Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29631 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19370-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N. 28 – PADOVA

– presso l’avv. SILVIA BETTELLA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PROTEMPORE –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE VENEZIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 20 maggio 2019 il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di I.S., cittadino del Bangladesh.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto: a) che il richiedente aveva allegato di essere fuggito dal Paese d’origine, a causa delle minacce di un parente, per il caso che avesse venduto la casa familiare per far fronte ad un debito maturato nei confronti di usurai, per poi contraddittoriamente individuare proprio nel parente il mutuante che si era poi impadronito della casa di famiglia; b) che non ricorrevano l’presupposti neanche della protezione sussidiaria; e) che, nella valutazione comparativa con la situazione del Paese d’origine, occorreva tener conto dell’assenza di una effettiva e incolmabile sproporzione rispetto alla condizione vissuta in Italia, anche alla luce del modesto compenso percepito nel nostro territorio (tra i 200,00 e i 300,00 Euro al mese), in relazione all’attività di contadino svolta in Bangladesh.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il Tribunale fondato la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente su un ritenuto contrasto tra quanto riferito dinanzi alla Commissione territoriale e quanto dichiarato nel processo, laddove, nel caso di specie, emergeva una mera precisazione dei fatti. La doglianza – che va esaminata congiuntamente con il quarto motivo, nella parte in cui quest’ultimo, sia pure attraverso una singolare rubrica che non appare correlabile ad alcuno dei vizi descritti nell’art. 360 c.p.c., – valorizza la scarsa scolarizzazione del richiedente, è inammissibile, in quanto, in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019).

Nel caso di specie, le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere il Tribunale omesso di considerare che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il danno grave può essere provocato da soggetti privati, quando nel Paese d’origine, non vi sia un’autorità statale in grado di fornire protezione.

La doglianza è inammissibile, per l’assorbente ragione che la ritenuta non credibilità della narrazione del ricorrente rende superfluo qualunque approfondimento sulla protezione che il Paese d’origine è in grado di assicurare rispetto ad aggressioni provenienti da soggetti privati.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso di considerare che le buste paga prodotte e le altre allegate al ricorso per cassazione risultano essere di importo progressivamente maggiore.

4. Con il quarto motivo si lamenta “omesso e contraddittorio esame della questione relativa alle incongruenze emerse dal provvedimento della Commissione territoriale”.

Oltre a censure esaminate supra sub 1, nel motivo vengono sviluppate censure che investono la protezione per cd. motivi umanitari, alla luce delle gravi sofferenze subite per arrivare in Italia e del tempo trascorso dall’allontanamento dal Paese di origine.

5. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, perchè, al netto dei profili con i quali si rinnovano le critiche alla valutazione di non credibilità del racconto – profili che, per omogeneità di trattazione sono stati considerati analizzando il primo motivo – le censure sono indirizzate al rigetto della richiesta di permesso per motivi cd. umanitari.

Essi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”. A riguardo, va preliminarmente sottolineata l’inammissibilità della produzione di ulteriori documenti.

Invero, nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità

della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, (v., ad es., Cass. n. 18464 del 2018). Ciò posto, si osserva che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018). Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass., ord. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass., ord. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando il ridotto importo del compenso percepito (e del tutto impropriamente il ricorso opera una comparazione fra tali risorse e il costo della vita nel Paese d’origine, posto che il richiedente aspira evidentemente a vivere in Italia) – peraltro in parte inviato in Bangladesh – e l’assenza di condizioni di vulnerabilità, alla luce della situazione del Paese d’origine. In tale contesto, del tutto genericamente si valorizza nel quarto motivo il tempo di permanenza in Italia e le sofferenze sopportate per giungere in Italia.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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