Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29633 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29633 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso proposto da:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO T.P.A., in persona del socio e
I.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Stefania Bernardini e dall’avv. Francesco
Cavaliere, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, piazza
Gentile da Fabriano n. 3, come da procura a margine dell’atto
-ricorrenteRG 3212/2017 – g.es . m.ferr

L

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Contro

Fallimento SIGEGI s.r.l. in persona del curatore fall. p.t.
-intimato-

11182/2016, in R.G. 3929/2015;
letta la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. STUDIO TECNICO ASSOCIATO T.P.A. impugna il decreto Trib.
Lucca 7.12.2016, n. 11182/2016, in R.G. 3929/2015, con cui è stato
rigettato il suo reclamo avverso la mancata ammissione al passivo (ed
in privilegio) del credito per prestazione d’opera professionale, per
come disconosciuto dal curatore che si era avvalso a tal fine
dell’eccezione di prescrizione presuntiva;
2.

il tribunale, disattendendo poi anche le risultanze – comunque

negative – del giuramento decisorio deferito in giudizio al curatore, ha
dato atto di mancate prove contrarie alla presunzione;
3.

con il ricorso, in due motivi il ricorrente contesta l’erroneità

della decisione in quanto ha negato la possibilità di deferire il
giuramento decisorio de scientia al curatore e ha così evitato di
conferire decisività alla dichiarazione resa in giudizio da tale organo e
poi inammissibilmente revocata;

RG 3212/2017 – g.est. Erro

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per la cassazione del decreto Trib. Lucca 7.12.2016, n.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che sussistono le condizioni per la rimessione alla
pubblica udienza della Prima Sezione Civile.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
il Presidente

della Prima Sezione Civile.

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