Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29633 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21378-2019 proposto da:

S.G.G., elettivamente domiciliato in VIA CALDARA POLIDORO

N. 4 – MESSINA – presso l’avv. GIOVANNI VILLARI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 21 maggio 2019 il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di S.G.G., cittadino della Sierra Leone.

2. Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, il Tribunale ha rilevato: a) che il racconto del richiedente di essere vittima di minacce ad opera di appartenenti alla Poro Society non era verosimile, dal momento che siffatta società conferisce prestigio sociale e ad essa aderisce l’elitè maschile del Paese; b) che, in ogni caso, non emergeva alcun riscontro dell’impossibilità delle autorità di fornire protezione, tenuto conto che, allo stato attuale e da tempo, in Sierra Leone vige una democrazia; e) che, in generale, il soggiorno nei Paesi di transito non assume autonomo rilievo ai fini della protezione internazionale; d) che, a parte la rilevata situazione in Sierra Leone, ai fini della protezione cd. umanitaria, doveva considerarsi che la frequenza di corsi di alfabetizzazione e il proficuo inserimento nella struttura ospitante non erano comunque dimostrativi di un grado adeguato di integrazione sociale.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, de D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e dell’art. 16 della direttiva 2013/32 UE’, rilevando che la vantazione di non credibilità del ricorrente era stata fondata sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, mentre il Tribunale, dopo attenta valutazione delle informazioni aggiornate sul Paese di origine, avrebbe dovuto procedere a sentire il richiedente, così come richiesto, e motivare specificamente sulla sua credibilità.

La doglianza è inammissibile per assenza di specificità, in quanto, per un verso, non menzionata alcuna fonte aggiornata trascurata dal Tribunale e non ne illustra la rilevanza rispetto al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, e, per altro verso, non considera che, secondo quanto emerge dal decreto impugnato (e il punto non è oggetto di alcuna critica), il richiedente è stato sentito in sede giurisdizionale.

Siffatto rilievo rende superfluo il sottolineare che il ricorso neppure indugia a chiarire quali profili della narrazione del richiedente avrebbero potuto essere oggetto di approfondimento istruttorio.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e e), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, nonchè omesso esame di una fatto decisivo per il giudizio, in ragione delle minacce alle quali il richiedente ha riferito di essere esposto, in caso di rientro in Sierra Leone, senza poter contare sulla tutela della autorità statali.

La doglianza è inammissibile, giacchè il Tribunale non ha affatto omesso l’esame delle indicate circostanze, ma, all’esito di una valutazione di non credibilità del ricorrente, ha escluso che egli sia esposto a qualunque minaccia, sottolineando che, in ogni caso, tenuto conto del regime democratico vigente nel Paese, neppure esistevano riscontri quanto all’incapacità delle autorità di fornire protezione.

3. Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto alla rilevanza delle vicende occorse durante il transito in Libia, quando il richiedente era stato sequestrato a fini estorsivi, torturato e picchiato.

Si aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare il peggioramento della situazione di danno grave al quale il richiedente era potenzialmente esposto in caso di rimpatrio nel suo Paese d’origine, “in quanto è evidente la connessione tra il transito e il suo soggiorno in Libia e il contenuto della sua domanda di protezione internazionale”. La doglianza è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto il Tribunale ha sottolineato come il soggiorno nel Paese di transito non assumesse alcun rilievo rispetto alla questione del rimpatrio in Sierra Leone.

Tale soluzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità menzionata dallo stesso ricorrente, giacchè l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE’ n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cass. n. 31676 del 2018). Ora, appunto il ricorso non chiarisce quale sia appunto la connessione esistente tra il transito e il contenuto della domanda.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), per avere il Tribunale omesso di esaminare la relazione sociale redatta dal Cas Liberty, che documenta le attività svolte dal richiedente e il grado di integrazione raggiunto.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ragione del lungo tempo decorso dalla partenza e del percorso di integrazione compiuto in Italia.

6. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, attenendo entrambi al diniego del permesso di soggiorno per motivi cd. umanitari. Essi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019). Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando la capacità lavorativa di contadino, l’assenza di profili di integrazione in Italia, la presenza degli affetti nel Paese d’origine.

Ora, in tale contesto di inquadramento, il Tribunale ha, per un verso, escluso che emergessero elementi dimostrativi di un adeguato grado di integrazione in Italia (e del tutto genericamente il quarto motivo di ricorso asserisce il contrario, senza indicare il contenuto della documentazione della quale assume il mancato esame); per altro verso, ha rilevato che proprio il ristabilito clima democratico in Sierra Leone valga ad escludere l’esistenza di particolari profili di vulnerabilità connessi al ritomo nel Paese di origine (e su questo profilo, il quinto motivo è meramente assertivo).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, poichè l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

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