Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29634 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 22/10/2021), n.29634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12182/2015 proposto da:

Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEUCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEMETRIO RIVELLINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex

lege I.N.P.D.A.P. ROMA; INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE, PRESSO IL PRESIDIO DELLA DIREZIONE REGIONALE “CAMPANIA

MOLISE” DELL’I.N.P.S., GESTIONE EX I.N.P.D.A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 226/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 24/10/2014 R.G.N. 129/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Campobasso, decidendo sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha rigettato la domanda Z.V., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (Ersam), attuale ARSIAM, e ha ritenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, che nella base contributiva utile per il computo del TFS e della pensione non fossero da includere i versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 152 del 1968, art. 4 e art. 11, comma 5, che prescrive tassativamente le voci a tal fine da calcolarsi, dovendosi, inoltre, escludere che il dato legislativo potesse essere superato dalla previsione della legge regionale (L.R. n. 40 del 1977), stante la riserva di legge statale, o dal regolamento interno dell’Ersam.

2. Avverso la sentenza ricorre Z.V. con un motivo. L’Inps è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente denuncia la violazione di plurime norme insistendo per la natura retributiva delle somme erogate dall’Ersam al Fondo pensione.

Questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, Legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 29 aprile 1997 che, sulla base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un assegno “ad personam”, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.

Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra cui Cass. 17 gennaio 2003, n. 681 secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. 14 agosto 2004, n. 15906 secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass. 2 settembre 2010, n. 18999 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. 7 gennaio 2013, n. 176 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.l. Compatto Sanità 1994 – 1997); Cass. 17 settembre 2015, n. 18231 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla nonna.

Ne’ invero è condivisibile la prospettazione della natura retributiva degli accantonamenti in questione essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto di recente chiarito da questa Corte, a Sezioni unite, nella decisione n. 4684 del 9 marzo 2015: “Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti – versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In conclusione, la domanda intesa ad ottenere l’inclusione nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio dei versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza è infondata con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’Inps svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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