Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29634 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21557-2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in VIA MEUCCI 7/D – RAVENNA –

presso l’avv. ANDREA MAESTRI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO – OTG DI

GENOVA;

– intimità –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 4 giugno 2019 il Tribunale di Genova ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di A.J., cittadino nigeriano.

2. Per quanto ancora rileva, in ragione del contenuto del motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto: a) che l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente escludesse la credibilità dei motivi del suo allontanamento dal Paese di origine; b) che la vicenda del richiedente non rivelava profili di vulnerabilità, non essendo emersi problemi di salute e piuttosto avendo egli dichiarato che lavorava in Nigeria; e) che non era stata documentata una seria integrazione alla luce della documentazione prodotta e del fatto che, ancora dopo tre anni di permanenza in Italia, il richiedente aveva avuto bisogno di un interprete.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 3Cedu; dell’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 2, art. 5, comma 6, art. 10, comma 1. E “1.1.” del D.Lgs. n. 286 del 1998, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, tenendo conto della condizione di endemica e grave deprivazione materiale che caratterizza la Nigeria.

La censura è ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”. Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivogiia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporìs, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019). Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito net negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando la capacità lavorativa espressa in patria e l’assenza di profili di integrazione in Italia nonchè di altri profili di vulnerabilità.

2. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 10-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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