Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29631 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COPENAGHEN 10, presso lo studio dell’avvocato PAGLIA

GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCOLI ARMANDO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL NA (OMISSIS) SUD (OMISSIS) in persona del

Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PELUSO ROSA ANNA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3731/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.6.09, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata in data 9 luglio 2009 e notificata il successivo 6 ottobre, la Corte d’appello di Napoli ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando le domande svolte da F.P., medico convenzionato di medicina generale, nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) (oggi Napoli (OMISSIS) sud), dirette ad ottenere la restituzione delle somme erogategli da tale Azienda nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 ottobre 2000 e successivamente trattenutegli in pretesa attuazione del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270, che aveva reso esecutivo l’accordo nazionale per i medici convenzionati di medicina generale stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e successive modificazioni e integrazioni.

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accordo nazionale reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 citato, determinando con decorrenza retroattiva, dal 1 gennaio 1999, il nuovo trattamento economico di tale categoria di medici nella pressochè generalità dei componenti, senza prevedere la componente denominata “indennità di rischio e avviamento professionale” – considerata viceversa nel precedente accordo nazionale stipulato il 25 gennaio 1996, modificato il 6 giugno successivo e infine reso esecutivo col D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 -, avesse sostituito integralmente il precedente trattamento, anche nelle componenti non prese in considerazione dal nuovo, escludendo pertanto la prorogalo oltre la data del 31 dicembre 1998 della voce indicata.

I giudici d’appello hanno pertanto valutato come corretto il comportamento della ASL, la quale, nel 2001, in sede di liquidazione degli arretrati connessi alle nuove misure, composizione e decorrenza dei compensi, aveva trattenuto al dr. F. quanto erogato dal 1 gennaio 1999 al giorno precedente la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 270 del 2000, per il titolo menzionato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 5 novembre 2009, il dr. F.P., con un unico articolato motivo, attinente la pretesa violazione del D.P.R. 1 ottobre 2000, n. 270, art. 45 e degli artt. 11 e 15 preleggi nonchè il vizio di motivazione.

La ASL Na (OMISSIS) sud resiste alle domande con rituale controricorso.

Il ricorso denuncia, come erronea e in violazione degli artt. 11 e 15 preleggi, l’interpretazione data dalla Corte territoriale al contenuto degli accordi resi esecutivi con i decreti presidenziali citati, quanto alla persistenza o meno della voce “indennità di rischio e avviamento professionale”, prevista dal primo accordo quale componente della quota fissa del compenso stabilito per i medici convenzionati di medicina generale, oltre la data del 31 dicembre 1998 e fino a quella di entrata in vigore della nuova regolamentazione di tali compensi, operata dal secondo accordo.

In proposito, secondo la difesa del ricorrente, non sarebbe sostenibile, sulla base di una interpretazione dell’accordo nazionale reso esecutivo col D.P.R. del 2000, stante il principio di cui all’art. 11 preleggi, quanto viceversa immotivatamente ritenuto dalla Corte territoriale, vale a dire che il nuovo trattamento economico retroagisca nella sua interezza al 1 gennaio 1999, alla stregua delle disposizioni contenute nell’accordo, nel senso che questo avrebbe da tale data reso incompatibile e assorbito ogni diversa voce retributiva dei medici convenzionati di medicina generale e quindi anche l’indennità di rischio e avviamento professionale.

Infatti, non tutto il trattamento economico, nella quota fissa e in quella variabile, sarebbe stato previsto dal secondo D.P.R. come decorrente dal 1 gennaio 1999, ma solo alcuni elementi dello stesso, mentre nessuna norma avrebbe abrogato implicitamente da tale data l’indennità in parola, prevista dalla precedente contrattazione nazionale. Ne deriverebbe che solo per tali componenti dovrebbe ritenersi abolita la corrispondente voce del precedente accordo nazionale dalla data suindicata.

Anche le argomentazioni effettuate col richiamo agli artt. 11 e 15 preleggi operato dai giudici di merito sarebbero errate e immotivate, non avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabile l’art. 15 e non anche l’art. 11, che è del resto del tutto pertinente con riguardo alla fattispecie in esame, anzitutto impedendo ad una fonte secondaria, quale è il D.P.R., di derogare ad una primaria, quale è quella che stabilisce il principio di irretroattività della legge.

L’arbitrarietà della conclusione cui è giunta la Corte territoriale sarebbe infine confermata dall’affermazione secondo la quale comunque la nuova disciplina avrebbe condotto ad un miglioramento complessivo del trattamento economico del medico, affermazione che non sarebbe stata sostenuta da alcuna analisi concreta.

Il ricorrente conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

L’argomento oggetto del presente giudizio è già stato ripetutamente trattato, sulla base di censure sostanzialmente analoghe a quelle riferite, da questa Corte, che ha ritenuto infondati i ricorsi dei medici convenzionati (cfr., ad es. Cass. 4 maggio 2009 n. 10237) con le argomentazioni di seguito riportate.

Preliminarmente è stato ribadito che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 12595/93 e sez. lav. nn. 7615/04, 7454/05, 9721/05, 4412/06, 10467/06, 12906/06, 12109/07, 6200/08), gli accordi nazionali per l’uniforme trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 1, lett. h) e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, ma rappresentano unicamente la fase consensuale di un procedimento complesso che si conclude con un atto avente la forma di decreto presidenziale e il contenuto di atto di normazione secondaria, la cui interpretazione, da condurre pertanto secondo i criteri di cui all’art. 12 preleggi, può essere censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avanti questa Corte di legittimità, che ha il potere di procedere alla diretta interpretazione delle relative disposizioni, che conosce d’ufficio (contra, Cass. n. 4941/03, rimasta isolata).

Le censure di cui al ricorso investono sostanzialmente e nei termini indicati l’interpretazione che la sentenza fornisce sul punto illustrato degli accordi resi esecutivi coi D.P.R. del 1996 e del 2000 e sono come tali qualificabili come inerenti ad una pretesa violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Nel merito, emergono dalla lettura dei due decreti presidenziali che rendevano esecutivi due successivi accordi nazionali per l’uniformità di trattamento dei medici esercenti la medicina generale in regime di convenzionamento col S.S.N., i seguenti dati:

– l’art. 18 dell’accordo contenuto nel D.P.R. n. 484 del 1996 dichiara che esso ha durata triennale e scadenza al 31 dicembre 1997, mentre nel corrispondente articolo dell’accordo reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 la durata triennale è fatta scadere al 31 dicembre 2000;

– in ambedue gli accordi (art. 45) il trattamento economico dei medici convenzionati è articolato in due quote, una fissa ed una variabile e comprende, quanto alla quota fissa, nel primo accordo l’onorario professionale annuo, l’indennità di piena disponibilità, il compenso aggiuntivo, l’indennità forfeta-ria a compenso del rischio e di avviamento professionale e il concorso spese per l’erogazione delle prestazioni di servizio; e nel secondo accordo l’onorario professionale, il compenso aggiuntivo e il concorso spese per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, tutti e tre con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1999.

La quota variabile è invece prevista sia a livello nazionale che a quello regionale in relazione ad una serie di circostanze, legate a determinate modalità di organizzazione dello studio professionale del medico, all’eventuale esistenza di prestazioni aggiuntive richieste allo stesso o al raggiungimento di determinati risultati oppure alla realizzazione di determinati obiettivi.

Ciò posto, devesi anzitutto ribadire, alla luce degli artt. 11, 12 e 15 preleggi, la possibilità di derogare, anche in maniera implicita, al principio di irretroattività della legge, salvo il limite delle norme penali o eccezionali (cfr., da ultimo Cass. 29 ottobre 2008 n. 26002).

In particolare, in caso di successione nel tempo di atti di normazione anche secondaria (cfr., ad es. Cass. 26 gennaio 2006 n. 1563), è ipotizzabile una sostituzione retroattiva della nuova disciplina, non solo nel caso ciò sia esplicitamente previsto dalla norma che succede ad altra di pari livello ma anche quando la nuova disciplina regoli retroattivamente l’intera materia o un intero autonomo segmento di materia regolato dalla disciplina anteriore (arg. art. 15 disp. gen.).

Una siffatta possibilità di deroga esplicita o implicita al principio di irretroattività della legge non è peraltro libera, ma incontra, secondo le precisazioni ripetutamente operate dalla Corte costituzionale, sia limiti interni, legati alla ragionevolezza della relativa scelta, che limiti esterni, ispirati al rispetto di beni e interessi che ricevono una tutela legale sopraordinata (cfr., al riguardo, anche di recente, Corte Cost. 18 giugno 2007 n. 234).

Nel caso in esame, in una situazione in cui il precedente accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica era scaduto con 31 dicembre 1997 e il successivo era stato reso esecutivo a partire dal 1 novembre 2000 col D.P.R. 270 del 2000, quest’ultimo, ferma la regola della sostituzione, in generale, delle relative norme con l’entrata in vigore del secondo D.P.R., ha ragionevolmente ritenuto di porvi deroga, a tutela del diritto del lavoro generalmente inteso, facendo retroagire la parte dell’accordo relativa al nuovo trattamento economico nella quota fissa (determinata in misura progredente nel tempo) alla data del 1 gennaio 1999.

Una analoga scelta di retroattività non è stata viceversa operata con riguardo alle competenze variabili, in quanto prevalentemente legate ad eventi estemporanei, eventuali, sovente considerati in funzione incentivante (e, in tale ottica, con discipline opportunamente diverse nei due accordi successivi) e pertanto poco ragionevolmente valutabili retroattivamente sulla base di una norma posteriore.

Ma con tale scelta di parziale retroattività deve ritenersi che il complesso di norme di cui al secondo accordo, proprio perchè relativo alla intera quota fissa del trattamento economico, che è l’unica certa e non legata a circostanze a ricorrenza meramente eventuale, abbia integralmente sostituito il precedente dalla data indicata per la decorrenza del relativo trattamento, in ragione della sopravvenuta incompatibilità logica della permanenza, nel nuovo regime retrodatato, di qualche componente della quota fissa precedente.

Sulla razionalità in concreto di tale scelta, anche la sentenza qui impugnata ha efficacemente contrastato le deduzioni dell’appellato, secondo cui, seguendo tale interpretazione verrebbe completamente azzerato per il 1999 l’incremento retributivo legato alla voce relativa all’onorario professionale. La Corte territoriale ha infatti al riguardo rilevato (con osservazioni che non sono state specificatamente contestate dal ricorrente) che dallo stesso ricorso emerge che sono stati corrisposti arretrati a seguito dei “miglioramenti” introdotti dalla nuova contrattazione collettiva e comunque che la deduzione dell’appellato non appare significativa sul piano della interpretazione delle disposizioni in esame, in quanto il raffronto è operato con riguardo ad un’unica voce della quota fissa del compenso, anzichè in relazione all’intero trattamento economico del sanitario.

Infine, la ritenuta retroattività non appare incidere su interessi tutelati dall’Ordinamento con norme sovraordinate, in particolare, in ragione della uniformità delle fonti regolatrici nel tempo del rapporto e comunque nella accertata assenza da parte del ricorrente di specifiche deduzioni relative ad eventuali decrementi retributivi conseguenti alle operazioni di conguaglio eseguite in applicazione del trattamento introdotto dal D.P.R. 270 del 2000 e pertanto senza neppure la possibilità di ipotizzare la violazione del principio di intangibilità di diritti soggettivi acquisiti.

Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso appare infondato.

Ove il collegio condivida la valutazione espressa dalle precedenti richiamate pronunce, il ricorso andrà dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge (12,50%, IVA e CPA).

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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