti in via
incidentale- la società Assicurazioni Generali s.p.a. e la società Assitalia
Assicurazioni s.p.a.

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titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale

La ricorrente deduce che all’esito del conferimento del ramo
assicurativo da parte della società Assicurazioni Generali s.p.a. nella società
ma Assitalia s.p.a. vi è stata la contestuale assunzione della nuova
denominazione di quest’ultima in Generali Italia s.p.a.
Entrambi i controricorrenti indicano essersi la suindicata cessione
verificata nel corso del giudizio di secondo grado, e che «la perdita della

stata dichiarata in giudizio dal suo difensore né vi è stata la notificazione
«alle altri parti ( come previsto dall’art. 300 c.p.c. ), per cui il processo è
legittimamente proseguito tra le parti originarie».
Lamentano ulteriormente di avere «in data 22/12/2014 … notificato
a mezzo Pec alla ricorrente S.p.A. Generali Italia, quale società cessionaria
del ramo dell’azienda assicurativa italiana della S.p.A. Assicurazioni Generali
… la copia conforme della sentenza della Corte di Appello di Napoli del
17/12/2014 n. 5018 ed il pedissequo atto di precetto di pagamento», sia
quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada sia in proprio, laddove la ricorrente
«ha omesso al riguardo qualsivoglia riferimento» deducendo «in
ricorso che la sentenza impugnata non è stata notificata».
Eccepiscono che «tale doppia notifica della copia conforme della
sentenza di secondo grado … vale a far decorrere il termine di sessanta
giorni per l’impugnazione, previsto dall’art. 325, 2° comma, c.p.c., nei
confronti della ricorrente».
Orbene, emerge dagli atti che la sentenza impugnata è stata dal
difensore della Mauriello e del Napoletano in effetti ( unitamente al
pedissequo atto di precetto di pagamento ) all’odierna ricorrente notificata
(oltre che in proprio anche) nella veste di impresa designata per la Regione
Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in
data 22/12/2014, e che quest’ultima, dichiarandosi cessionaria del «ramo
assicurativo di Assicurazioni Generali s.p.a. da ma Assitalia s.p.a. giusta
delibera IVASS n. 105 del 1876/2013», anzitutto al fine di far valere la
propria legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione in oggetto,

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capacità di stare in giudizio di della S.p.A. Assicurazioni Generali» non è

lo ha notificato al difensore dei suindicati odierni controricorrenti eccipienti in
data 31/3/2015, e pertanto oltre il termine ex art. 325 c.p.c.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il trasferimento
(dell’azienda o come nella specie) di un ramo d’azienda configura invero
una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, il che, sul piano
processuale, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. determina la prosecuzione del

particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa
dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del
cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l’interesse
ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di
esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa
non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione
fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa
(v. Cass., 23/3/2010, n. 6294; Cass., 19/11/2007, n. 23936).
Il trasferimento di azienda attribuisce dunque al cessionario autonoma
legittimazione all’impugnazione della sentenza sfavorevole al cedente
(cfr. Cass., 8/6/2012, n. 9298; Cass., 19/11/2007, n. 23936; Cass.,
19/5/2000, n. 6503. E già Cass., 8/11/1968, n. 3696), stante l’opponibilità
del giudicato nei suoi confronti, quale successore a titolo particolare ( cfr.
Cass., 9/10/2013, n. 22918; Cass., 19/1/2010, n. 792 ).
La norma di cui all’art. 111, 4 0 co., c.p.c. conferisce infatti al
successore a titolo particolare un autonomo diritto all’impugnazione che gli
spetta in quanto come nella specie gli sia stato in corso di causa trasferito il
diritto controverso ( cfr. con riferimento al trasferimento di ramo di
azienda, Cass., 19/11/2007, n. 23936; Cass., 29/11/2005, n. 25952 ), e
prescinde dalla sua partecipazione al pregresso grado di giudizio ( cfr. Cass.,
17/3/2009, n. 6444 ), in quanto in capo al successore a titolo particolare il
diritto di impugnare la sentenza (di primo grado o, come nel caso, d’appello)
deriva esclusivamente dalla soccombenza del suo dante causa, sicché per
l’ammissibilità dell’impugnazione è sufficiente che, allegata siffatta qualità,
chieda la riforma della sentenza che tale soccombenza ha sancito, gli effetti

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processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo

di quest’ultima nei suoi confronti invero derivando dalla legge ( arg. ex art.
111, 4° co., c.p.c. ) ( cfr. Cass., 8/6/2012, n. 9298 ).
Il successore a titolo particolare non può essere dunque considerato
terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter
assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che,
spiegando la sentenza effetto nei suoi confronti è legittimato ad impugnarla,

111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in
fasi pregresse di giudizio (cfr., Cass., 17/03/2009, n. 6444; Cass.,
13/7/2007, n. 15674; Cass., 11/5/2007, n. 10876; Cass., 27/2/2002,
n. 2889).
A tale stregua, pur conservando il cedente la propria legittimazione, in
qualità di sostituto processuale del cessionario ( cfr. Cass., 22/10/2009, n.
22424 ), il cessionario successore a titolo particolare è legittimato ad
impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il
titolo che gli consente di sostituire quest’ultimo ( v., da ultimo, Cass.,
11/4/2017, n. 9250 ), e ben può pertanto proporre ( anche ) ricorso per
cassazione pur se non sia stato, come appunto nel caso, parte del giudizio di
gravame.
Ne consegue che la società Generali Italia s.p.a. è ex art. 111 c.p.c.
pienamente legittimata a proporre il presente ricorso in quanto all’esito del
trasferimento del ramo d’azienda de quo è successore a titolo particolare
della società Assicurazioni Generali s.p.a. ( pure ) nel diritto controverso.
Essendole stata nella specie l’impugnata sentenza notificata da
controparte ( anche ) nella sua qualità di impresa designata per il F.G.V.S.,
essa era tenuta a rispettare il termine ( c.d. breve ) ex art. 325 c.p.c.
Orbene, emerge dagli atti, da un canto, che la copia conforme della
sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17/12/2014 n. 5018 è stata dal
difensore della Mauriello e del Napoletano notificata ( unitamente al
pedissequo atto di precetto di pagamento ) a mezzo Pec alla ricorrente
S.p.A. Generali Italia, quale società cessionaria del ramo dell’azienda
assicurativa italiana della S.p.A. Assicurazioni Generali, in data 22/12/2014;

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secondo quanto espressamente previsto nell’ultimo comma del citato art.

per altro verso, che il ricorso per cassazione è stato dall’odierna ricorrente
notificato al difensore dei suindicati controricorrenti in data 31/3/2015, e
pertanto oltre il termine di sessanta giorni previsti al citato art. 325 c.p.c.
A tale stregua, il ricorso è conseguentemente inammissibile per
tardività, non rilevando in contrario che il c.d. termine lungo ex art. 327
c.p.c. non fosse a tale data ancora decorso.

compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle delle spese del
giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i
medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti costituite
delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come
modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 4/4/2017

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la

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