Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29631 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29631 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOVACOS s.r.I., in persona del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv.
Francesco Pisenti, elett. dom. presso lo studio di questi, in Roma, via
del Banco di Santo Spirito, n. 42, come da procura in calce all’atto
-ricorrente-

RG 962/2017- g.est.

rro

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Contro

Fallimento NOVACOS s.r.I.., in persona del curatore fall. p.t.
ABRAMO VITO s.a.s. di Assunta Abramo

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 28.11.2016, n.
1947/2016, in R.G. 1645/2015;
vista la memoria depositata dalla ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

NOVACOS s.r.l. impugna la sentenza App. Catanzaro

28.11.2016, n. 1947/2016, in R.G. 1645/201, con cui è stato rigettato
il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Castrovillari
12.11.2015, n. 20/15, di declaratoria di fallimento reso su originaria
istanza di ABRAMO VITO s.a.s. di Assunta Abramo;
2.

la corte di appello ha riconosciuto l’inattendibilità dei bilanci,

compiutamente depositati dalla società solo con il reclamo, in realtà
approvati in una sola settimana e in tre sedute successive alla udienza
di comparizione avanti al giudice fallimentare, incompleti quanto a voci
dell’attivo e al rilevante atto dismissivo della cessione d’azienda, né
allineati alle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza;
3.

con il ricorso, in quattro motivi la ricorrente contesta la omessa

rituale contestazione dell’inattendibilità dei bilanci, per come entrata in

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-intimati-

sentenza quale circostanza decisiva e comunque il ritenuto possesso
dei requisiti di fallibilità;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il primo motivo è inammissibile, posto che la natura devolutiva

impone una rinnovata valutazione dei presupposti della non fallibilità,
per come rivendicati dal reclamante e in ordine ad essi dalla stessa
trascrizione di parte delle difese della creditrice reclamata si evince con
chiarezza che la questione della tardività del deposito dei bilanci (già
formalmente posta nel giudizio) non poteva non appartenere al giudizio
critico diretto della corte, avendo a questa la debitrice chiesto proprio
di apprezzare sulla base di quei bilanci, alfine depositati e pubblicati, il
non possesso congiunto dei requisiti di fallibilità ex art.1 co. 2 I.f.; ne
consegue che

vizio del

nessun

contraddittorio si

ricava

dall’apprezzamento di inattendibilità di essi, avendo la società
introdotto nel tema del giudizio e dunque con i citati documenti ogni
preliminare profilo di giuridica rilevanza probatoria al fine della
dimostrazione dei requisiti soggettivi di esonero di cui all’art.1 co.2.
I.f.;
2.

ne consegue che la corte ha correttamente esplicato i propri

poteri di disamina sulla relativa portata, ciò integrando una questione
dedotta con il reclamo stesso; infatti il tema della concludenza e
complessiva capacità

rappresentativa dei

bilanci appartiene

all’accertamento officioso, derivandone l’inammissibilità della
doglianza, in quanto «se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle
predette norme [artt.342,345 c.p.c.], il devoluto resta pur sempre
soltanto quello definito dal reclamo» (prec. cit.) e le parti nella specie

hanno sollecitato il giudice a dibattere attorno ai menzionati requisiti
soggettivi il cui apprezzamento, dal punto di vista dell’onere della prova
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del giudizio di reclamo introdotto ex art.18 I.f. (Cass. 6306/2014),

a carico del debitore, passa di necessità ed almeno dalla prova di
attendibilità ed efficacia verso i terzi (questa nella specie già dubitata
dal tribunale) dei propri bilanci;
3.

gli altri motivi sono parimenti inammissibili, avendo la corte

correttamente seguito l’indirizzo, già della giurisprudenza di legittimità,

requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli
ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi
dell’art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli già approvati e depositati nel
registro delle imprese, ex art. 2435 c. c., sicchè, ove difettino tali
requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può
motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo
l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti
della non fallibilità » (Cass. 13746/2017), mentre al contempo va
ribadito che «ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della
sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, secondo
comma, legge fa/I., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la
base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale,
sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice,
l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei
requisiti della non fallibilità» (Cass. 14790/2014, 24548/2016);
4.

ne deriva che la stessa valutazione di inattendibilità costituisce

apprezzamento di fatto, senza che la relativa motivazione sia ora
suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità (Cass. s.u.
8053/2014); invero – all’altezza del secondo motivo

– ciò ‘e in

discussione non è tanto l’obbligo in sé di rispettare una modalità
redazionale del bilancio nell’inserzione di una sua posta o di
un’operazione, quanto piuttosto la scarsa idoneità informativa del
documento contabile, elemento ben superabile dalla parte mediante
ricorso a diversa e maggiore chiarezza, oltre che tempestività,
espositiva; quanto al terzo e quarto motivo, per parte loro, la ratio
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per cui «in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei

decidendi con essi impugnata appare mal censurata, ove se ne assuma

il fondamento sul valore confessorio delle dichiarazioni di terzi e una
contraddizione nei criteri di valutazione della prova, poiché comunque
le circostanze, anche indiziarie, di cui ha dato conto il giudice di merito
hanno più semplicemente fornito, come premesso, un quadro

contraddizione, non chiarezza e insufficienza delle predette
rappresentazioni contabili, per come redatte e introdotte nel giudizio;
5. il ricorso è dunque inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
il Presidente
dott. Andr

Scaldaferri

concludente nell’apprezzamento complessivo di plurimi elementi di

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