Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29634 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29086-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FILOTRADE s.r.l.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 2381/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA Salvatore;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento dell’istanza

di revocazione, nel merito accoglimento ricorso principale, rigetto

ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso oncidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., notificato il 28.11.2014 e affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle Dogane ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 2381/2014, pubblicata il 4.2.2014, con cui questa Corte dichiarò l’improcedibilità del ricorso iscritto al N. 24675/2012 R.G., dalla stessa proposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per la cassazione della sentenza n. 43/13/11, resa in grado d’appello dalla C.T.R. della Liguria in data 30.6.2011, nella controversia vertente tra essa Agenzia e Filotrade s.r.l. Con la predetta ordinanza, venne infatti rilevato il mancato tempestivo deposito del ricorso nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., e venne anche dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da Filotrade s.r.l., che in questa sede non ha peraltro svolto difese.

Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 22.1.2019, questa Corte ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso e disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., commi 2 e 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si impugna per revocazione l’ordinanza n. 2381/2014. Rileva la ricorrente che con la predetta decisione – fondata sul presupposto secondo cui il ricorso per cassazione non era stato depositato nel fascicolo d’ufficio, tantomeno nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. – la Corte è incorsa in errore di fatto, rilevante ai fini della stessa ammissibilità della proposta impugnazione, e consistente nella circostanza che, al contrario, il ricorso (notificato a mezzo del servizio postale in data 10/12.9.2012) era stato tempestivamente depositato il 18.9.2012, ma erroneamente inserito dalla cancelleria come ricorso successivo nel fascicolo iscritto al N. 19830/2012 R.G., vertente tra le medesime parti, ma avente ad oggetto altra sentenza della C.T.R. ligure, recante il n. 42/13/11, “gemella” e coeva a quella impugnata. Di ciò, all’evidenza, la Corte non s’era avveduta.

2.1 – Va anzitutto ribadita l’ammissibilità del ricorso, già pronunciata con la citata ordinanza interlocutoria, con le seguenti ulteriori precisazioni.

2.2 – Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente ricevute le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 12283/2004; Cass. n. 3652/2006; Cass. n. 10637/2007; Cass. n. 5075/2008; Cass. n. 22171/2010; Cass. n. 27094/2011; Cass. n. 4456/2015; Cass. n. 24355/2018; Cass. n. 26643/2018).

Nella selezione degli atti interni al giudizio di legittimità, poi, è consolidata l’ulteriore affermazione secondo cui vi rientra, tra l’altro, il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 1, (v. Cass. n. 2597/2004; Cass. n. 24856/2006). Inoltre, quanto alla mancata considerazione di un documento da parte della S.C., benchè inserito nel fascicolo, è anche consolidato l’orientamento secondo cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016). Sotto diverso, ma connesso profilo, è stato infine affermato che “In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l’espressa menzione dell’atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall’indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte” (Cass. 10517/2015).

2.3.1 – Al contrario, sulla specifica questione inerente l’assenza di un atto nel fascicolo d’ufficio, perchè – seppur tempestivamente e regolarmente depositato – inserito in altro fascicolo per un “disguido di cancelleria”, è dato riscontrare un unico precedente di legittimità, segnato da Cass. n. 27508/2017, così massimata: “In tema di revocazione, non ricorre l’errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, qualora la S.C. pronunci un’ordinanza senza vagliare un ricorso incidentale non presente in atti, in quanto inserito per mero disguido di cancelleria in altro fascicolo processuale, giacchè, in tale ipotesi, la declaratoria di inesistenza di detto ricorso al momento della decisione risulta formalmente corretta ed esclude, pertanto, la commissione di un errore di percezione, salvo, tuttavia, che il ricorso incidentale deve essere deciso perchè la parte ha diritto ad una pronuncia sul punto. (Nella specie la S.C. dichiarata inammissibile la revocazione ha proceduto all’esame ed alla decisione sul ricorso incidentale smarritosi)”.

Più in dettaglio, nella cennata occasione la Corte ha escluso che alcun errore di percezione potesse sussistere, giacchè “effettivamente il ricorso incidentale non era in atti e la declaratoria di sua inesistenza era formalmente corretta”. Ricorrendo poi alla costante giurisprudenza secondo cui, “qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, quest’ultimo deve essere deciso, avendo la parte diritto alla pronuncia sul punto”, ed avendo riscontrato che la decisione di cui si era chiesta la revocazione aveva pronunciato in rito, e non sul merito, con la detta sentenza la S.C. ha esaminato e deciso il ricorso incidentale in allora pretermesso dal Collegio giudicante.

La pronuncia in parola, pur senza richiamarle espressamente, sembra innestarsi su un paio di decisioni di legittimità, sul tema della revocazione in generale, secondo cui “L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicchè il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia” (così, Cass. n. 11453/2011; v. anche Cass. n. 21938/2006, in motivazione).

2.3.2 – Per la verità, può riscontrarsi una ulteriore decisione di questa Corte (ord. n. 3088/2019), in cui è venuto in questione l’inserimento in altro fascicolo d’ufficio – anche in tal caso “per disguido di cancelleria” – del controricorso regolarmente depositato e destinato al “giusto” fascicolo d’ufficio, e ciò a causa della confusione generata dai numeri di ruolo oggettivamente simili.

In tale occasione, invero singolare, la Corte, su istanza del difensore della parte che aveva subito le conseguenze dell’errore (giacchè il ricorso contro cui essa aveva tempestivamente resistito era stato frattanto deciso circa tre anni prima, a sua insaputa), non ha potuto che limitarsi a dare atto del disguido e della estraneità della stessa parte alla causa sottoposta al suo esame.

2.4.1 – Ciò posto, ritiene questo Collegio di doversi discostare dall’orientamento segnato da Cass. n. 27508/2017.

In proposito, va però prima precisato che le citate Cass. n. 11453/2011 e Cass. n. 21938/2006, per quanto apparentemente calzanti nella specie, non paiono in realtà pertinenti, perchè (come si evince dalle rispettive motivazioni) il principio poc’anzi riportato è tratto dalla decisione più risalente, che concerne propriamente l’ipotesi in cui sia indiscusso che il documento mancante al momento della decisione sia stato però ritualmente prodotto e acquisito al fascicolo, ciò di cui il giudice – come in quel caso – ha piena contezza: la questione, dunque, è legata alla problematica del prelievo di un documento già prodotto e alla sua mancata restituzione in cancelleria, ovvero anche del suo smarrimento, e si interseca con i relativi poteri del giudice in ordine alla sua ricerca, oppure all’adozione della decisione allo stato degli atti (su cui si veda, ex multis, Cass. n. 12369/2014; Cass. n. 10741/2015).

La questione che occupa, invece, è affatto diversa.

2.4.2 – Ora, fermo quanto si dirà infra (par. 3.1), per ragioni di comodità espositiva giova anzitutto anticipare come sia assolutamente incontestabile la circostanza che, nella specie, alcuna negligenza possa anche solo in astratto configurarsi a carico dell’Agenzia, che ha provveduto ad adempiere l’onere di deposito del ricorso, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, nella sedes prevista ex lege, cioè la cancelleria della Suprema Corte.

Già prima facie, dunque, appare oltremodo problematica una soluzione della questione che, a fronte della pur “formalmente corretta” (per usare le parole di Cass. n. 27508/2017) declaratoria di inesistenza del ricorso nel fascicolo d’ufficio, operata nell’ordinanza qui impugnata, si traduce in una sostanziale e irrimediabile denegata giustizia, di per sè non integralmente ristorabile con la mera soluzione risarcitoria, e ciò in contrasto con i fondamentali principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dall’art. 6 CEDU, secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile…”. Costituisce indubbia eco di tali principi, del resto, l’affermazione della stessa Cass. n. 27508/2017, secondo cui il ricorrente incidentale pretermesso ha comunque diritto ad una pronuncia sull’impugnazione da lui proposta, seppur nel solo caso in cui non vi sia pericolo di contrasto di giudicati.

In realtà, ritiene questo Collegio che la norma dettata dall’art. 395, n. 4, c.p.c., laddove si attribuisce rilevanza, ai fini della revocazione, all’errore di fatto “risultante dagli atti o documenti della causa”, debba essere letta secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei cennati principi, inerenti, in definitiva, il “giusto processo” e l’effettività della tutela giurisdizionale.

Infatti, quanto precede induce a ritenere che, già in senso tecnico, il ricorso in parola sia da considerarsi “atto di causa”, la cui qualificazione deriva non già dal suo fisico inserimento nel fascicolo (attività che non dipende minimamente dalla parte, essendo di esclusiva competenza del cancelliere, ex art. 36 disp. att. c.p.c.), bensì dall’aver la parte stessa espletato quanto necessario perchè esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’errore revocatorio “deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati” (Cass. n. 75/1999), per tali non potendo che intendersi quelli – attinenti alla causa – ritualmente ricevuti dal cancelliere, su richiesta della parte.

La quale parte, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall’esito della afferente valutazione).

E’ quindi evidente che, nell’espressione “atto o documento di causa”, per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d’ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato. In tal guisa, l’errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d’ufficio all’atto della decisione, ma si estende anche a quell’atto o documento (attinente alla causa) che, benchè regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all’ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso.

L’argomento, ovviamente, è assai delicato, perchè comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice (non è un caso che nella specie, come emerge dall’ordinanza revocanda, quel Collegio giudicante chiese ed ottenne dalla cancelleria una attestazione, datata 15.11.2012, da cui risultava che il ricorso dell’Agenzia non era stato invece depositato). Tuttavia, a parte l’insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell’interesse dell’utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, nè direttamente, nè indirettamente. Pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim’ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso.

2.4.3 – Infine, non è superfluo evidenziare come le considerazioni che precedono valgano specificamente nella descritta ipotesi del “disguido di cancelleria”, ove debitamente documentato, o in altre ad essa (rigorosamente e strettamente) assimilabili e sempre che della ritualità del deposito dell’atto la S.C. non abbia contezza alcuna.

In qualsiasi altra ipotesi in cui effettivamente un atto o documento non sia stato rinvenuto nel fascicolo d’ufficio o di parte al momento della decisione, benchè vi fosse stato regolarmente inserito (diversamente dalle ipotesi evidenziate nel par. 2.2, correttamente inquadrate nell’ambito dell’errore di fatto revocatorio dalla condivisibile giurisprudenza ivi richiamata), alcun rimedio è esperibile avverso i provvedimenti ciononostante adottati dalla S.C., quale giudice di legittimità, sul presupposto della sua inesistenza, non potendo configurarsi, in tal caso, alcun errore di percezione e non trovando applicazione le ulteriori ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c., invece sperimentabili (ad eccezione del caso regolato dal n. 5 dello stesso articolo), ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., solo quando la Corte pronunci nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 10807/2006; Cass., Sez. Un., n. 11508/2012; Cass., Sez. Un., n. 17557/2013; Cass., Sez. Un., n. 23833/2015).

3.1 – Ciò posto, il ricorso per revocazione in esame è fondato.

Come in parte anticipato, va anzitutto confermato, in punto di fatto, che il ricorso in questione è stato effettivamente depositato nella cancelleria di questa Corte in data 18.9.2012, e quindi tempestivamente, ma è stato inserito, evidentemente per un disguido, nel fascicolo “gemello” iscritto al n. 19830/2012 R.G., come ricorso successivo (si veda, al riguardo, il fascicolo di parte dell’Avvocatura dello Stato, qui prodotto sub B), nel cui frontespizio è riportata, quale sentenza impugnata, “C.T.R. di Genova 43/13/11”, è stampigliato il timbro a data dell’Ufficio depositi di questa Corte riportante la dicitura “18 SET 2012”, nonchè l’ulteriore timbro, evidentemente apposto dalla stessa Cancelleria, “Ricorso successivo vedi N. “, cui è aggiunto a penna “19830/12”; stesso timbro a data è riportato sulla nota di deposito, sulla prima pagina del ricorso, nonchè sulla prima pagina della copia conforme della sentenza impugnata).

E’ per questa ragione, dunque, che il Collegio giudicante, con l’impugnata ordinanza (in cui si fa riferimento ad una congruente attestazione di cancelleria datata 15.11.2012), ha preso atto dell’assenza tout court, nel fascicolo d’ufficio, del ricorso notificato, e ha definito in rito il giudizio di legittimità, anche in relazione all’impugnazione incidentale proposta da Filotrade s.r.l..

Si staglia quindi in tutta evidenza la considerazione che l’errore di percezione (ut supra definito) di quel Collegio circa l’assenza del deposito del ricorso stesso, attività invece regolarmente espletata dall’Agenzia, è eziologicamente e univocamente collegato alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, statuizioni che, senza quell’errore, non avrebbero potuto adottarsi.

L’ordinanza impugnata è quindi revocata, potendo al riguardo formularsi il seguente principio di diritto: “In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, tra gli “atti o documenti della causa, dai quali l’errore stesso deve risultare, vanno compresi – in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido di cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d’ufficio. Ne deriva che è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiari improcedibile un ricorso non presente in atti, allorchè risulti che lo stesso era stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido della cancelleria, introdotto in un fascicolo d’ufficio non pertinente”.

4.1 – Passando al rescissorio, ex art. 402 c.p.c., vanno dunque esaminati il ricorso principale e quello incidentale di Filotrade s.r.l., seppur tardivo ex art. 334 c.p.c., da intendersi proposto in via condizionata, stante la decisione della C.T.R. comunque totalmente ad essa favorevole.

Occorre premettere che con sentenza n. 43/13/11 del 30.6.2011, la C.T.R. della Liguria ha accolto l’appello proposto da Filotrade s.r.l. e, in riforma della prima decisione, ha annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento doganale n. 88488 del 20.10.2006, con cui l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Genova, aveva determinato i maggiori diritti doganali dovuti dalla società in relazione ad operazioni di importazione di carne bovina congelata, effettuate nell’anno 2004 a tariffa agevolata ai sensi del Reg. (CE) n. 780/2003, in base a titoli AGRIM illegittimamente ottenuti, essendo emerso – all’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – che la società aveva agito in collegamento con altre società, le cui partecipazioni erano tutte riferibili agli stessi membri della famiglia S., i quali esercitavano la gestione di fatto dell’intero gruppo attraverso la società Euromeat s.p.a., situazione espressamente considerata dall’art. 9, par. 5, del predetto Regolamento comunitario, come ostativa alla assegnazione delle quote del contingente tariffario. Il giudice d’appello ha rilevato che la società aveva prodotto documentazione idonea a provare i requisiti di accesso ai titoli di importazione; che il Ministero delle Attività Produttive, in base alla documentazione in suo possesso, aveva escluso la esistenza di collegamenti societari; che il rispetto dei requisiti di accesso al contingente era confermato anche dalla mancata revoca dei titoli di importazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito la società con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico mezzo.

5.1 – RICORSO PRINCIPALE

L’Agenzia delle Dogane censura la sentenza per insufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la C.T.R., da un lato, ha omesso completamente di esaminare gli elementi indiziari che, in considerazione della convergenza e concordanza degli stessi, assumono consistenza di prova presuntiva decisiva ai fini dell’accertamento della pretesa doganale; dall’altro, ha fondato la decisione su elementi probatori inesattamente valutati o privi di concludenza.

5.2 – In proposito, va anzitutto premesso che il ricorso in esame è pienamente ammissibile, perchè esso – ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis stante la data di pubblicazione della sentenza impugnata, antecedente al 11.9.2012 – rispetta il requisito di specificità, avendo l’Agenzia sia criticato puntualmente le lacune, le insufficienze e gli errori logici in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, sia indicato dettagliatamente la molteplice serie di fatti indizianti raccolti dai verbalizzanti, evidenziandone la concordanza e convergenza ai fini della prova della esistenza di un legame tra Filotrade s.r.l. e le altre svariate società del gruppo dirette dai membri della famiglia S., attraverso la società capofila Euromeat s.p.a., così soddisfacendo il connotato della decisività degli elementi probatori che, ove non trascurati ed esattamente valutati dal giudice del merito, avrebbero condotto ad una diversa decisione favorevole alla ricorrente.

5.3 – Ciò posto, il motivo è fondato.

Esattamente come nel caso già esaminato e deciso da Cass. n. 9803/2014 (sentenza resa, tra l’altro, proprio sul ricorso “gemello” n. 19830/2012 R.G., nel cui fascicolo era erroneamente stato inserito il ricorso che, in questo giudizio rescissorio, si sta esaminando) la C.T.R., dopo avere, nello svolgimento in fatto della sentenza, richiamato il presupposto di fatto indicato a fondamento dell’avviso di rettifica (esistenza di un legame societario ostativo, ai sensi dell’art. 9 Reg. (CE) n. 780/2003 e dell’art. 143 Reg. (CE) n. 2454/1993, alla assegnazione delle quote del contingente tariffario, appartenendo Filotrade s.r.l. ad un gruppo di imprese tutte controllate e gestite di fatto da membri della famiglia S.), ha successivamente del tutto omesso di prendere in considerazione gli elementi indiziari individuati nel p.v.c. del 9.2.2006, indicati a supporto della pretesa doganale, limitandosi anche qui ad affermare che la società aveva prodotto “documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti normativamente richiesti per l’ottenimento del titolo di importazione agevolata”.

Rinviando, per gli aspetti di maggior dettaglio e per brevità, alla ampia e condivisa motivazione di Cass. n. 9803/2014 – resa, si ripete, tra le medesime parti e su fatti sostanziali e processuali assolutamente identici a quelli che qui occupano, se non per l’oggettiva diversità dell’atto impositivo impugnato, come emerge dalla stessa motivazione – va qui solo ribadito che la motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente, in quanto la C.T.R. s’è limitata “ad indicare soltanto il ‘risultato conclusivò del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni” (così, espressamente, Cass. n. 9803/2014).

Anche con la sentenza in esame, dunque, la C.T.R. ligure è incorsa nel medesimo vizio motivazionale già rilevato da Cass. n. 9803/2014, sia in quanto essa è fondata su apodittiche ed inesplicate affermazioni concernenti i documenti prodotti dalla società, attestanti il possesso dei requisiti per il rilascio del titolo AGRIM, e sulla mera asserzione della genericità degli indizi relativi al collegamento societario offerti dall’Ufficio, sia in quanto affetta da errore applicativo del criterio di valutazione della prova presuntiva secondo lo schema delineato dall’art. 2727 c.c., laddove la C.T.R. afferma trattarsi di “indizi che non escludono che ogni società operasse in autonomia rispetto alle altre”: in tal guisa, infatti, il giudice d’appello fonda il giudizio circa la concludenza degli elementi offerti dall’Agenzia sulla mera astratta ipotesi di una pur sempre possibile autodeterminazione della società importatrice alla partecipazione alla assegnazione delle quote del contingente, indipendentemente da eventuali direttive e strategie della società capofila e dal coordinamento con le analoghe iniziative delle altre società del Gruppo, senza tuttavia procedere ad alcun serio esame degli elementi stessi ed ancorando la propria valutazione su ciò che è meramente (ed astrattamente) possibile, sostanzialmente abdicando al procedimento inferenziale di valutazione della prova logica.

5.4 – Sussiste, inoltre, anche in tal caso, l’incompleta e parziale valutazione delle prove poste dalla C.T.R. a fondamento della decisione, laddove essa ha ritenuto quale prova decisiva del mancato collegamento societario il contenuto della nota del Ministero delle Attività Produttive datata 5.12.2005, senza però considerare che in essa il Dicastero si limitava soltanto a rilevare come dalla documentazione notarile concernente l’assetto societario, prodotta al momento della presentazione delle domande di registrazione alla sottoquota 2 di cui ai citati Regolamenti n. 954/02 e 780/03, non emergevano elementi di sospetto circa un collegamento societario impeditivo al rilascio dei titoli AGRIM, peraltro prescindendo del tutto dagli elementi accertati dai verbalizzanti: detta nota, dunque, non può considerarsi come elemento di contrapposizione rispetto alle emergenze istruttorie riportate nel p.v.c. del 9.2.2006, confermando anzi il fatto che la documentazione notarile in discorso era idonea ad occultare l’effettiva situazione di collegamento societario, emersa solo in seguito alle indagini (riferibilità delle partecipazioni societarie ai membri della stessa famiglia S.; accordi fiduciari di trasferimento quote; appunti informatici e corrispondenza tra le società e la capogruppo Euromeat s.p.a., da cui emergeva che tale società controllava le satelliti; gestione contabile unitaria del Gruppo attraverso Samba Service s.r.l.).

Pertanto, l’affermazione secondo cui il Ministero aveva esaminato “le risultanze del PVC e la documentazione in suo possesso”, seguita dalla conclusione della inesistenza del collegamento societario, è assolutamente priva di logica rispetto alla decisione in quanto, per un verso, il giudice di merito si affida alle conclusioni raggiunte da un organo amministrativo, senza adeguatamente vagliarle alla luce del complessivo quadro probatorio; dall’altro non indica gli specifici elementi per cui, esaminando le risultanze del p.v.c., il Ministero sia efficacemente pervenuto a tale conclusione, senza peraltro specificare per quali ragioni abbia inteso aderire a tali conclusioni.

5.5 – A nulla poi rileva la circostanza, pur valorizzata dalla C.T.R., secondo cui Filotrade s.r.l. avrebbe legittimamente fruito del dazio agevolato, non avendo il Ministero delle Attività Produttive provveduto a revocare i titoli di importazione come previsto dall’art. 10 del Reg. (CE) n. 780/2003.

Sul punto, per brevità, si rinvia alla motivazione di Cass. n. 9803/2014, parr. 1.7 e 1.8. Deve qui solo ribadirsi che “non sussiste dubbio alcuno che, in difetto di specifica norma derogatoria, nell’ambito dell’ordinamento interno le competenze all’accertamento, liquidazione e riscossione dei dazi e degli altri diritti doganali, anche se concernenti la importazione di merci relative a contingentamento tariffario, spettino in via esclusiva alla Autorità doganale (Agenzia delle Dogane) e tale accertamento non è subordinato alla vicenda amministrativa del titolo di importazione (recte della assegnazione della quote del contingente) che attiene esclusivamente al momento della partecipazione alla gara ed alla corretta distribuzione delle quote tra le imprese concorrenti” (così la più volte citata Cass. n. 9803/2014), tanto più che, nella specie, non era comunque più possibile procedere alla revoca dei riconoscimenti da parte del Ministero delle Attività Produttive, avendo la società restituito i titoli AGRIM a seguito del relativo (e definitivo) utilizzo.

5.6 – La sentenza originariamente impugnata dall’Agenzia, dunque, è cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, perchè provveda ad un nuovo esame dell’atto d’appello di Filotrade s.r.l., scevro dai vizi motivazionali riscontrati.

6.1 – RICORSO INCIDENTALE

Venendo all’esame del ricorso incidentale, la società con l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nonchè del principio di obbligatorietà del contraddittorio amministrativo doganale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società assume la illegittimità dell’avviso di rettifica in quanto non sarebbe stato assicurato il preventivo contraddittorio nella fase antecedente la emissione dell’atto impositivo, che trova applicazione anche in materia doganale come affermato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropè. Filotrade evidenzia che il vizio denunciato, anche se non dedotto nei precedenti gradi di merito, può essere esaminato ex officio dalla Corte in quanto con esso viene fatta valere una violazione del diritto comunitario, conseguente ad una interpretazione delle norme del C.D.C. fornita con pronuncia del giudice comunitario, resa su rinvio pregiudiziale, alla quale va riconosciuta efficacia vincolante per i giudici degli Stati membri, configurandosi, quindi, nel caso di specie una ipotesi tipica di ius superveniens direttamente conoscibile dal giudice della controversia in corso.

6.2 – Il motivo è da ritenere ammissibile. Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia invocata da Filotrade è sopravvenuta alla decisione di primo grado ed al deposito dell’atto di appello e non sussistono preclusioni alla rilevabilità della questione anche di ufficio per la prima volta in sede di legittimità, essendo anche la Corte tenuta a verificare la compatibilità della norma nazionale con quella comunitaria sopravvenuta risultante dalla sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE, che opera in modo analogo allo ius superveniens (Cass. n. 11642/2010; Cass. n. 8060/2013; Cass. n. 8399/2013).

Esso è però palesemente infondato, come esattamente statuito dalla stessa Cass. n. 9803/2014, alla cui motivazione espressamente si rinvia.

Va peraltro evidenziato che, ancora di recente, è stato ribadito il principio secondo cui “Agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., in L. n. 27 del 2012, non si applica la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè, in tale ambito, opera lo “ius speciale” di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nel testo vigente “ratione temporis”, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell’atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione nè dei principi unionali nè degli artt. 3 e 24 Cost., perchè il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale” (Cass. n. 2175/2019); ancora, è stato anche affermato che “In materia doganale, il principio fondamentale dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicchè deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l’autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell’interessato, qualora la normativa interna – in particolare il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7 (nel testo previgente alla novella del 2012) – consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l’atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii all’art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16)” (Cass. n. 12095/2019).

Vale comunque la pena ribadire – rinviando anche qui, per il dettaglio, alla ampia motivazione di Cass. n. 9803/2014 – che anche nel caso in esame la fase procedimentale del contraddittorio anticipato è stata assicurata, giacchè risulta dagli atti che il provvedimento impositivo è stato adottato in esito alle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti di Filotrade s.r.l., i cui risultati sono stati compendiati nel p.v.c. del 9.2.2006, regolarmente consegnato alla contribuente. Ne deriva che, all’esito della verifica fiscale, la società contribuente è stata comunque messa in grado di esercitare il proprio diritto di difesa, ut supra delineato, sicchè non può configurarsi alcuna correlativa violazione, essendo intercorsi, tra l’altro, ben più di otto mesi tra la consegna del detto p.v.c. e l’emissione dell’atto impositivo, avvenuta il 20.10.2006.

7.1 – In definitiva, quanto al giudizio rescissorio, è accolto il ricorso principale, mentre è rigettato l’incidentale. La sentenza originariamente impugnata dall’Agenzia è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza impugnata e, decidendo sul ricorso per cassazione iscritto al n. 24675/12 R.G., accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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