Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29632 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 16/11/2018), n.29632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28359/2013 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 112,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA MAGRINI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIOVANNA MANZOLI, SILVIA DI PALO;

– ricorrenti –

contro

P.R., B.N., PE.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIA MONACIS;

– controricorrenti –

e contro

C.S.F., PI.MA.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 730/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013; R.G. 161/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbimento del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 730 del 2013, ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda ospedaliera città della salute e delle scienze di Torino nei confronti di C.S.F., Pe.Gi., P.R., Pi.Ma.Vi., B.N., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino tra le parti, e confermando la suddetta sentenza di primo grado, ha ritenuto corretta l’attribuzione dell’indennità giornaliera di cui all’art. 44 del c.c.n.l. di settore in relazione al sesto giorno non lavorato.

2. La Corte territoriale, premesso che l’orario di lavoro dei resistenti (tutti infermieri turnisti in servizio presso la ASL) era pacificamente articolato sulla base di tre turni programmati di otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali – con conseguente prestazione, a fronte di un orario contrattuale di 36 ore, di un maggior orario di 48 minuti al giorno – ha ritenuto che fondatamente i lavoratori avessero chiesto che la giornata del sabato, riposo compensativo non lavorato, venisse retribuita con inclusione dell’indennità giornaliera prevista per i lavoratori turnisti spettante per effetto dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Azienda prospettando due motivi di ricorso.

4. Resistono con controricorso i lavoratori.

5.L’azienda ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno disattese l’eccezione di inammissibilità prospettata dai controricorrenti in relazione all’art. 360-bis c.p.c., affermando che la questione era stato decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare la sentenza n. 5710 del 2009.

Si osserva che questa Corte con la ordinanza n. 4366 del 2018, ha affermato che in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

Ciò, tuttavia, non si riscontra nel caso in esame ove i motivi del ricorso contengono valide censure, come si rileva anche dalla sentenza n. 27273 del 2013 (intervenuta prima della notifica del presente ricorso in data 10 dicembre 2013) e dall’ordinanza n. 13803 del 2015, che sono intervenute in materia.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 comma 3, del c.c.n.l. 1994-1997 per i dipendenti del comparto Sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., ed all’art. 18 e art. 19, commi 2, 3, 4, e art. 20 dello stesso contratto, all’art. 9 del c.c.n.l. 7.4.2001 integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3, ed all’art. 30 del c.c.i.a. 1999-2001 per il personale dell’Azienda Ospedaliera.

Prospetta la ricorrente che la sentenza di appello, pur muovendo da una corretta definizione di riposo compensativo, da intendersi quale compenso di una “prestazione eccedente quella contrattualmente prevista”, ha poi erroneamente ritenuto che tale fosse il sesto giorno non lavorato. Sottolinea al contrario l’azienda che la giornata non lavorata è una mera conseguenza della distribuzione dell’orario normale di lavoro settimanale su cinque giorni invece che su sei e non svolge la funzione di riequilibrare eccedenze nella prestazione.

Secondo la ricorrente, allora, la Corte territoriale ha erroneamente interpretato l’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. 1994-1997 intendendo l’espressione “riposo compensativo” come comprensiva del sesto giorno non lavorato. Questo infatti non compenserebbe alcunchè e costituirebbe, invece, una mera pausa nella prestazione lavorativa non essendovi stata, precedentemente,un’eccedenza rispetto alla prestazione contrattualmente dovuta con riguardo alla quale quel riposo assuma la funzione di compensazione o riequilibrio. Sarebbero stati, pertanto, violati i criteri ermeneutici richiamati.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata motivazione omessa o comunque insufficiente sul punto decisivo della controversia relativo al contenuto dell’art. 30, n. 4 del c.c.i.a. 1999-2001 per il Personale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ora Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza di Torino” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione dell’art. 1362 c.c., nell’interpretazione della stessa clausola contrattuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene l’Azienda che, ove non si dovessero ritenere decisive ed assorbenti le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso, si dovrebbe comunque cassare la sentenza che, nell’interpretare l’art. 30, comma 4 del contratto integrativo aziendale per il personale dell’azienda resistente degli anni 1999-2001, assimila il riposo compensativo spettante al personale per il maggior orario settimanale prestato di quaranta ore in turni programmati, in luogo delle trentasei teoricamente previste, alla diversa situazione dell’articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni lavorativi invece che su sei.

Inoltre l’art. 30, comma 4, citato prende in considerazione proprio una situazione analoga a quella dei lavoratori turnisti, di cui all’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. 1994-1997 che prestano la loro attività in turni di otto ore su cinque giorni settimanali, così superando l’orario contrattualmente previsto di trentasei ore e maturando, conseguentemente, il diritto a riposi compensativi di cui i dipendenti hanno pacificamente beneficiato, mentre nessun cenno viene fatto alla diversa situazione conseguente alla articolazione dell’orario su cinque giorni invece che su sei con la conseguenza che la giornata di sabato non può che essere qualificata come mero giorno non lavorato non dovendo compensare una effettiva eccedenza di orario in relazione ad una prestazione resa oltre il limite contrattualmente previsto.

3. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto in ragione dei principi già enunciati da questa Corte nelle sentenza n. 27273 del 2013, e nell’ ord. 13803 del 2015, secondo cui: ai sensi dell’art. 44, comma 3 del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicchè essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni.

4. Ai fini di una migliore comprensione della regola giuridica da applicare sembra utile riepilogare il quadro normativo in cui la disciplina specifica delle aziende sanitarie locali si inserisce, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, alla quale si intende dare continuità. In primo luogo la L. n. 724 del 1994, art. 22, dispone che “1. L’orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, (n.d.r. e tra queste rientrano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo 1 del predetto D.Lgs.. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana (…) nonchè quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell’orario di servizio anche nei giorni non lavorativi. 2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 (n.d.r. e dunque anche per (e aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) l’orario settimanale di lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1 (…)”. In sostanza l’orario normale di lavoro è dalla legge fissato in quaranta ore settimanali ed una eventuale riduzione della durata della prestazione lavorativa settimanale può essere stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, poi, nel darsi attuazione alle direttive n. 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, all’art. 3 è stata data la definizione dell’orario normale di lavoro che viene fissato, ancora una volta, in 40 ore settimanali con facoltà per i contratti collettivi di lavoro di stabilire, per le rispettive categorie, una durata minore. Si precisa, inoltre, che la nozione di orario normale va riferita “alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”. In sintesi, sulla base della disciplina legislativa vigente, l’orario di servizio, che normalmente è di 40 ore settimanali, si articola di regola su cinque giorni settimanali di tal che il sesto giorno è in via generale una giornata non lavorativa (v. al riguardo l’art. 22, comma 1, in fine della L. n. 724 del 1994). Il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale. In questo quadro normativo generale va esaminata la disciplina collettiva nazionale ed aziendale del comparto della Sanità che ha inciso sull’orario di lavoro.

In base al contratto collettivo della sanità, infatti, l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità servizio (è il caso del lavoro in turni). Sia l’art. 18 del c.c.n.l. del comparto sanità degli anni 1994-1997 che l’art. 26 dello stesso c.c.n.l. per gli anni 1998-2001 prevedono, infatti, che “L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servigio e di apertura al pubblico”. Anche il contratto integrativo aziendale 1999-2001 per il personale dell’Azienda Ospedaliera – universitaria (OMISSIS) (ora Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza di Torino”), all’art. 30, comma 1, prevede un orario settimanale di 36 ore ripartito su 5 giorni lavorativi e con una durata massima della prestazione giornaliera di non più di 9 ore (fatte salve le eccezioni concordate per specifiche situazioni). In definitiva, quindi, nel comparto della Sanità, e nell’azienda ospedaliera presso la quale prestano servizio i ricorrenti, l’orario di lavoro settimanale è di regola ridotto a 36 ore, salvo il caso del lavoro in turni. Al riguardo si osserva che i tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di otto ore ciascuno. Evidentemente, in questo caso, l’orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l’orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore. Ne consegue che i lavoratori turnisti maturano il diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in più. A tale proposito il contratto integrativo citato, sempre all’art. 30, dispone che a ciascun dipendente che opera nei servizi attivati dodici o ventiquattro ore competono 13 giorni quali riposi compensativi all’anno, da fruirsi, possibilmente, nella misura di uno ogni mese (cfr. art. 30, n. 4, c.c.i.a. citato). Da tale ricostruzione dell’organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata “di non lavoro”. Tuttavia, se il lavoro è prestato per turni per coprire l’intero arco giornaliero nonchè tutti i giorni della settimana, ben può accadere che la giornata del sabato divenga una normale giornata lavorativa feriale con conseguente spostamento della giornata “non lavorativa” ad un altro giorno della settimana. Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle ventiquattro ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile. Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato.

Tanto premesso, e venendo quindi, e più specificatamente alla pretesa azionata nei presente giudizio, si osserva che l’art. 44 del contratto collettivo nazionale del comparto sanità degli anni 1994 – 1997, al comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al 5^, 6^ e 7^ livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, debba essere corrisposta una indennità giornaliera, paria ad Euro 4,39. La condizione per l’erogazione dell’indennità è, in primo luogo, l’effettività della rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell’azienda o ente. La norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. Unica eccezione è quella in cui l’assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. Nella sostanza quindi si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all’orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi. Non si può condividere allora la ricostruzione della Corte territoriale, che nella sostanza viene a qualificare come giornata di riposo compensativo quella del sabato non lavorato per effetto della diversa distribuzione dell’orario di lavoro su cinque invece che su sei giorni lavorativi. Verrebbe meno in tal caso il senso dell’indennità riconosciuta dall’art. 44 del contratto che, come si è ricordato, è funzionale a ristorare solo la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell’intero arco delle 24 ore. Nè tale ricostruzione contrasta con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 5710 del 2009 nella quale ci si limita, genericamente, ad affermare che sulla base degli artt. 2109 c.c. e segg. e dell’art. 36 Cost., anche allorquando l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni un solo giorno della settimana è considerato festivo, e di tanto non si discute nella presente controversia. Sulla base delle disposizioni speciali, di cui alla L. n. 591 del 1969, D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, L. 16 settembre 1977, n. 1188, ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374 (recante sostituzione del capo 2^ del D.P.R. n. 1372 del 1971), anche ai lavoratori turnisti deve essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale. Dal giorno di riposo settimanale va tenuto distinto l’eventuale giorno di riposo compensativo, accordato a recupero delle maggiori prestazioni settimanalmente rese per effetto del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell’organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore la settimana). Solo per i giorni suddetti, che non sono festivi nè sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetterà l’indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente voluto dalle parti collettive, una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l’esigenza organizzativa di copertura dei turni nelle 24 ore giornaliere, e non è controverso che l’Azienda USL abbia riconosciuto delle giornate di riposo compensativo connesso al maggior orario prestato e che per tali giornate l’indennità sia stata regolarmente erogata. Diversa, è, invece, la funzione del sabato non lavorato, che si pone quale ristoro dell’organizzazione del lavoro su cinque giornate lavorative di 36 ore settimanali, estesa a tutti i dipendenti del comparto, anche a quelli non coinvolti nel lavoro in turni. Ove, come chiesto, si ritenga che spetti l’indennità ex art. 44 c.c.n.l. cit. per effetto della concentrazione in cinque giornate dell’orario contrattuale di 36 ore a settimana, si dovrebbe ritenere che l’indennità debba essere erogata anche in favore dei lavoratori che senza svolgere il lavoro in turno prestino la loro attività con un orario concentrato su soli cinque giorni lavorativi. Tale conclusione è del tutto estranea alla volontà espressa dalle parti collettive nel disciplinare l’indennità di turno. Peraltro, le caratteristiche peculiari del compenso sono state esaminate da questa Corte anche con riferimento alla possibile inclusione dell’indennità nella c.d. “normale retribuzione” da prendere a base per la individuazione del compenso spettante durante le ferie e, in esito all’interpretazione della disciplina collettiva, è pervenuta al condivisibile convincimento che le parti contrattuali abbiano inteso ancorare tale indennità solo e soltanto alla effettiva prestazione del servizio con l’unica esclusione delle giornate di riposo connesse alla speciale articolazione dell’orario di lavoro per consentire la copertura delle 24 ore giornaliere (cfr. Cass. 26 gennaio 2009 n. 1836).

5. Per tutte le ragioni esposte, ed in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, la sentenza della Corte di Appello di Torino va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, si ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, con conseguente rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti con il ricorso depositato in primo grado.

6. Sono compensate tra le parti, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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